§ 75.1.81 - D.P.R. 4 febbraio 2003, n. 58.
Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati, montate su autoveicoli, per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:04/02/2003
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Semplificazione procedimentale
Art. 3.  Variazione di prescrizioni tecniche
Art. 4.  Verificazioni metriche
Art. 5.  Mutuo riconoscimento
Art. 6.  Abrogazioni


§ 75.1.81 - D.P.R. 4 febbraio 2003, n. 58.

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati, montate su autoveicoli, per il trasporto e per la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica ai sensi della legge n. 340 del 2000, allegato A, n. 18

(G.U. 7 aprile 2003, n. 81)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 18;

     Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

     Vista la legge 31 gennaio 1967, n. 33;

     Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77;

     Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

     Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179;

     Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182;

     Sentito il Comitato centrale metrico in data 7 marzo 2002;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

     Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica di cui alla direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 aprile 2002 e del 1° luglio 2002;

     Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 1° ottobre 2002 e della 10a Commissione del Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2002;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina la verificazione metrica delle misure di capacità montate su veicoli, di seguito denominate: "cisterne", destinate alla misurazione di carburanti ed altri liquidi a pressione atmosferica, con viscosità non superiore a 17 millipascal per secondo alla temperatura di misurazione.

     2. Le cisterne e i loro scomparti sono tarati con valori di capacità nominale multipli di cento litri.

     3. Per le cisterne montate su installazioni mobili, destinate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.

 

          Art. 2. Semplificazione procedimentale

     1. Le cisterne conformi alle prescrizioni metrologiche e tecniche di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposte direttamente alla verificazione metrica prima, senza preventivo provvedimento di ammissione.

 

          Art. 3. Variazione di prescrizioni tecniche

     1. A fini di revisione ed aggiornamento, in relazione all'evoluzione delle normative europee ed internazionali e delle tecniche di fabbricazione, i valori di capacità nominale di cui all'articolo 1, nonché i requisiti, le modalità operative delle verificazioni e le prescrizioni metrologiche o tecniche di cui all'allegato A del presente decreto, sono rideterminati con decreto del Ministero delle attività produttive, sentito il comitato centrale metrico.

 

          Art. 4. Verificazioni metriche

     1. Per le verificazioni metriche prime e periodiche delle cisterne si applicano le disposizioni emanate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77.

 

          Art. 5. Mutuo riconoscimento

     1. Per le cisterne conformi alle prescrizioni recate dal presente regolamento, legalmente prodotte e commercializzate nei Paesi membri dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), la verificazione metrica prima non viene effettuata se i risultati della verificazione eseguita nel Paese membro della UE o dello SEE siano a disposizione delle autorità italiane competenti e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalle vigenti disposizioni interne.

 

          Art. 6. Abrogazioni

     1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33, le parole: "o mobili" sono soppresse.

 

 

Allegato A

(previsto dall'art. 2)

 

     Terminologia.

     Si intende per:

     a) scomparto tarato, un serbatoio per il trasporto e la misurazione di prodotti liquidi alla pressione atmosferica;

     b) punto di trasferimento, la sezione di efflusso di liquido di scarico della cisterna oltre la quale il liquido è considerato di proprietà dell'acquirente;

     c) capacità nominale, il volume del liquido contenuto in una cisterna o suo scomparto riempito dal punto di trasferimento fino alla linea di fiducia e alla temperatura di riferimento;

     d) contenuto totale, il massimo volume di liquido che uno scomparto può contenere alla temperatura di riferimento fino al traboccamento;

     e) volume di espansione, la differenza fra il contenuto totale e la capacità nominale;

     f) taratura, l'insieme delle operazioni di misura riferibili ai campioni nazionali per determinare la capacità di una cisterna o dei suoi scomparti, ad un livello di riempimento indicato con una linea di fiducia o un tratto di una scala graduata;

     g) asse di misurazione verticale, la linea verticale su cui il livello del liquido viene misurato;

     h) sensibilità, il rapporto tra la variazione di livello Δh; e la corrispondente variazione relativa di volume ΔV/V, dove V è la capacità nominale.

