| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione | 
| Capitolo: | 80.5 personale | 
| Data: | 05/05/1976 | 
| Numero: | 207 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale [...] | 
| Art. 2. Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, come modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è [...] | 
| Art. 3. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al [...] | 
§ 80.5.32A - Legge 5 maggio 1976, n. 207.
Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena.
(G.U. 13 maggio 1976, n. 126)
     Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella di cui all'art. 33 del 
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						 Gruppo o qualifiche  | 
					
						 Cappellani  | 
					
						 Suore  | 
					
						 Maestri ed insegnanti diversi  | 
				
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						 I  | 
					
						 799.540  | 
					
						 829.780  | 
					
						 799.540  | 
				
| 
						 II  | 
					
						 829.780  | 
					
						 844.900  | 
					
						 846.580  | 
				
| 
						 III  | 
					
						 844.900  | 
					
						 861.700  | 
					
						 880.180  | 
				
| 
						 IV  | 
					
						 861.700  | 
					
						 880.180  | 
					
						 -  | 
				
| 
						 V  | 
					
						 880.180  | 
					
						 -  | 
					
						 -  | 
				
| 
						 VI  | 
					
						 907.060  | 
					
						 -  | 
					
						 -  | 
				
     Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'art. 3 della 
"Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 2.243.220.
All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.