§ 80.5.32A - Legge 5 maggio 1976, n. 207.
Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/05/1976
Numero:207


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, come modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è [...]
Art. 3.      All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al [...]


§ 80.5.32A - Legge 5 maggio 1976, n. 207.

Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 13 maggio 1976, n. 126)

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena è sostituita dalla seguente:

 

Gruppo o qualifiche

Cappellani

Suore

Maestri ed insegnanti diversi

I

799.540

829.780

799.540

II

829.780

844.900

846.580

III

844.900

861.700

880.180

IV

861.700

880.180

-

V

880.180

-

-

VI

907.060

-

-

 

          Art. 2.

     Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, come modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente:

     "Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 2.243.220.

 

          Art. 3.

     All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.