§ 77.1.45 - Legge 26 maggio 1975, n. 161.
Aumento della misura degli assegni familiari


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:26/05/1975
Numero:161


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 [...]
Art. 2.      Gli oneri sono derivati dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta alla erogazione degli [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° luglio 1975 la misura degli assegni familiari dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevata a [...]
Art. 4.      Il secondo comma dall'art. 14-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 77.1.45 - Legge 26 maggio 1975, n. 161.

Aumento della misura degli assegni familiari

(G.U. 6 giugno 1975, n. 147)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:

     Tabella A:

Per ciascun figlio

L. 2.280 settimanali

Per il coniuge

" 2.280 settimanali

     Tabelle B e C:

Per ciascun figlio

L. 9.880 mensili

Per il coniuge

" 9.880 mensili

 

          Art. 2.

     Gli oneri sono derivati dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta alla erogazione degli assegni stessi

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° luglio 1975 la misura degli assegni familiari dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevata a L. 95.000 annue.

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dall'art. 14-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "Il concorso dello Stato di cui all'art. 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, è fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977".

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.