§ 56.6.289 - O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed altre disposizioni di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:13/05/2009
Numero:3768


Sommario
Art. 1.      1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, [...]
Art. 2.      1. Il personale non appartenente ai ruoli del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso le Missioni di cui all'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 513 e di cui all'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 non si [...]
Art. 4.      1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.      1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3271 del 12 marzo 2003, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma [...]


§ 56.6.289 - O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3768.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed altre disposizioni di protezione civile.

(G.U. 26 maggio 2009, n. 120)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3693 in data 16 luglio 2008, n. 3695 in data 31 luglio 2008 e n. 3756 del 15 aprile 2009;

     Considerata l'ineludibile esigenza di garantire la prosecuzione delle attività di prevenzione degli incendi nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, anche con modalità di vigilanza di tipo dinamico, negli impianti e nei siti di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, definiti di interesse strategico nazionale, nonchè nei luoghi di lavoro e negli ulteriori ambiti, sicchè risulta necessario avvalersi di figure professionali qualificate appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Considerato che la pluralità dei compiti e degli incarichi di vigilanza, ispettivi, gestionali, tecnici ed amministrativi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiede un elevato impiego di risorse umane non disponibili nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Corpo, peraltro già impegnato oltre gli ordinari orari di servizio e tenuto conto, altresì, che i limiti previsti dalla vigente normativa per l'impiego di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non consentono di assicurare in maniera esaustiva i dispositivi di intervento predisposti e di garantire l'efficace prosecuzione delle attività di prevenzione in atto nel territorio della regione Campania in materia di smaltimento rifiuti;

     Considerato altresì che i tempi delle procedure concorsuali non risultano compatibili con l'esigenza di fronteggiare tempestivamente ed efficacemente il contesto emergenziale in atto;

     Ritenuto pertanto, di ovviare alle predette carenze di organico mediante l'incremento della disponibilità di personale volontario e con l'avvalimento di personale in temporanea utilizzazione, nonchè attraverso misure di razionalizzazione ed armonizzazione degli ambiti operativi;

     Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, con particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura del Sottosegretario di Stato, con conseguente riduzione dei costi, in ragione dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti;

     Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza nel territorio nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 nonchè l'ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, è affidata la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico e di prevenzione incendi, anche, sulla base delle richieste avanzate dalla Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695. A tal fine il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le proprie strutture territoriali, espleta i servizi di presidio nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato decreto-legge n. 90/08, nonchè le necessarie attività per conseguire adeguati livelli di sicurezza, anche mediante il richiamo, fino al 31 dicembre 2009, di personale volontario, con turnazione di 20 giorni fino ad un massimo di 28 unità per turno. Ove necessario, il richiamo del suddetto personale volontario è autorizzato fino a 200 giorni all'anno, in deroga al limite di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

     2. Al fine di assicurare in via continuativa i servizi di presidio antincendio e di sicurezza, anche con attività di vigilanza dinamica antincendio, nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato decreto-legge n. 90/08, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comandato a prestare servizio in orario di lavoro straordinario, è attribuita una indennità operativa forfetariamente parametrata alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese sulla base della tariffa oraria notturna e festiva contrattualmente vigente. Al personale impiegato nei servizi di cui al presente comma sono garantiti i controlli sanitari stabiliti dall'ufficio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     3. Gli atti dispositivi per l'impiego del personale, anche volontario, e dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del funzionamento dei presidi del Corpo istituiti negli impianti e nei siti di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono adottati, d'intesa con i Comandanti provinciali territorialmente competenti, dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Campania e comunicati alla Missione Sicurezza, di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695. La Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Campania predispone i resoconti mensili delle spese sostenute per le suddette attività, completi dei relativi atti giustificativi, da trasmettere alla Missione Sicurezza, nonchè, per opportuna informazione, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

     4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, il Sottosegretario di Stato è autorizzato ad avvalersi, nel limite di 15 unità, di personale, di varie qualifiche, appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assegnato in temporanea utilizzazione, ferma restando l'assegnazione agli uffici di appartenenza. Al personale tecnico, operativo ed amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato in compiti di gestione, di consulenza, di supporto e di «audit» è attribuito il trattamento di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, nonchè, ove non residente nella regione Campania, il trattamento di missione dal luogo di residenza.

