§ 69.2.26 - Legge 4 marzo 1982, n. 68.
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:04/03/1982
Numero:68


Sommario
Art. 1.      Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad [...]
Art. 2.      Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti
Art. 3.      Gli incarichi previsti dall'art. 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti
Art. 4.      L'incarico ai cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e del competente ispettore [...]
Art. 5.      I cappellani esercitano le attività previste dal primo comma dell'art. 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto
Art. 6.      Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti
Art. 7.      Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'ispettore dei [...]
Art. 8.      La commissione di disciplina è nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato con qualifica non inferiore a [...]
Art. 9.      Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha [...]
Art. 10.      Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico con provvedimento del [...]
Art. 11.      Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in [...]
Art. 12.      Il cappellano cessa dall'incarico a seguito del ritiro del nulla osta da parte dell'ordinario diocesano
Art. 13.      Il cappellano può assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore
Art. 14.      Il cappellano può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi
Art. 15.      I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di [...]
Art. 16.      Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207
Art. 17.      Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758
Art. 18.      Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, [...]
Art. 19.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento [...]


§ 69.2.26 - Legge 4 marzo 1982, n. 68.

Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 10 marzo 1982, n. 67)

 

 

     Art. 1.

     Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.

     Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323.

 

          Art. 2.

     Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.

 

          Art. 3.

     Gli incarichi previsti dall'art. 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana;

     2) godimento dei diritti politici;

     3) buona condotta;

     4) sana costituzione fisica;

     5) età non superiore ad anni settanta [1] .

 

          Art. 4.

     L'incarico ai cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e del competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e previo nulla osta dell'ordinario diocesano.

     Se l'incarico riguarda un istituto per minorenni il parere dell'ispettore distrettuale è sostituito da quello del competente direttore del centro rieducazione minorenni.

     L'incarico all'ispettore dei cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della competente autorità ecclesiastica.

 

          Art. 5.

     I cappellani esercitano le attività previste dal primo comma dell'art. 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.

     I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivo regolamento di esecuzione.

 

          Art. 6.

     Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:

     1) richiamo;

     2) dichiarazione di biasimo;

     3) esonero dall'incarico.

     Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attività con assiduità ed impegno.

     La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'istituto.

     L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed è applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'istituto o per l'amministrazione.

 

          Art. 7.

     Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'ispettore distrettuale.

     Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell'esonero dall'incarico, ne fa rapporto all'ispettore distrettuale, dandone comunicazione all'ispettore dei cappellani.

     L'ispettore distrettuale procede all'istruttoria, contestando gli addebiti all'interessato, il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.

     Conclusa l'istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l'addebito infondato, provvede all'archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonchè al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato, sentito l'ispettore dei cappellani.

     Nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 6 rimette gli atti, per l'applicazione della sanzione dell'esonero dall'incarico, al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi trenta giorni, li inoltra alla commissione di disciplina.

 

          Art. 8.

     La commissione di disciplina è nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello, addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall'ispettore dei cappellani.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.

 

          Art. 9.

     Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

     La commissione, conclusa la trattazione orale, propone, con deliberazione motivata, il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

     Il Ministro provvede con decreto a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, in modo più favorevole all'incolpato.

     Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato e all'ordinario diocesano tramite l'ispettore dei cappellani.

     Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

     Il cappellano prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennità di missione.

 

          Art. 10.

     Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico con provvedimento del direttore dell'istituto.

     Il cappellano può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

     a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

     b) a procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

     La sospensione di cui al precedente comma è disposta, con decreto motivato, dal Ministro di grazia e giustizia.

     Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno.

 

          Art. 11.

     Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il cappellano non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il cappellano ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

     Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del cappellano procedimento disciplinare.

     Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro trenta giorni dalla data in cui il cappellano abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.

     La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tale caso il cappellano ha diritto agli assegni non percepiti.

     Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

     Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un procedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'art. 3. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo art. 13.

 

          Art. 12.

     Il cappellano cessa dall'incarico a seguito del ritiro del nulla osta da parte dell'ordinario diocesano.

     Cessa altresì dall'incarico quando circostanze anche a lui non imputabili rendano la sua persona incompatibile con la comunità penitenziaria.

     La cessazione dell'incarico è disposta con decreto del Ministro.

     Nell'ipotesi prevista dal secondo comma il provvedimento è adottato su proposta del capo del personale, il quale deve sentire l'interessato e l'ispettore dei cappellani, che possono presentare osservazioni scritte nel termine di dieci giorni.

 

          Art. 13.

     Il cappellano può assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore.

     Il cappellano può, inoltre, in caso di documentata infermità, essere autorizzato dall'ispettore distrettuale ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi.

     Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed è sostituito, quando nell'istituto non presta servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'amministrazione. Il sostituto è retribuito dall'amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

 

          Art. 14.

     Il cappellano può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi:

     a) per infermità documentata che comporti una assenza di durata superiore a mesi due e fino ad un massimo di mesi dieci;

     b) per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi.

     L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia e, nel caso di cui alla lettera b), previo parere dell'ispettore distrettuale e dell'ispettore dei cappellani.

     La durata complessiva delle assenze per i motivi di cui alle lettere a) e b) non può superare in ogni caso dodici mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Ministro.

     Per la sostituzione del cappellano si applicano le norme previste dall'art. 13.

 

          Art. 15.

     I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

 

          Art. 16.

     Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207.

     All'ispettore dei cappellani è attribuito un assegno annuo lordo di L. 2.016.000. Tale assegno, se l'ispettore dei cappellani non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 4.486.440.

     L'indennità mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000.

     Le tabelle prevedute dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

     All'ispettore dei cappellani compete l'indennità supplementare mensile di L. 100.000 e, durante il periodo di missione, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 630.

 

          Art. 17.

     Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

 

          Art. 18.

     Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, purchè iscritti nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

 

          Art. 19.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1]  Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 23 gennaio 1989, n. 19.