§ 17.3.97 - D.L. 6 ottobre 1972, n. 552 .
Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:06/10/1972
Numero:552


Sommario
Art. 1.      Per provvedere alle ulteriori necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del [...]
Art. 2.      Per il finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo [...]
Art. 3.      Il primo capoverso dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'Istituto di credito fondiario della regione Marche è autorizzato, in deroga all'art. 12 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ad emettere cartelle fondiarie fino [...]
Art. 5.      L'art. 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, è sostituito dal seguente
Art. 5 bis.  [9]
Art. 6.      Per fronteggiare particolari ed urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche o sanitarie a seguito del terremoto del gennaio-febbraio e del giugno [...]
Art. 7.      Il Ministero dei lavori pubblici, a valere sulle disponibilità di bilancio di cui all'art. 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è autorizzato ad eseguire nei comuni di [...]
Art. 8.      Per provvedere all'esecuzione di opere edilizie necessarie, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare all'Università di Ancona un contributo di [...]
Art. 9.      E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed [...]
Art. 10.      E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per la riparazione o ricostruzione con miglioramenti tecnici delle opere portuali di Ancona danneggiate o distrutte dal [...]
Art. 11.      L'Istituto autonomo case popolari della provincia di Ancona è autorizzato a contrarre mutui fino alla concorrenza di lire 1 miliardo per provvedere alla costruzione o [...]
Art. 12.      Le disposizioni del presente titolo si applicano nello ambito dei quartieri del centro storico della città di Ancona, il cui perimetro sarà delimitato con decreto del [...]
Art. 13.      Le opere e gli interventi previsti dal presente titolo sono diretti a realizzare ed accelerare la ricostruzione del centro storico di Ancona, nel rispetto dei suoi [...]
Art. 14.      E' istituita una commissione tecnica speciale presieduta dal Presidente della Giunta regionale delle Marche e composta
Art. 15.      E' consentito derogare alle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e successive modificazioni e integrazioni nonché alle norme dei regolamenti di edilizia [...]
Art. 16.      Per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente titolo, il comune può far ricorso all'espropriazione ovvero può sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea [...]
Art. 17.      Si può far luogo all'espropriazione altresì nel caso in cui l'attuazione dei piani particolareggiati comporti, per gli edifici da ricostruire o da ristrutturare, [...]
Art. 18.      Nei casi di sostituzione previsti dal precedente art. 16, gli edifici o le unità immobiliari sono restituiti, dopo l'esecuzione degli interventi, ai proprietari, i quali [...]
Art. 19.      Il comune, sia nei casi di espropriazione che in quelli di sostituzione, può effettuare le opere e gli interventi direttamente o a mezzo di enti ed Istituti da esso [...]
Art. 20.      Nell'ambito dei propri compiti e finalità istituzionali, la Gestione case lavoratori è autorizzata a predisporre programmi straordinari di costruzione nonché gli [...]
Art. 21.      Nel caso di espropriazione o di sostituzione, il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'art. 6, lettera d), del decreto-legge 4 [...]
Art. 22.      Le unità immobiliari costruite, risanate o ristrutturate ai sensi delle norme del presente titolo e non restituite ai precedenti proprietari, nonché quelle restituite o [...]
Art. 22 bis.  Blocco canoni
Art. 23.      Fino all'approvazione dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13, nell'ambito del centro storico delimitato nel vigente piano regolatore generale della città di [...]
Art. 24.      L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni, di cui all'art. 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, [...]
Art. 25.      Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane e dello spettacolo dei comuni di Ancona, Falconara Marittima, Montemarciano, sospesi o lavoranti ad [...]
Art. 26.      L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende [...]
Art. 27.      Ai lavoratori autonomi, titolari di aziende esplicanti l'attività nei comuni di Ancona, Falconara Marittima e Montemarciano, assicurati presso le gestioni speciali per [...]
Art. 27 bis.  Pensioni INPS
Art. 28.      A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1972 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1974, è [...]
Art. 28 bis.  [28]
Art. 29.      Gli istituti previdenziali ed assistenziali sono tenuti a concedere alle aziende che ne fanno domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 30.      Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subìto [...]
Art. 31.      Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e a tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal [...]
Art. 32.      Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui al precedente articolo, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso [...]
Art. 33.      Per la costruzione di nuovi impianti industriali nei comuni di Ancona e Falconara Marittima e per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali [...]
Art. 34.      L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni prevista dall'articolo 25 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, [...]
Art. 35.      L'autorizzazione di spesa di lire 2.500 milioni di cui all'art. 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. [...]
Art. 36.      E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1972 per la concessione di contributi o [...]
Art. 37.      Ai comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e alla provincia di Ancona sono [...]
Art. 38.  [39]
Art. 39.      Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1972 possono esserlo nell'anno successivo
Art. 40.      All'onere di lire 35.174 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge nell'anno 1972 si provvede quanto a lire 34.434 milioni ed a lire 740 milioni [...]
Art. 40 bis.  Sospensione della vendita e assegnazione di beni pignorati
Art. 40 ter.  Mutuo enti ospedalieri
Art. 40 quater.  Proroga termini art. 6 decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119
Art. 41.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione


