§ 79.2.758 - O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3756.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:15/04/2009
Numero:3756


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, è abrogato
Art. 2.      1. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nelle attività da porre in essere per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Dipartimento della protezione civile della [...]
Art. 3.      1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere [...]


§ 79.2.758 - O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3756.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 17 aprile 2009, n. 89)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Considerato che la Commissione europea con lettera di messa in mora del 27 giugno 2008, ha rilevato la non conformità al diritto comunitario dell'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3663;

     Ritenuto, in particolare, che l'articolo 8, comma 9, non dispone per la deroga alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, bensì per il suo completamento successivamente all'avvio della esecuzione dell'intervento progettato;

     Visto il parere motivato del 19 marzo 2009, emanato ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nel quale la Commissione europea ribadisce la posizione assunta nella lettera di messa in mora;

     Ritenuto, pertanto, necessario confermare il disposto normativo emergenziale al diritto comunitario;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'articolo 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone

 

Art. 1.

     1. L'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, è abrogato.

     2. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere afferenti al vertice G8 sia necessario acquisire la valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, i relativi termini previsti dal decreto legislativo n. 152/2008 sono dimidiati.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nelle attività da porre in essere per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad effettuare anticipazioni finanziarie alla contabilità speciale n. 5146 intestata alla Missione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del Fondo della protezione civile.

     2. Le anticipazioni di cui al comma 1 saranno restituite al Dipartimento della protezione civile non appena si renderanno disponibili le risorse stanziate dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009.

     3. [I commi 1 e 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 sono così sostituiti: «1. Ai Prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, sono attribuiti i poteri di nomina di commissari ad acta, già previsti dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 in capo al gestore del consorzio unico, per i debiti degli enti locali maturati fino al 24 luglio 2008 nei confronti dei consorzi di bacino soppressi, nonchè i poteri di nomina di commissari ad acta per le somme dovute dagli enti locali al consorzio unico, successivamente alla data del 24 luglio 2008, e per le somme dovute dagli enti locali ai rimanenti consorzi di bacino della regione Campania, successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. La nomina dei commissari ad acta è subordinata alla documentata richiesta dei crediti reclamati da parte dei consorzi di bacino.

2. Per l'attuazione del presente articolo i commissari ad acta procedono al pagamento delle somme dovute dagli enti locali, con spese a carico degli enti stessi, anche attraverso il compimento di attività negoziale, prevedendo ipotesi di rinunzie e transazioni anche con riferimento agli interessi maturati. In caso di mancato pagamento da parte degli enti locali delle somme concordate nei piani di rientro i Prefetti di Napoli e Caserta si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 21 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2008, n. 3657»] [1].

 

     Art. 3.

     1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, le Missioni «Finanziaria», «Coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali», «Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta», di cui alle lettere d), g), h), dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, la Missione «gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa», di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, sono soppresse.

     2. Al fine di assicurare la necessaria prosecuzione delle attività già affidate alle Missioni di cui al comma 1, è istituita la struttura di missione denominata: «amministrativo finanziaria». A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza le funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di missione di cui al comma 1 sono assicurate dalla Missione «amministrativo finanziaria». Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella Regione Campania si procederà alla definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione «amministrativo finanziaria», anche al fine di determinare il personale dirigenziale e non, assegnato alla medesima.

     2-bis. La Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 2 subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148, in precedenza intestate alla soppressa missione finanziaria e n. 5192 in precedenza intestata alla soppressa missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa [2].

     3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3687 del 2 luglio 2008, dopo le parole «da collocarsi in posizione di fuori ruolo», le parole «da un magistrato amministrativo», sono soppresse.

     4. All'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3687 del 2 luglio 2008 le parole «fatta eccezione per le due unità di personale» sono sostituite dalle parole «fatta eccezione per le tre unità di personale».

     5. All'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 2008, n. 3687 le parole «Alle due unità di personale» sono sostituite dalle parole «Alle tre unità di personale».

     6. Stante la permanenza delle criticità accertate nei contesti territoriali indicati dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3718 del 28 novembre 2008 e nelle more della decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta, Articolazione Territoriale NA 1, il termine del contratto del detto personale fissato alla data del 30 aprile 2009 dall'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, e fermo restando quanto stabilito nella citata disposizione, è prorogato fino al 30 settembre 2009.

