§ 74.2.22 – L. 22 novembre 1988, n. 517.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:22/11/1988
Numero:517


Sommario
Art. 1.      1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre [...]
Art. 2.      1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri [...]
Art. 3.      1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche [...]
Art. 4.      1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, [...]
Art. 5.      1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono
Art. 6.      1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI
Art. 7.      1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI
Art. 8.      1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di [...]
Art. 9.      1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio [...]
Art. 10.      1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi [...]
Art. 11.      1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo [...]
Art. 12.      1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che [...]
Art. 13.      1. Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di [...]
Art. 14.      1. Ferma restando la personalità giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. [...]
Art. 15.      1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque
Art. 16.      1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle [...]
Art. 17.      1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato
Art. 18.      1. L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone [...]
Art. 19.      1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile [...]
Art. 20.      1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e [...]
Art. 21.      1. Premesso che a norma dell'art. 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie [...]
Art. 22.      1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro [...]
Art. 23.      1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, [...]
Art. 24.      1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo [...]
Art. 25.      1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e [...]
Art. 26.      1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI
Art. 27.      1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se [...]
Art. 28.      1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone [...]
Art. 29.      1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge


§ 74.2.22 – L. 22 novembre 1988, n. 517.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.

(G.U. 2 dicembre 1988, n. 283, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

 

          Art. 2.

     1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

     2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

 

          Art. 3.

     1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

     2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

     3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

     4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

     5. I Ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

 

          Art. 4.

     1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

     2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

     3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

 

          Art. 5.

     1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

 

          Art. 6.

     1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

     2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

     3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

 

          Art. 7.

     1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

 

          Art. 8.

     1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

     2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

 

          Art. 9.

     1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

     2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

 

          Art. 10.

     1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

     2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

     3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

     4. La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonché la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

 

          Art. 11.

     1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

     2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

 

          Art. 12.

     1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

     2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

     3. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

     4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

     5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

     6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

     7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

     8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

 

          Art. 13.

     1. Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

     2. Le attività di istruzione e beneficenza svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

     3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

 

          Art. 14.

     1. Ferma restando la personalità giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'art. 15:

     a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

     b) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato;

     c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia.

     2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

     3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

 

          Art. 15.

     1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

     a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

     b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

 

          Art. 16.

     1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

     2. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

 

          Art. 17.

     1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

 

          Art. 18.

     1. L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

     3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

 

          Art. 19.

     1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

     2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e udito il parere del Consiglio di Stato.

     3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

     4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

 

          Art. 20.

     1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

     2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

     3. E' riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale.

 

          Art. 21.

     1. Premesso che a norma dell'art. 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'art. 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

     2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 22.

     1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

     2. Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

 

          Art. 23.

     1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

     2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

     3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

     4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

          Art. 24.

     1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'art. 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'art. 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

 

          Art. 25.

     1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

     2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

     a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

     b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'art. 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

     c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'art. 23.

 

          Art. 26.

     1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

 

          Art. 27.

     1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

 

          Art. 28.

     1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 29.

     1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

     3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'art. 8 della Costituzione, le intese del caso.

 

 

Allegato

Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le "Assemblee di Dio in italia", in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione

(Omissis)