§ 17.3.97 - D.L. 6 ottobre 1972, n. 552 [1] .

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto.

(G.U. 7 ottobre 1972, n. 263)

 

 

TITOLO I

 

Pronto intervento

 

     Art. 1.

     Per provvedere alle ulteriori necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito del movimento sismico che ha colpito la regione Marche fino al 30 giugno 1972, è autorizzata, in aggiunta alla spesa di lire 2 miliardi di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, numero 88, la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

 

Opere pubbliche ed abitati

 

          Art. 2.

     Per il finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, in dipendenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, numero 484, fino a tutto il mese di giugno 1972, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, è elevata a lire 17.500 milioni.

     La maggiore somma di lire 7.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nell'anno 1972.

 

          Art. 3.

     Il primo capoverso dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è sostituito dal seguente :

     "I contributi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o consolidamento dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio. La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo" [2] .

     Il quinto comma del citato art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 dicembre 1972. Le perizie e l'ulteriore documentazione, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 30 giugno 1973. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1972" [3] .

 

          Art. 4.

     L'Istituto di credito fondiario della regione Marche è autorizzato, in deroga all'art. 12 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di lire trenta miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condomini, imprese e privati cittadini per il ripristino comprese le spese per le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684 o la ricostruzione di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto. Ove gli strumenti urbanistici impedissero il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici previsti dal presente articolo si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune [4] .

     I mutui di cui al comma precedente devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 20 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonché spese accessorie, in misura superiore al 5,50 per cento, compreso il rimborso del capitale.

     I mutui suddetti possono essere concessi anche dietro ipoteca sull'immobile di secondo grado, purché l'importo complessivo dei capitali garantiti da entrambe le iscrizioni ipotecarie non ecceda il 75 per cento del valore cauzionale attribuibile all'immobile a lavori ultimati. I mutui stessi non possono, comunque, eccedere il 100 per cento dell'ammontare dei lavori occorrenti al ripristino dello stabile, fermo restando il predetto limite di finanziamento del 75 per cento.

     I mutui accordati dall'Istituto di credito fondiario della regione Marche ai sensi del primo comma del presente articolo sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo stesso.

     La garanzia dello Stato, nei limiti suddetti, diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione della esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente, ove l'istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purché l'Istituto stesso abbia iniziato gli atti esecutivi entro un anno dal verificarsi della insolvenza.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e successivi.

     Per consentire la concessione dei mutui al tasso agevolato indicato al secondo comma del presente articolo è corrisposto all'Istituto di credito fondiario della regione Marche un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo dell'operazione di mutuo e l'onere assunto dal mutuatario.

     Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro [5] .

     La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della regione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-legale, nonché delle proposte conclusive formulate su ciascuna domanda di mutuo dall'Istituto di credito fondiario della regione Marche.

     All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata nel bilancio dello Stato [6] .

     (Omissis) [7].

 

          Art. 5.

     L'art. 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino alla concorrenza di lire 25 miliardi, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto.

     I predetti alloggi e quelli acquistati o costruiti ai sensi del seguente articolo 11 sono assegnati dalla commissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con preferenza per coloro che sono rimasti senza tetto, secondo i criteri determinati dalla regione Marche" [8] .