     1. Generalità.

     1.1. Le cisterne e i loro scomparti tarati sono classificati secondo la capacità nominale. Sono autorizzate le sole unità di misura del Sistema Internazionale SI.

     1.2. Le cisterne sono montate sul veicolo.

     1.3. Ciascun veicolo può essere allestito con diversi scomparti tarati che possono risultare separati o contigui, in corpo unico o non; in ogni caso non deve essere possibile alcun tipo di travaso di liquido tra l'uno e l'altro scomparto tarato.

     1.4. Le cisterne e i loro scomparti tarati montati su veicoli comprendono i seguenti dispositivi:

     1.4.1. Dispositivo di lettura: costituito da una linea di fiducia, e dai relativi supporti ed accessori metrologicamente ininfluenti e installato sulla sommità dello scomparto tarato.

     1.4.2. Dispositivo per lo scarico: costituito da valvola di chiusura e apertura, da tubazioni, circuiti elettrici o elettropneumatici e relativi azionamenti.

     1.4.3. Dispositivo di taratura: deve consentire la taratura degli scomparti tarati con i valori di sensibilità prescritti al punto 3.5.

     1.5. Sia la sezione del corpo dello scomparto tarato montato sul veicolo, sia il dispositivo per lo scarico del prodotto, dovranno consentire lo svuotamento completo del liquido.

     1.6. Il dispositivo di scarico deve comprendere un tubo di scarico con una valvola di chiusura all'estremità, costituente il punto di trasferimento.

     1.7. Le cisterne e i loro scomparti devono essere provvisti di una scala per l'accesso al dispositivo di lettura e di una piattaforma per l'operatore che deve verificare le cisterne stesse.

     2. Caratteristiche tecniche e metrologiche.

     2.1. Nelle cisterne divise in scomparti tarati la capacità di uno scomparto non deve variare più di 1/1000 della sua capacità nominale quando gli scomparti tarati adiacenti sono riempiti o svuotati.

     2.2. Ogni cisterna o scomparto tarato deve avere forma e accorgimenti tali da non creare aria intrappolata durante la fase di riempimento o tali che non venga ritenuto del liquido durante lo svuotamento in condizioni operative normali.

     2.3. Il volume di acqua eventualmente rimasto nello scomparto tarato durante la prova di svuotamento, per cause dovute alla costruzione o al montaggio (per esempio, nelle giunzioni), non deve superare il volume corrispondente a 1/5 dell'errore massimo tollerato sulla capacità nominale in verificazione prima.

     2.4. Una volta verificato lo scomparto tarato, non dovrà essere possibile l'installazione di volumi di taratura all'interno dello stesso, o qualsiasi altro corpo che se rimosso o sostituito possa modificarne la capacità. Tale condizione dovrà essere soddisfatta con sistemi soggetti a legalizzazione.

     3. Camera di espansione (duomo) e dispositivo di lettura del livello.

     3.1. Il dispositivo di controllo del livello deve assicurare una lettura sicura, facile e certa, indipendente dall'inclinazione dell'autoveicolo. L'indice deve essere il più vicino possibile al centro di gravità della sezione orizzontale dello scomparto tarato.

     3.2. La linea di fiducia corrispondente alla capacità nominale può essere integrata da una scala graduata.

     3.3. La forma del dispositivo di lettura deve essere tale che, nella zona della linea di fiducia o della scala graduata, si abbia una sensibilità non inferiore a 2 millimetri per 1/1000 della capacità nominale.

     3.4. Nel caso in cui costituisca zona di misurazione, il duomo deve avere pareti verticali. Se le pareti del duomo sono montate in modo che penetrino nella parete dello scomparto tarato, deve essere evitata la formazione di sacche d'aria mediante l'esecuzione di orifizi o sfiati a livello della generatrice interna superiore.

