§ 75.1.18 - L. 31 gennaio 1967, n. 33.
Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:31/01/1967
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e [...]
Art. 2.      Le caratteristiche delle misure e le modalità per la loro verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, [...]
Art. 3.      Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più [...]
Art. 4.      Per la verificazione prima sono dovuti i seguenti diritti
Art. 5.      Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verificazione prima, con decreto del Ministro [...]


§ 75.1.18 - L. 31 gennaio 1967, n. 33.

Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri.

(G.U. 25 febbraio 1967, n. 50).

 

     Art. 1.

     Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata [1].

 

          Art. 2.

     Le caratteristiche delle misure e le modalità per la loro verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

 

          Art. 3.

     Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

 

Nome delle misure

Tolleranza

cinque chilolitri

15

litri

dieci chilolitri

25

litri

venti chilolitri

50

litri

venticinque chilolitri

50

litri

cinquanta chilolitri

100

litri

cento chilolitri

200

litri

 

     Nella verificazione prima e periodica delle misure riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande portata, sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

 

Nome delle misure

Tolleranza

cinque chilolitri

2

litri

dieci chilolitri

4

litri

venti chilolitri

8

litri

venticinque chilolitri

10

litri

cinquanta chilolitri

20

litri

cento chilolitri

40

litri

 

     La capacità delle misure si intende determinata alla temperatura di 15°C ed è segnalata da una linea di fiducia. La linea di fiducia deve essere integrata con una scala graduata con suddivisioni in più e in meno, tale da indicare complessivamente volumi di liquido non inferiori a un centesimo della capacità totale.

     Ciascun intervallo della graduazione deve corrispondere a un volume uguale o inferiore a quello della tolleranza ammessa, ferma restando l'osservanza della norma di cui all'art. 4, primo comma, del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

     La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sarà stabilita con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanare, caso per caso, ai sensi dell'art. 2, in relazione all'uso cui ciascun tipo di misura è destinata e alla capacità di essa; detta distanza, tuttavia, dovrà essere tale che a un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le misure di 100 chilolitri.

 

          Art. 4.

     Per la verificazione prima sono dovuti i seguenti diritti:

 

per la capacità di cinque chilolitri

L.

10.000

per la capacità di dieci chilolitri

L.

20.000

per la capacità di venti chilolitri

L.

40.000

per la capacità di venticinque chilolitri

L.

45.000

per la capacità di cinquanta chilolitri

L.

90.000

per la capacità di cento chilolitri

L.

180.000

per le misure di cui all'art. 5, per ogni chilolitro di capacità

L.

2.000

 

          Art. 5.

     Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verificazione prima, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, serbatoi di misura aventi capacità diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera o in corso di installazione da epoca anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'art. 3.

     Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verificazione periodica per cinque bienni, oltre quello in cui è avvenuta la verificazione prima. Trascorso tale periodo non potranno essere usati come misure.


[1] Articolo così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 4 febbraio 2003, n. 58.