 

          Art. 5 bis. [9]

     Agli effetti dell'assegnazione degli alloggi GESCAL ai lavoratori, l'attribuzione di punti quattro prevista per il caso di inabitabilità dell'alloggio occupato dal lavoratore si intende spettante anche al lavoratore che abbia dovuto abbandonare il precedente alloggio a causa di inabitabilità determinata dal sisma indipendentemente da eventuale successiva sistemazione alloggiativa.

 

Edilizia ospedaliera

 

          Art. 6.

     Per fronteggiare particolari ed urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche o sanitarie a seguito del terremoto del gennaio-febbraio e del giugno 1972 nelle Marche il limite di impegno di lire 150 milioni previsto dall'art. 13 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è elevato a lire 350 milioni.

 

Edilizia scolastica

 

          Art. 7.

     Il Ministero dei lavori pubblici, a valere sulle disponibilità di bilancio di cui all'art. 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è autorizzato ad eseguire nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, opere di edilizia scolastica, ai termini della predetta legge n. 641, e della legge 18 marzo 1968, n. 444, fino ad un importo di lire 4.500 milioni in aggiunta a quello di lire 5.000 milioni già autorizzato dall'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

 

Edilizia universitaria

 

          Art. 8.

     Per provvedere all'esecuzione di opere edilizie necessarie, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare all'Università di Ancona un contributo di lire 3 miliardi a valere sulle disponibilità di bilancio relativo all'edilizia universitaria di cui all'art. 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

 

Palazzo di giustizia

 

          Art. 9.

     E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente [10] .

     La relativa somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1974.

     L'incarico di progettazione sarà conferito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per la grazia e la giustizia.

 

Opere portuali di Ancona

 

          Art. 10.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per la riparazione o ricostruzione con miglioramenti tecnici delle opere portuali di Ancona danneggiate o distrutte dal sisma del giugno 1972.

     La relativa somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1972.

 

Interventi a cura dell'istituto autonomo case popolari di Ancona

 

          Art. 11.

     L'Istituto autonomo case popolari della provincia di Ancona è autorizzato a contrarre mutui fino alla concorrenza di lire 1 miliardo per provvedere alla costruzione o all'acquisto di edifici da destinare ad alloggio dei sinistrati rimasti senza casa a seguito del terremoto del giugno 1972.

     I mutui predetti sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali e dalle Casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

     Per il raggiungimento dei fini di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 40 milioni per la concessione in favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Ancona del contributo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.

     Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono essere realizzate dall'I.A.C.P. di Ancona, previe intese con il comune interessato, e con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche al di fuori dei piani di zona approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

     Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1972 e fino all'esercizio 2006 in ragione di lire 40 milioni annui.

 

TITOLO II

 

Interventi per il centro storico di Ancona

 

          Art. 12.

     Le disposizioni del presente titolo si applicano nello ambito dei quartieri del centro storico della città di Ancona, il cui perimetro sarà delimitato con decreto del Presidente della regione Marche su proposta del comune, sentita la Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Ancona.

 

          Art. 13.

     Le opere e gli interventi previsti dal presente titolo sono diretti a realizzare ed accelerare la ricostruzione del centro storico di Ancona, nel rispetto dei suoi valori storici ed ambientali, ed in particolare a provvedere:

     a) al restauro ed al risanamento di edifici pubblici e privati lesionati dal sisma ovvero parzialmente crollati, nonché di quelli contenenti abitazioni che, pur non lesionate, richiedono interventi di carattere igienico-sanitario;

     b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché delle opere pubbliche di edilizia sociale;

     c) alla ricostruzione di quelle parti del centro storico, le cui caratteristiche non sono tali da richiedere l'integrale conservazione delle strutture esistenti.

     Le opere e gli interventi sono effettuati sulla base di piani particolareggiati approvati dalla regione Marche.

     I piani di cui al precedente comma hanno gli effetti previsti dall'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

     Per l'occupazione e per l'espropriazione degli immobili occorrenti per l'attuazione dei piani, si applicano le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

          Art. 14.