     3.5. La sezione trasversale del corpo dello scomparto tarato e del duomo deve avere un asse di simmetria verticale ad eccezione degli scomparti di 1000 litri o inferiore accoppiati. Le dimensioni della sezione orizzontale del duomo devono essere tali da permettere l'ispezione all'interno della cisterna.

     3.6. E' permessa l'applicazione di dispositivi accessori, metrologicamente ininfluenti, per facilitare la lettura dell'indice, o per bloccare automaticamente il riempimento quando il livello del liquido raggiunge la linea di fiducia.

     4. Dispositivi per lo scarico.

     4.1. I dispositivi per lo scarico devono assicurare uno scarico rapido e completo del liquido contenuto nello scomparto tarato e devono essere installati nella parte più bassa dello scomparto.

     4.2. Ogni scomparto tarato deve avere una sola bocca di carico e una sola valvola di scarico.

     4.3. Il condotto di scarico deve essere il più corto possibile.

     4.4. Il dispositivo di scarico può incorporare valvole di sicurezza supplementari che devono rimanere aperte durante le operazioni di riempimento e svuotamento dello scomparto tarato.

     4.5. Se il dispositivo di scarico è munito di valvole di sicurezza supplementari, l'apertura e la chiusura di queste ultime, a cisterna piena, non devono influenzare il valore rilevato della capacità, e la tubazione di scarico, a valle della valvola di fondo, dovrà essere munita, nella parte più alta, di globo spia da cui si possa controllare lo stato di "tubo tutto pieno" una volta effettuato il riempimento.

     4.6. Ogni scomparto tarato deve essere equipaggiato con un dispositivo per lo scarico indipendente.

     4.7. I dispositivi di apertura dello scarico debbono essere contrassegnati dal numero dello scomparto tarato cui si riferiscono. La numerazione deve essere chiara e visibile. La condizione di apertura o chiusura dei dispositivi deve essere indicata in modo facilmente comprensibile.

     5. Errori massimi tollerati e iscrizioni regolamentari.

     5.1. La capacità nominale di ciascun scomparto tarato, o di ciascun scomparto, è il volume di liquido contenuto tra la linea di fiducia e la valvola di ritegno del dispositivo di scarico costituente punto di trasferimento.

     5.2. L'errore massimo tollerato in verificazione prima è di

     più o meno 0,2% della capacità nominale.

     5.3. L'errore massimo tollerato in verificazione periodica è di più o meno 0,5% della capacità nominale.

     6. Targa regolamentare, indicazioni e sigilli metrici.

     6.1. Il numero e la capacità dello scomparto tarato vanno riportati, oltre che in prossimità degli azionamenti di carico e scarico, anche in prossimità del dispositivo di lettura e devono risultare chiaramente visibili e leggibili.

     6.2. Una targa deve essere fissata in prossimità dei comandi e degli azionamenti in modo tale da non poter essere rimossa senza rompere i sigilli recanti i bolli metrici.

     6.3. Sulla targa debbono essere riportate le informazioni seguenti:

     a) nome, o ragione sociale e marchio del costruttore;

     b) tipo e anno di costruzione;

     c) numero di serie;

     d) estremi del presente decreto;

     e) capacità nominale e numero di ogni scomparto: gli scomparti sono numerati iniziando dalla parte anteriore del veicolo;

     f) temperatura di riferimento;

     g) schema dell'insieme di misurazione (sezione trasversale);

     h) bolli e sigilli, anche di tipo autoadesivo che si distruggono nella rimozione, della verificazione metrica prima e contrassegno della verificazione periodica.

     6.4. Sulla targa deve essere lasciata un'area libera di dimensioni non inferiori a 50 millimetri per 50 millimetri per l'applicazione del contrassegno di verificazione periodica.