     5. L'incarico di responsabile dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, è affidato ad un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche da collocare in posizione di fuori ruolo in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativamente al numero massimo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando e fuori ruolo. Il predetto incarico è equiparato ai fini del trattamento economico e di missione a quello di capo missione ed è conferito con provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/08 anche nelle more della costituzione del predetto Organo di vigilanza [1].

     6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo relativamente ai compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle spese straordinarie per le esigenze logistiche, nonchè per gli oneri di uso e per la manutenzione di automezzi e delle attrezzature, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 8, comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 e sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

 

     Art. 2.

     1. Il personale non appartenente ai ruoli del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso le Missioni di cui all'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3756 può essere impiegato per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico accessorio sono posti a carico del fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 ed anticipati dalle Missioni di rispettiva assegnazione.

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 513 e di cui all'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 non si applicano, relativamente alla cessazione dell'indennità di trasferta dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, nei confronti del personale impiegato presso la Missione tecnico-operativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, le Missioni «coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali» e «comunicazione», di cui alle lettere a) e c), dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, sono soppresse.

     2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di missione di cui al comma 1 sono assicurate dalla Missione «amministrativo-legale». Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella regione Campania si procederà alla definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione «amministrativo-legale», in ordine ai nuovi ulteriori compiti assegnati alla medesima, anche al fine di determinare il personale dirigenziale e non, alla stessa assegnato.

     3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

     «8. L'incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123.

     9. L'incarico di cui al comma 8 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     10. Il Sottosegretario di Stato provvede, su proposta del capo della Missione amministrativo-finanziaria, alla nomina di una o più unità di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo Missione nello svolgimento dei compiti affidatigli.

     11. Gli incarichi di cui al comma 10 possono essere conferiti, per la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, su proposta del Capo Missione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero possono essere attribuiti con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 o conferiti a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     12. Al personale titolare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima fascia di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 8, ovvero di incarico dirigenziale di seconda fascia di cui al comma 10, è attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennità operativo onnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Al personale in quiescenza titolare di incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia. Al personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui al comma 10 è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di seconda fascia. Al personale di cui al presente comma è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima Regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza.

     13. Per il soddisfacimento delle esigenze, anche temporanee, della Missione amministrativo-finanziaria, di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009 il Sottosegretario di Stato è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa determinandone la durata ed il relativo compenso in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonchè ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del presente comma, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il Sottosegretario di Stato è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonchè degli oneri contributivi ed assicurativi.

     14. Al personale con qualifica non dirigenziale, in servizio ai sensi del comma 13, presso la Missione amministrativo-finanziaria, ovvero presso le Missioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile con possibilità di retribuzione fino a 120 ore di lavoro straordinario mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di specifica autorizzazione del Capo Missione. Al medesimo personale, ove non residente nella regione Campania è attribuito invece il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 ed il trattamento economico di missione dal luogo di residenza.

     15. Al personale dirigente della carriera prefettizia eventualmente messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze della Missione amministrativo-finanziaria è attribuita, a decorrere dalla data di assegnazione e in relazione ai giorni di effettivo impiego ove lo stesso non sia titolare di incarico dirigenziale nell'ambito della predetta Missione, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento economico di missione, parametrata, su base mensile, a 150 ore di lavoro straordinario nella misura oraria feriale diurna prevista per il personale delle Forze di polizia corrispondente per qualifica.

     16. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la Missione amministrativo-finanziaria, il Sottosegretario di Stato è autorizzato ad avvalersi di consulenze professionali, collegate alla specificità propria della Missione stessa determinandone, altresì, la durata ed il relativo compenso.

     17. Gli oneri di cui ai commi da 8 a 16 gravano sulle pertinenti contabilità speciali.».

 

     Art. 5. [2]

     [1. In relazione alle esigenze di coordinamento dell'istruttoria delle verifiche ispettive relative alla gestione amministrativa e contabile delle attività correlate ai grandi eventi non affidati direttamente alla gestione del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonchè delle attività dei Comitati per il rientro nell'ordinario istituiti ai sensi di ordinanze di protezione civile, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad istituire una apposita Struttura di Missione.

     2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti.

     3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di Missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nel limite di cinque unità, di personale già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ovvero di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le medesime esigenze il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.]

 

     Art. 6.

     1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3271 del 12 marzo 2003, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2 costituisce Struttura di missione temporanea. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi previsti. Agli oneri relativi si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 19 della O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3836.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della O.P.C.M. 4 dicembre 2010, n. 3910, con la decorrenza ivi prevista.