     E' istituita una commissione tecnica speciale presieduta dal Presidente della Giunta regionale delle Marche e composta:

     1) dall'Assessore regionale all'urbanistica, che per delega può presiederla;

     2) dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;

     3) da due rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Ancona;

     4) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     5) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;

     6) dal soprintendente alle antichità di Ancona o da un suo delegato;

     7) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Ancona o da un suo delegato;

     8) dall'ufficiale sanitario di Ancona;

     9) dall'ingegnere capo del comune di Ancona;

     10) da due esperti in urbanistica designati dal consiglio comunale di Ancona;

     11) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ancona.

     La commissione, costituita con provvedimento del Presidente della regione, esprime il proprio parere sui piani di cui all'art. 13 e sulle richieste di licenza edilizia.

     Il parere della commissione sostituisce - per quanto riguarda gli interventi e le opere da effettuare in attuazione dei piani - ogni altro parere o determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonché il parere della Commissione edilizia comunale. Ai fini dell'approvazione dei progetti e del rilascio delle licenze edilizie il predetto parere ha efficacia vincolante [11] .

 

          Art. 15.

     E' consentito derogare alle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e successive modificazioni e integrazioni nonché alle norme dei regolamenti di edilizia comunale, quando ciò si renda necessario per la formazione dei piani particolareggiati di cui all'art. 13 del presente decreto o per attuare gli interventi previsti dai piani medesimi [12] .

     La deroga deve essere richiesta, per il tramite dell'ufficio del genio civile, al Ministero dei lavori pubblici, che la può autorizzare, previo parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici, che potrà imporre l'adozione di particolari cautele.

 

          Art. 16.

     Per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente titolo, il comune può far ricorso all'espropriazione ovvero può sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, quando gli stessi abbiano omesso di aderire entro sessanta giorni all'invito all'uopo ad essi rivolto dal Sindaco.

     Nel caso in cui l'immobile sul quale è stato effettuato l'intervento venga restituito al proprietario non è dovuto alcun indennizzo per l'occupazione temporanea.

 

          Art. 17.

     Si può far luogo all'espropriazione altresì nel caso in cui l'attuazione dei piani particolareggiati comporti, per gli edifici da ricostruire o da ristrutturare, modificazioni della situazione delle unità immobiliari originarie senza modificazione della destinazione d'uso, ed i proprietari non raggiungano un accordo, entro sessanta giorni dall'invito all'uopo rivolto dal Sindaco.

     In tal caso ai proprietari che risultavano tali alla data del 25 gennaio 1972 spetta il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che vi abitavano alla data del sisma.

     Il diritto di prelazione è esercitato entro sessanta giorni dall'invito del sindaco.

     Il prezzo di cessione di ciascuna unità è determinato dall'U.T.E. in base al costo di realizzazione dell'intervento, maggiorato di una quota per le spese di espropriazione e generali. Dal costo è detratta la quota di contributo di cui all' articolo 21 [13] .

     Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennità di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle unità immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito sarà effettuato in proporzione alla superficie riassegnata [14] .

     Al pagamento del prezzo di cui al precedente comma, il cessionario provvede nei modi ed alle condizioni indicate nel successivo art. 18.

 

          Art. 18.

     Nei casi di sostituzione previsti dal precedente art. 16, gli edifici o le unità immobiliari sono restituiti, dopo l'esecuzione degli interventi, ai proprietari, i quali sono tenuti al rimborso, in unica soluzione, della spesa sostenuta limitatamente alla parte eccedente il contributo devoluto ai sensi del successivo art. 21.

     Il proprietario che si impegna, per un periodo di almeno 15 anni, ad abitare l'unità immobiliare, ovvero a darla in locazione a soggetti compresi nella graduatoria di cui all'art. 22 ad un canone convenzionato con il comune, è tenuto a restituire una somma pari al 70 per cento della spesa sostenuta, come sopra determinata, con pagamento in 25 annualità, senza corresponsione di interessi [15].

     Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse soltanto a coloro che erano proprietari dell'immobile alla data del 25 gennaio 1972.

 

          Art. 19.

     Il comune, sia nei casi di espropriazione che in quelli di sostituzione, può effettuare le opere e gli interventi direttamente o a mezzo di enti ed Istituti da esso delegati.