     7. Al fine di assicurare la continuità amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione del Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta, il termine del 30 aprile 2009 di cui all'articolo 3, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e fermo restando quanto stabilito nella citata disposizione, è prorogato al 30 settembre 2009.

     8. L'incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 [3].

     9. L'incarico di cui al comma 8 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [4].

     10. Il Sottosegretario di Stato provvede, su proposta del capo della Missione amministrativo-finanziaria, alla nomina di una o più unità di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo Missione nello svolgimento dei compiti affidatigli [5].

     11. Gli incarichi di cui al comma 10 possono essere conferiti, per la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, su proposta del Capo Missione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero possono essere attribuiti con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 o conferiti a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [6].

     12. Al personale titolare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima fascia di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 8, ovvero di incarico dirigenziale di seconda fascia di cui al comma 10, è attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennità operativo onnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Al personale in quiescenza titolare di incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia. Al personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui al comma 10 è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di seconda fascia. Al personale di cui al presente comma è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima Regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza [7].

     13. Per il soddisfacimento delle esigenze, anche temporanee, della Missione amministrativo-finanziaria, di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009 il Sottosegretario di Stato è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa determinandone la durata ed il relativo compenso in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonchè ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del presente comma, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il Sottosegretario di Stato è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonchè degli oneri contributivi ed assicurativi [8].

     14. Al personale con qualifica non dirigenziale, in servizio ai sensi del comma 13, presso la Missione amministrativo-finanziaria, ovvero presso le Missioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile con possibilità di retribuzione fino a 120 ore di lavoro straordinario mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di specifica autorizzazione del Capo Missione. Al medesimo personale, ove non residente nella regione Campania è attribuito invece il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 ed il trattamento economico di missione dal luogo di residenza [9].

     15. Al personale dirigente della carriera prefettizia eventualmente messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze della Missione amministrativo-finanziaria è attribuita, a decorrere dalla data di assegnazione e in relazione ai giorni di effettivo impiego ove lo stesso non sia titolare di incarico dirigenziale nell'ambito della predetta Missione, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento economico di missione, parametrata, su base mensile, a 150 ore di lavoro straordinario nella misura oraria feriale diurna prevista per il personale delle Forze di polizia corrispondente per qualifica [10].

     16. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la Missione amministrativo-finanziaria, il capo della Missione amministrativo-finanziaria è autorizzato ad avvalersi di consulenze professionali, collegate alla specificità propria della Missione stessa determinandone, altresì, la durata ed il relativo compenso [11].

     16-bis. Gli incarichi dirigenziali nonchè quelli di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa già conferiti per le esigenze delle soppresse Missioni "Finanziaria", "Coordinamento consorzi di bacino e istituzioni territoriali", "Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta", "Gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa", cessano, ove non confermati con provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-finanziaria, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. L'assegnazione del personale non dirigenziale già impiegato, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle Missioni sopra richiamate cessa ove non confermata con provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-finanziaria entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Le medesime disposizioni si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale o titolare di incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa già conferiti presso le soppresse Missioni “Coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali”, e “Comunicazione”, sulla base di provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-legale [12].

     16-ter. Ai soggetti titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di consulenza ai sensi dei commi 13 e 16 del presente articolo è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residenti nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali [13].

     17. Gli oneri di cui ai commi da 8 a 16 gravano sulle pertinenti contabilità speciali [14].

 

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della O.P.C.M. 24 luglio 2009, n. 3792.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3764.

[3] Comma inserito dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

[4] Comma inserito dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

[5] Comma inserito dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

[6] Comma inserito dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

[7] Comma inserito dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

[8] Comma inserito dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

[9] Comma inserito dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

[11] Comma inserito dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768 e così modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 28 maggio 2009, n. 3774.

[12] Comma aggiunto dall'art. 11 della O.P.C.M. 28 maggio 2009, n. 3774 e così modificato dall'art. 15 della O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3783.

[13] Comma aggiunto dall'art. 4 della O.P.C.M. 28 agosto 2009, n. 3804.

[14] Comma inserito dall'art. 4 della O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.