§ 71.2.55 - Legge 28 luglio 1960, n. 777.
Modifiche di servizi di cancelleria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:28/07/1960
Numero:777


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Al primo comma dell'art. 119 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo le parole "scrive il testo originale" sono aggiunte le seguenti
Art. 5.  [4]
Art. 6.  [5]
Art. 7.      Al primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "distretto di Corte d'appello", sono aggiunte le seguenti: "e, per la sede di [...]
Art. 8.  [6]
Art. 9.      Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un [...]
Art. 10.      Nel verbale di inventario devono essere indicate l'ora di apertura e quella di chiusura delle operazioni
Art. 11.      Al primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "Ministero di grazia e giustizia" sono aggiunte le seguenti: "e al Consiglio [...]
Art. 12.      E' abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge


§ 71.2.55 - Legge 28 luglio 1960, n. 777.

Modifiche di servizi di cancelleria.

(G.U. 9 agosto 1960, n. 194)

 

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     Al primo comma dell'art. 119 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo le parole "scrive il testo originale" sono aggiunte le seguenti:

     "o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione".

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7.

     Al primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "distretto di Corte d'appello", sono aggiunte le seguenti: "e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione e i cancellieri del Tribunale superiore delle acque pubbliche".

 

          Art. 8. [6]

 

          Art. 9.

     Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

     L'importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma non può eccedere, per la compilazione di ciascun inventario, il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario. Tali compensi non sono cumulabili con quelli eventualmente corrisposti dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo; sono cumulabili invece con il trattamento economico, da porre a carico del richiedente, previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.

 

          Art. 10.

     Nel verbale di inventario devono essere indicate l'ora di apertura e quella di chiusura delle operazioni.

 

          Art. 11.

     Al primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "Ministero di grazia e giustizia" sono aggiunte le seguenti: "e al Consiglio superiore della Magistratura, e i Cancellieri ispettori".

 

          Art. 12.

     E' abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Allegato — Modello concernente servizi di cancelleria(articoli 1 e 6)Registro per i lavoro di copiatura.

     (Omissis).


[1]  Articolo modificato dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1962, n. 1719 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[2]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 20 dicembre 1962, n. 1719 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3]  Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 20 dicembre 1962, n. 1719 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 20 dicembre 1962, n. 1719 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.