     La delega di cui al comma precedente comprende tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi, ivi compresi la espropriazione e l'occupazione temporanea nonché quelli di cui agli articoli 17 e 18 precedenti.

 

          Art. 20.

     Nell'ambito dei propri compiti e finalità istituzionali, la Gestione case lavoratori è autorizzata a predisporre programmi straordinari di costruzione nonché gli interventi previsti dall'art. 26 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, anche nel perimetro delimitato come centro storico dal vigente piano regolatore di Ancona, in relazione agli eventi sismici verificatisi sino a tutto il mese di giugno 1972.

     A tali programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

     L'intervento della Gestione è effettuato nei limiti delle somme stanziate ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

 

          Art. 21.

     Nel caso di espropriazione o di sostituzione, il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'art. 6, lettera d), del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è devoluto al comune ovvero all'ente delegato.

 

          Art. 22.

     Le unità immobiliari costruite, risanate o ristrutturate ai sensi delle norme del presente titolo e non restituite ai precedenti proprietari, nonché quelle restituite o sulle quali è stato esercitato il diritto di prelazione nel caso in cui rispettivamente i proprietari o i cessionari abbiano assunto l'impegno di cui al secondo comma dell'art. 18, sono assegnate in locazione secondo una graduatoria formata da una Commissione composta:

     1) dal Presidente del tribunale di Ancona o da un magistrato da lui delegato, che la presiede;

     2) da tre rappresentanti della regione Marche;

     3) dal sindaco di Ancona o da un suo delegato;

     4) da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

     5) dal Presidente dell'I.A.C.P. di Ancona o da un suo delegato;

     5 bis) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato [16] ;

     6) da un rappresentante dei sindacati dei lavoratori designati unitariamente dalle tre confederazioni più rappresentative.

     I criteri per l'assegnazione, previa la determinazione da parte dell'ufficio tecnico erariale dei relativi canoni di locazione, sono stabiliti dalla regione Marche, sentito il comune, tenuto conto dell'opportunità di favorire la permanenza nel centro storico di coloro che vi abitavano o svolgevano attività prima dell'evento sismico.

 

          Art. 22 bis. Blocco canoni [17]

     I contratti di locazione e di sublocazione vigenti nel territorio dei comuni della provincia di Ancona sono prorogati, anche nei confronti degli aventi causa del locatore, fino al 31 dicembre 1973. Tali contratti saranno regolati dalla legge 23 maggio 1950, n. 253, modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1716.

     I canoni di locazione di immobili in corso al 1° gennaio 1972 non possono essere aumentati, anche quando nell'immobile subentra un nuovo locatore, per tutto il periodo stabilito dal precedente comma.

     Per gli immobili locati per la prima volta dal 25 gennaio 1972 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il canone di locazione non può essere superiore, fino al 31 dicembre 1974, al 5 per cento del costo della costruzione, determinato secondo i criteri dettati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente. Le controversie derivanti dall'applicazione della presente norma sono di competenza del pretore del luogo in cui è situato l'immobile.

     Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

 

          Art. 23.

     Fino all'approvazione dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13, nell'ambito del centro storico delimitato nel vigente piano regolatore generale della città di Ancona, possono essere autorizzate soltanto opere di restauro e di consolidamento dell'edilizia monumentale, storica ed artistica, vincolata ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, opere di ripristino dell'urbanizzazione primaria, nonché interventi di consolidamento delle opere di urbanizzazione secondaria.

 

TITOLO III

 

Interventi per il restauro del patrimonio archeologico storico e artistico

 

          Art. 24.

     L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni, di cui all'art. 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è elevata a lire 2.800 milioni.

     La maggiore spesa di lire 2.000 milioni è destinata agli stessi interventi di cui al predetto art. 19, da attuare con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo.

 

Provvidenze per i lavoratori

 

          Art. 25.

     Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane e dello spettacolo dei comuni di Ancona, Falconara Marittima, Montemarciano, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza del terremoto che ha colpito la zona, è corrisposta, con decorrenza 25 gennaio 1972 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, una indennità, non cumulabile con l'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso tra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali [18] .

     Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane e dello spettacolo dei Comuni di cui al Comma precedente, è corrisposta, per lo stesso periodo, un'indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80% della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200 mila lire mensili. Dalle provvidenze di cui al presente comma sono esclusi i dirigenti [19] .

     Al pagamento dell'indennità ai dipendenti da aziende industriali ed artigiane e dello spettacolo provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 [20] .

     Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro quindici giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

 

          Art. 26.

     L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali dei Comuni di cui allo stesso articolo, sospesi dal lavoro in dipendenza dei fenomeni sismici.

     A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1972.

 

          Art. 27.

     Ai lavoratori autonomi, titolari di aziende esplicanti l'attività nei comuni di Ancona, Falconara Marittima e Montemarciano, assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della Previdenza sociale, ai pescatori autonomi e associati residenti nei comuni anzidetti e assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, i quali abbiano già percepito, in presenza delle condizioni richieste lire 90.000 in forza dell'art. 20 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è corrisposto a titolo straordinario e tenuto conto del perdurare del sisma, un ulteriore contributo di lire 210.000 [21] .

     Per coloro i quali siano stati danneggiati dai movimenti sismici che si sono ripetuti dal giugno 1972 in poi e semprechè le aziende esplichino l'attività nei Comuni di cui al comma precedente, il contributo è stabilito nella misura unica di lire 300.000.

     Per le modalità di erogazione delle somme di cui al presente articolo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 1.734 milioni.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1972.

 

          Art. 27 bis. Pensioni INPS [22]

     Ai titolari di pensione non superiore a lire 50.000 mensili a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, residenti nei comuni di Ancona e Falconara alla data del 14 giugno 1972, è corrisposto un contributo una tantum di lire 100.000. L'onere relativo è anticipato dall'INPS e fa carico al bilancio dello Stato.

 

          Art. 28.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1972 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1974, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della Previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali che impiegano dipendenti nei territori dei Comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484 [23] .

     Alle imprese industriali lo sgravio di cui al comma precedente verrà corrisposto fino al 31 dicembre 1974 purché i livelli di occupazione nelle singole aziende non risultino inferiori a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1972. La eventuale diminuzione degli organici in atto al 30 giugno 1972 comporterà l'automatica cessazione dello sgravio contributivo [24] .

     Lo sgravio si applica anche alle aziende turistico-alberghiere dei comuni di Senigallia, Numana, Sirolo e Camerano [25] .

     Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 20 per cento delle retribuzioni, assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria o per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nel caso di imprese o di personale esonerati dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge [26] .

     Il predetto sgravio contributivo si distribuisce tra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura del 17 per cento e del 3 per cento delle retribuzioni.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1972 e fino a tutto il periodo di paga alla data del 31 dicembre 1974, alle aziende industriali, commerciali e artigiane è concesso un ulteriore sgravio contributivo nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposte al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 giugno 1972 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalle aziende nei sovraindicati territori alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

     I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il datore di lavoro che applica gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

     I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste al comma precedente, sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

     Lo sgravio previsto dal presente articolo è anticipato dalle diverse gestioni previdenziali e assistenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in proporzione all'importo dei contributi di competenza relativi a ciascun periodo in cui lo sgravio è applicato.

     Il corrispondente onere è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà rimborsato all'Istituto nazionale della previdenza sociale nell'anno successivo a quello relativo alla scadenza del periodo di sgravio previsto dai precedenti primo e quarto comma.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione, nonché del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 590, e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione, e delle disposizioni del presente articolo, l'appartenenza delle aziende ai diversi settori produttivi viene rilevata con riferimento alla classificazione vigente ai fini della casa unica per gli assegni familiari [27] .

 

          Art. 28 bis. [28]

     Per i lavoratori non agricoli iscritti nelle liste di collocamento dei comuni di Ancona e Falconara alla data del 15 luglio 1972 l'importo dell'indennità di disoccupazione ad essi spettante secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è maggiorato di lire 400 giornaliere, non cumulabili con la maggiorazione di cui all'art. 20 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25.

     La maggiorazione è concessa per un periodo di 180 giorni.

