§ 70.1.123 - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105.
Regolamento recante modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:22/06/2009
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422
Art. 2.  Abrogazioni e termine di durata della Commissione


§ 70.1.123 - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105. [1]

Regolamento recante modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.

(G.U. 4 agosto 2009, n. 179)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, ed in particolare l'articolo 11;

     Vista la legge 24 marzo 1932, n. 453, recante disposizioni per disciplinare la perdita di medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, ed in particolare l'articolo 7;

     Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessioni e di perdita delle decorazioni al valor militare, modificato con il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e con i decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337, e 31 dicembre 1973, n. 1076;

     Visto il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;

     Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ed in particolare l'articolo 2;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, concernente il regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 19 gennaio e del 16 marzo 2009;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

     Sulla proposta del Ministro della difesa;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422

     1. Al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1. - 1. La funzione consultiva sulle proposte di concessione e di perdita di medaglie o di croci di guerra al valor militare, di cui al regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, e alla legge 24 marzo 1932, n. 453, è affidata alla Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di seguito denominata: “Commissione”, che ha sede presso il Ministero della difesa.»;

     b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis. - 1. La Commissione è costituita da ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente, secondo la seguente composizione:

     a) Presidente: un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, più elevato in grado o più anziano dei rimanenti membri effettivi e supplenti della Commissione; l'incarico è conferito:

     1) secondo una rotazione così stabilita: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri;

     2) per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta;

     b) membri effettivi:

     1) per le proposte di competenza dell'Esercito: due generali dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;

     2) per le proposte di competenza della Marina: un generale dell'Esercito, due ufficiali ammiragli della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;

     3) per le proposte di competenza dell'Aeronautica: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, due generali dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;

     4) per le proposte di competenza dell'Arma dei carabinieri: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e due generali dell'Arma dei carabinieri;

     c) membri supplenti: un generale dell'Esercito, un ufficiale ammiraglio della Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri.

     2. Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

     3. Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata è compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la carica di presidente della Commissione. All'occorrenza è fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano in ruolo.»;

     c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. - 1. Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente è sostituito dal membro effettivo più anziano. Verificandosi tale sostituzione, la Commissione è integrata dal membro supplente della medesima Forza armata cui appartiene il presidente.

     2. I membri supplenti intervengono alle sedute della Commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri supplenti intervengono con potere di voto deliberativo qualora chiamati a sostituire i membri effettivi della Commissione nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2.»;

     d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4. - 1. Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ad un ufficiale superiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello.»;

     e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5. - 1. La Commissione, validamente costituita con l'intervento del presidente e dei membri effettivi indicati in una delle quattro situazioni disciplinate dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), delibera a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti in caso di assenza o di legittimo impedimento. Non è ammessa l'astensione al voto del presidente e dei membri della Commissione.

     2. Nei casi in cui le proposte di conferimento della decorazione riguardino militari appartenenti a Forze armate diverse, i quali abbiano partecipato insieme alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri delle Forze armate cui i proposti appartengono e di un membro delle altre Forze armate. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.»;

     f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7. - 1. La Commissione è convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione è comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno della seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente alla eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.».

 

     Art. 2. Abrogazioni e termine di durata della Commissione

     1. Sono abrogati il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337, il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076, e l'articolo 12 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422.

     2. E' confermato il termine di durata della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88.

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 283


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.