§ 71.3.88 - Legge 5 luglio 1961, n. 564.
Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:05/07/1961
Numero:564


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico degli uscieri è aumentato di 700 posti così ripartiti:
Art. 2.      Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto [...]
Art. 3.      Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'art. 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 [...]
Art. 4.      All'onere annuo di lire 430.000.000 derivante dalla attuazione dell'art. 1 della presente legge per stipendi, aggiunta di famiglia ed oneri riflessi, relativamente ai diversi esercizi [...]
Art. 5.      Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


§ 71.3.88 - Legge 5 luglio 1961, n. 564.

Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari.

(G.U. 18 luglio 1961, n. 176).

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico degli uscieri è aumentato di 700 posti così ripartiti:

uscieri giudiziari n. 658

uscieri capi n. 42

     Il quadro 67 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è modificato secondo la tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigente dei vari uffici.

 

          Art. 3.

     Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'art. 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sono aumentate di un importo pari al loro attuale ammontare.

 

          Art. 4.

     All'onere annuo di lire 430.000.000 derivante dalla attuazione dell'art. 1 della presente legge per stipendi, aggiunta di famiglia ed oneri riflessi, relativamente ai diversi esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, si provvederà con il maggiore gettito di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 5.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Ministero grazia e giustizia ministero di grazia e giustizia - Tabella dei ruoli per la carriera degli uscieri giudiziari addetti agli uffici giudiziari della Repubblica che modifica il quadro 67 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16:

     Uffici giudiziari

Qualifica

 

Organico

Uscieri capi

n.

142

Uscieri

"

1858