 

Rateizzazione contributiva

 

          Art. 29.

     Gli istituti previdenziali ed assistenziali sono tenuti a concedere alle aziende che ne fanno domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la rateizzazione del pagamento dei contributi maturati e non versati sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori che hanno svolto la loro attività nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1972, n. 484, per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1972.

     La rateizzazione, da concedere senza oneri di interessi e di sanzioni civili e per il periodo massimo di 24 rate mensili, non si applica alla parte di contributi trattenuta dalle aziende ai lavoratori per le quote a loro carico [29] .

 

Provvidenze alle imprese

 

          Art. 30.

     Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subìto danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel gennaio-febbraio e nel giugno 1972, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni di Ancona e Falconara Marittima è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000.

     Il suddetto contributo è concesso con decreto del prefetto di Ancona su proposta della Commissione di cui al successivo art. 31.

     Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Ancona sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

     Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle imprese dei settori alberghiero, turistico, termominerale e dello spettacolo ubicate nei comuni di Senigallia, Montemarciano, Camerano, Numana e Sirolo.

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1972.

 

          Art. 31.

     Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e a tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 che abbiano subìto danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel gennaio-febbraio e nel giugno 1972, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi ecc. nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7 [30] .

     L'accertamento delle predette condizioni è effettuato da una commissione composta dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona, o da un suo delegato, da un rappresentante della regione e dei comuni interessati, dal Direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal prefetto, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.

     La Commissione, nominata dal Prefetto, presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona, è istituita presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona.

     Ai fini della concessione delle provvidenze previste dal primo comma del presente articolo, nonché dall'art. 30 le imprese devono presentare domanda in carta libera al Presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le scadenze indicate all'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1972, 1973 e 1974 [31] .

     I finanziamenti a tasso agevolato previsti dalle norme richiamate nel primo comma del presente articolo possono essere impiegati, fino alla misura del 50 per cento dei relativi importi, per la estinzione di debiti a breve termine contratti dopo il 25 gennaio 1972 [32] .

 

          Art. 32.

     Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui al precedente articolo, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 1.000 milioni, nonché il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di lire 300 milioni.

     Le somme di cui al precedente comma saranno rispettivamente iscritte per lire 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e per lire 300 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1972.

     Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 1.200 milioni, nonché il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 500 milioni.

     Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

     L'art. 5 della legge 21 aprile 1969, n. 167, è sostituito dal seguente:

     Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per le operazioni a favore di imprese, di professionisti e di privati ammessi a beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi a valere sul fondo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto-legge n. 976, il Mediocredito stesso è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del fondo predetto" [33] .

 

Agevolazioni creditizie

 

          Art. 33.

     Per la costruzione di nuovi impianti industriali nei comuni di Ancona e Falconara Marittima e per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali esistenti, nei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, i finanziamenti contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi, fino al 31 dicembre 1974, al tasso di interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

     Nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, ai finanziamenti contemplati dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, si applica, fino al 31 dicembre 1974, il tasso agevolato di interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

     Nel caso di proroga oltre il 31 dicembre 1974 delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1016, il tasso ridotto del 4 per cento previsto dai precedenti commi per i comuni di Ancona e Falconara Marittima si applicherà fino al 31 dicembre 1977.

 

Contributi integrativi bilancio enti locali

 

          Art. 34.

     L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni prevista dall'articolo 25 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è elevata a lire 2.800 milioni.

     La complessiva somma di lire 2.800 milioni è destinata agli interventi previsti nel predetto art. 25, da effettuarsi con le modalità ivi indicate, a favore dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, e della provincia di Ancona.

 

Contributi assistenziali

 

          Art. 35.

     L'autorizzazione di spesa di lire 2.500 milioni di cui all'art. 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è elevata a lire 13.300 milioni.

     La maggiore somma di lire 10.800 milioni è destinata ai seguenti interventi:

     a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: lire 9.300 milioni;

     b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario: lire 1.500 milioni.

 

          Art. 36.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1972 per la concessione di contributi o sovvenzioni ai comuni ed alle province delle Marche per la riparazione di opere pubbliche danneggiate e per l'erogazione di provvidenze contingenti.

