§ 70.1.76 - D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1076.
Nuove norme sulla composizione della commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:31/12/1973
Numero:1076


Sommario
Art. 1.      La commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, è cosi [...]
Art. 2.      La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i [...]
Art. 3.      Sono abrogati l'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, gli articoli 2 e 3 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162.


§ 70.1.76 - D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1076. [1]

Nuove norme sulla composizione della commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

(G.U. 23 aprile 1973, n. 105)

 

     Art. 1.

     La commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, è cosi composta:

     Presidente:

     un ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, secondo una rotazione così stabilita: due dell'Esercito, uno della Marina; due dell'Esercito, uno dell'Aeronautica; e così di seguito, L'incarico è conferito per la durata massima di un anno e può essere rinnovato solo per un altro anno.

     Membri effettivi:

     per le proposte di competenza dell'Esercito:

     tre generali dell'Esercito;

     un ammiraglio;

     un generale dell'Aeronautica.

     per le proposte di competenza della Marina:

     due generali dell'Esercito;

     due ammiragli;

     un generale dell'Aeronautica.

     per le proposte di competenza dell'Aeronautica:

     due generali dell'Esercito;

     due generali dell'Aeronautica;

     un ammiraglio.

     Membri supplenti:

     un generale dell'Esercito, un ammiraglio, un generale dell'Aeronautica.

     Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna forza armata è compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopra la carica di presidente della commissione. All'occorrenza è fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano in ruolo.

     Quando trattasi di proposte relative a militari appartenenti a forze armate diverse, i quali abbiano insieme partecipato alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la commissione costituita con la rappresentanza di due membri per le forze armate cui i proposti appartengono, e di un membro per l'altra forza armata.

 

          Art. 2.

     La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti.

 

          Art. 3.

     Sono abrogati l'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, gli articoli 2 e 3 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105.