§ 71.3.79 - Legge 20 febbraio 1958, n. 58.
Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:20/02/1958
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Il ruolo del personale di dattilografia, istituto con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è aumentato di mille e duecento unità.
Art. 2.      Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con [...]
Art. 3.      Per l'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota di posti loro riservata a norma del primo comma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato [...]
Art. 4.      Dei posti aumentati a norma dell'art. 1, ottanta sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 5.      La facoltà concessa ai cancellieri dirigenti dall'art. 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è [...]
Art. 6.      Negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia, il gettito dei diritti di copia di cui ai numeri 4, lettere a) e d) e 7, lettera a), della tabella indicata nell'ultimo [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 71.3.79 - Legge 20 febbraio 1958, n. 58. [1]

Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

(G.U. 26 febbraio 1958, n. 49).

 

     Art. 1.

     Il ruolo del personale di dattilografia, istituto con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è aumentato di mille e duecento unità.

 

          Art. 2.

     Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di novecento posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie - segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino a prestar servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1955, siano in possesso della licenza elementare ed abbiano almeno 21 anni di età.

     Non si applica per gli amanuensi e dattilografi sopra indicati il limite massimo di età previsto dall'art. 2, n. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nella quota di posti non riservata a norma del comma precedente, gli amanuensi e dattilografi possono concorrere soltanto se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, contenente norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari.

     I posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata si aggiungono a quelli da conferirsi secondo le norme ordinarie.

 

          Art. 3.

     Per l'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota di posti loro riservata a norma del primo comma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza e di disciplina di cui all'art. 25 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

     Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, e quelle particolari che saranno stabilite con il bando di concorso anche relativamente alla durata e alla documentazione del servizio prestato dagli amanuensi e dattilografi.

 

          Art. 4.

     Dei posti aumentati a norma dell'art. 1, ottanta sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia.

     Gli altri posti saranno ripartiti fra gli uffici giudiziari con decreto Ministeriale, a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

 

          Art. 5.

     La facoltà concessa ai cancellieri dirigenti dall'art. 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è limitata nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del relativo decreto di nomina in ruolo, dovrà cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che sarà indicato dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di servizio [2].

     L'art. 99 dell'Ordinamento sopra indicato è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968 [3].

     Con la medesima decorrenza è abrogato altresì il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

     Nella tabella annessa alla legge 9 aprile 1953, n. 226, il numero 4 e il numero 7, lettera a), sono sostituiti come indicato nella tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 6.

     Negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia, il gettito dei diritti di copia di cui ai numeri 4, lettere a) e d) e 7, lettera a), della tabella indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, è a cura dei cancellieri capi, versato nel conto entrata eventuali del Tesoro detratte le somme eventualmente corrisposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al lavoro di copiatura risultante dal relativo registro [4].

     La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina dei vincitori del concorso che sarà indetto a norma dell'art. 2.

     Alla spesa, prevista in 864 milioni di lire, occorrente per l'attuazione della presente legge, si provvederà, per 504 milioni con il gettito dei diritti specificati nel prima comma e per 360 milioni mediante imputazione al capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1957-58.

 

          Art. 7. [5]

     Negli uffici giudiziari la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria, lire 30 a facciata per la prima copia e lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copia da spedire gratuitamente.

 

          Art. 8. [6]

     Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'art. 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del tesoro.

 

          Art. 9. [7]

     I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla presente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui è composto.

     Il capo dell'ufficio esercita la vigilanza sulla regolarità del prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto.

 

     Tabella - Tabella contenente modificazioni al n.4 e al n. 7, lettera a) della tabella allegata alla legge 9 aprile 1953, n. 226

 

Diritto fisso

Diritto di copia e diritto di rilascio

4. Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:

 

 

a) diritto di copia per la prima pagina

 

50

per ogni pagina successiva

 

20

b) diritto di certificazione di conformità

100

 

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 20 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente. Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:

 

 

c) diritto di rilascio

 

5

d) diritto di copia

 

20

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità , i diritti di cui alle lettere c) e d) sono calcolati per pagina di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le fotografiche.

 

 

Quando, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, l'autorizzazione è richiesta per copie di atti o di certificati predisposte dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera b).

 

 

I diritti di cui alle lettere a), c) e d) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.

 

 

Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.

 

 

7. Diritto di urgenza:

 

 

a) per il rilascio delle copie di cui al precedente n.4, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche.

 

 

 

Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 4.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della L. 28 luglio 1960, n. 777 e dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1962, n. 1719 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1966, n. 1196.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1966, n. 1196.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 28 luglio 1960, n. 777.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L. 28 luglio 1960, n. 777 e sostituito dall'art. 4 della L. 28 dicembre 1962, n. 1719.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L. 28 luglio 1960, n. 777 e sostituito dall'art. 4 della L. 28 dicembre 1962, n. 1719.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L. 28 luglio 1960, n. 777 e sostituito dall'art. 4 della L. 28 dicembre 1962, n. 1719.