§ 98.1.29481 - D.P.R. 30 agosto 1952, n. 1337.
Modificazioni alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/08/1952
Numero:1337


Sommario
Art. unico.      L'art. 3 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, è sostituito dal seguente


§ 98.1.29481 - D.P.R. 30 agosto 1952, n. 1337. [1]

Modificazioni alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

(G.U. 6 novembre 1952, n. 257)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni, ed in particolare il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15;

     Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     L'art. 3 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "Le deliberazioni della Commissione sono prese con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

     "In caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente è sostituito dal membro più anziano. Verificandosi tale sostituzione o nel caso di assenza o legittimo impedimento di un membro effettivo, la Commissione è integrata da un membro supplente".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 105.