§ 71.3.9c - Legge 11 aprile 1964, n. 264.
Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:11/04/1964
Numero:264


Sommario
Art. 1.      Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, 1444, e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58, è ulteriormente [...]
Art. 2.      Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante [...]
Art. 3.      Sull'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota dei posti loro riservata, a norma dell'articolo precedente, è richiesto il [...]
Art. 4.      Dei posti aumentati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, 50 sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri saranno ripartiti tra gli uffici [...]
Art. 5.      Ferma restando la disposizione di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ai [...]
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente
Art. 7.  [2]
Art. 8.      Il quadro 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è, nella parte relativa al personale addetto agli uffici, così modificato
Art. 9.      Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'art. 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del [...]
Art. 10.      Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà [...]
Art. 11.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 71.3.9c - Legge 11 aprile 1964, n. 264. [1]

Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia.

(G.U. 13 maggio 1964, n. 116).

 

 

     Art. 1.

     Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, 1444, e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58, è ulteriormente aumentato di settecento unità.

 

          Art. 2.

     Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di n. 550 posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino a prestare servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1963, siano in possesso della licenza elementare e non abbiano superato il 45° anno di età. Tale limite di età è elevato di tanti anni quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze degli uffici giudiziari in qualità di amanuense o di dattilografo alla data del bando di concorso.

     I posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata si aggiungono a quelli da conferirsi secondo le norme ordinarie.

     Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, nonchè quelle particolari che saranno stabilite con il bando di concorso, anche relativamente alla documentazione del servizio prestato dagli amanuensi e dattilografi.

 

          Art. 3.

     Sull'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota dei posti loro riservata, a norma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza di cui all'art. 61 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

 

          Art. 4.

     Dei posti aumentati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, 50 sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri saranno ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 5.

     Ferma restando la disposizione di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, non può essere concessa per nuove assunzioni di dattilografi o amanuensi.

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

     "Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Tuttavia per i dattilografi ex-combattenti od orfani di guerra il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi corrispondenti ai coefficienti 202 e 229, si effettua rispettivamente dopo otto anni dall'attribuzione del coefficiente 180 e dopo dieci anni dall'attribuzione del coefficiente 202".

 

          Art. 7. [2]

     La tabella B allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

     Ruolo organico del personale di dattilografia

     Dattilografi giudiziari n. 2.400

Coefficiente

 

Stipendio annuo lordo

157

Stipendio iniziale

L.

800.200

180

Stipendio dopo 2 anni dall'iniziale

"

890.600

202

Stipendio dopo 7 anni dall'iniziale

"

1.032.600

229

Stipendio dopo 16 anni dall'iniziale

"

1.145.800

271

Stipendio dopo 20 anni dall'iniziale

"

1.397.500

 

          Art. 8.

     Il quadro 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è, nella parte relativa al personale addetto agli uffici, così modificato:

     Amministrazione centrale

     Personale addetto agli uffici

Qualifica

Organico

Commesso capo

1

Commesso

6

 

 

Usciere capo

83

Usciere

 

Inserviente

 

 

          Art. 9.

     Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'art. 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato dall'art. 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, sono fissate nella misura appresso indicata:

N. 2) Per ogni sentenza o decreto senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato:

 

 

a) In caso di condanna per contravvenzioni:

 

 

sulle sentenze e sui decreti dei pretori

L.

800

sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari

"

2.000

sulle sentenze delle Corti di assise

"

2.000

sulle sentenze delle Corti di appello

"

2.800

sulle sentenze delle Corti di assise di appello

"

2.800

b) In caso di condanna per delitti:

 

 

sulle sentenze e sui decreti dei pretori

"

2.800

sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari

"

4.000

sulle sentenze delle Corti di assise

"

4.000

sulle sentenze delle Corti di appello

"

5.000

sulle sentenze delle Corti di assise di appello

"

5.000

N. 3) Sentenze della Corte di cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso della parte: per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato

L.

2.400

N. 4) Sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere in sede istruttoria per remissione o rinuncia anche tacita querela.

Sono dovute le imposte di cui al n. 2 lettera b) del presente articolo.

 

          Art. 10.

     Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà con il maggior gettito delle imposte di cui all'art. 9 della presente legge.

 

          Art. 11.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1967, n. 1245.