§ 74.1.3 - Legge 24 giugno 1929, n. 1159.
Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:24/06/1929
Numero:1159


Sommario
Art. 1.      Sono ammessi nel regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purchè non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 2.      Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con regio decreto su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto [...]
Art. 3.      Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.
Art. 4.      La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.
Art. 5.      La discussione in materia religiosa è pienamente libera.
Art. 6.      I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i proprii figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.
Art. 7.      Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti [...]
Art. 8.      Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il [...]
Art. 9.      Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, [...]
Art. 10.      L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
Art. 11.      Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di [...]
Art. 12.      Agli effetti dell'art. 134 del codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge.
Art. 13.      Gli articoli 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Art. 14.      Il governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti [...]


§ 74.1.3 - Legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.

(G.U. 16 luglio 1929, n. 164)

 

     Art. 1.

     Sono ammessi nel regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purchè non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

     L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero.

 

          Art. 2.

     Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con regio decreto su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per l'interno, uditi il consiglio di Stato e il consiglio dei ministri.

     Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali.

     Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

 

          Art. 3.

     Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

     Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuto da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

 

          Art. 4.

     La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

 

          Art. 5.

     La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

 

          Art. 6.

     I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i proprii figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

 

          Art. 7.

     Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

 

          Art. 8.

     Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.

     L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata ai termini dell'art. 3.

 

          Art. 9.

     Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del codice civile.

     L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 352 e 353 del codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge.

     L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

 

          Art. 10.

     L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

     il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

     il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

     la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

     la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

     il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

     il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.

     L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

 

          Art. 11.

     Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile.

 

          Art. 12.

     Agli effetti dell'art. 134 del codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge.

     Incorre nella multa stabilita nell'art. 134 del codice civile l'ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.

 

          Art. 13.

     Gli articoli 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

          Art. 14.

     Il governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.