 

Entrate degli enti locali

 

          Art. 37.

     Ai comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e alla provincia di Ancona sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria per il quadriennio 1974-77 ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321, somme ed importi pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi e contributi maggiorati annualmente, per il secondo biennio del 7,50%:

     1) per i comuni:

     a) imposta di famiglia e sul valore locativo;

     b) sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati;

     c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

     d) imposta di patente;

     e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

     2) per la provincia di Ancona;

     a) sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;

     b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni [34] .

     All'importo delle entrate riscosse nell'anno 1973 vanno aggiunte le eventuali anticipazioni corrisposte dalle esattorie, per motivi connessi al terremoto, nel 1972, ma riguardanti tributi di competenza dell'esercizio 1973; dal medesimo importo non vanno detratti gli sgravi fiscali disposti nel corso dell'anno 1973 in dipendenza degli eventi sismici [35] .

     Per il quinquennio 1973-1977, a favore dei comuni di cui al precedente comma e della provincia di Ancona sono attribuite somme pari alle entrate riscosse nell'anno 1971 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate, annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento [36] .

     Per lo stesso quinquennio ai comuni suddetti sono altresì attribuite somme sostitutive di quelle attribuite per il 1971 a titolo di compartecipazione ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e all'imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici, maggiorate annualmente del 10 per cento [37] .

     Rimangono ferme tutte le altre disposizioni di cui all'art. 14 sopra citato [38] .

 

Agevolazioni tributarie

 

          Art. 38. [39]

     Ai territori dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima si applicano, per un quinquennio a decorrere dalla data del 25 gennaio 1972, le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, considerandosi tali territori, a causa degli eventi tellurici verificatisi, zone depresse a tutti gli effetti.

 

Utilizzo fondi

 

          Art. 39.

     Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1972 possono esserlo nell'anno successivo.

 

Norme finanziarie

 

          Art. 40.

     All'onere di lire 35.174 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge nell'anno 1972 si provvede quanto a lire 34.434 milioni ed a lire 740 milioni rispettivamente con corrispondente riduzione dei fondi di cui ai capitoli numeri 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     All'onere di lire 1.240 milioni derivante dall'applicazione del decreto stesso nell'anno 1973 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 40 bis. Sospensione della vendita e assegnazione di beni pignorati [40].

     L'art. 2 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e l'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484, sono sostituiti come segue:

     “Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, o se disposta sarà sospesa di diritto, fino al 30 novembre 1972".

 

          Art. 40 ter. Mutuo enti ospedalieri [41].

     Agli enti ospedalieri e all'ospedale psichiatrico provinciale che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura od hanno dovuto ridurre il numero dei posti letto, per inagibilità degli edifici destinati al ricovero ed ai servizi sanitari, è concesso da parte della Cassa depositi e prestiti un mutuo trentacinquennale pari all'ammontare delle minori entrate per rette di degenza realizzate in meno rispetto a quelle accertate nell'anno 1971.

 

          Art. 40 quater. Proroga termini art. 6 decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119 [42].

     Il termine stabilito dal quinto comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, è prorogato al 30 giugno 1973.

 

          Art. 41.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 2 dicembre 1972, n. 734.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine del 31 dicembre 1972 è stato prorogato al 31 dicembre 1974 dall'art. 4 del D.L. 16 marzo 1973, n. 31.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dall'art. 4 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[6]  Comma già sostituito dall'art. 29-ter del D.L. 16 marzo 1973, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[7]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dall'art. 11 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Comma così modificato dall'art. 15 della L. 30 aprile 1999, n. 136, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[14]  Comma inserito dall'art. 15 della L. 30 aprile 1999, n. 136, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[15]  La percentuale di cui al presente comma è stata ridotta al 50% dall'art. 27 della L. 1° dicembre 1986, n. 879.

[16]  Numero aggiunto dalla legge di conversione.

[17]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[18]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[19]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[20]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[21]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[22]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[23]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[24]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[25]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[26]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[27]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[28]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[29]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[30]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[31]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[32]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[33]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[34]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[35]  Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[36]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[37]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[38]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[39]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[40]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[41]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[42]  Articolo inserito dalla legge di conversione.