§ 71.3.10b - Legge 29 dicembre 1966, n. 1196.
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:29/12/1966
Numero:1196


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n. 1719, e 21 dicembre 1964, n. 1406, [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 71.3.10b - Legge 29 dicembre 1966, n. 1196. [1]

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.

(G.U. 14 gennaio 1967, n. 11).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n. 1719, e 21 dicembre 1964, n. 1406, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dai seguenti:

     "La facoltà concessa ai cancellieri dirigenti dall'art. 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è limitata nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del relativo decreto di nomina in ruolo, dovrà cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che sarà indicato dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di servizio.

     L'articolo 99 dell'Ordinamento sopra indicato è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.