§ 67.1.111 - D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:24/04/1997
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Contributi
Art. 2.  Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Art. 3.  Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche
Art. 4.  Prestazioni di invalidità
Art. 5.  Norme transitorie e finali


§ 67.1.111 - D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

(G.U. 16 giugno 1997, n. 138)

 

 

     Art. 1. Contributi

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, di seguito denominato Fondo, la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.

     2. Dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo, ad eccezione di quanto previsto al comma 4, il contributo è pari al 40,82 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 13,508 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo è comprensivo delle quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che pertanto sono ridotte, a partire dalla medesima data, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ridotto nella misura dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell'1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, a condizione che le somme derivanti dalla predetta riduzione siano destinate al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ulteriormente ridotto nella misura dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell'1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, ferma restando la condizione di cui al comma 3.

     5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

     6. Per il personale di cui al comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono ridotte nelle misure previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996.

     7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale di cui al comma 5, ai fini del finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, si applica un contributo addizionale stabilito nella misura del 5 per cento di cui 3,59 per cento a carico del lavoratore e 1,41 per cento a carico del datore di lavoro.

     8. Per il personale di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     9. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata. A decorrere dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto il contributo dovuto al Fondo deve essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     10. Si applicano al Fondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per l'applicazione della predetta norma, nei casi in cui non siano stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattali che risultino inferiori agli stessi. L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è abrogato.

     11. La disposizione di cui all'articolo 21 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata. In materia di prescrizione dell'obbligo contributivo valgono le medesime norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     12. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini delle prestazioni pensionistiche come disciplinate dalla normativa del Fondo stesso:

     a) le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e nell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, in materia di versamento e di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi;

     b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, si provvede a determinare le modalità e i termini per l'applicazione dell'articolo 20 della legge 13 luglio 1965, n. 859, finalizzata alla tempestiva acquisizione delle comunicazioni previste dal medesimo articolo 20.

 

          Art. 2. Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

     1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     3. Per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo [1].

     4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     5. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

     6. Gli iscritti al Fondo ai quali non sia stata liquidata la pensione o il supplemento di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti della loro posizione assicurativa in applicazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Le disposizioni del presente comma sono applicabili anche ai superstiti di iscritti cui non sia stata liquidata la pensione indiretta. L'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'articolo 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono abrogati.

 

          Art. 3. Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche

     1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è stabilita in 40 anni.

     2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori iscritti al Fondo il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo.

     3. I lavoratori di cui al comma 2 possono richiedere altresì la corresponsione della pensione di anzianità al conseguimento di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa [2] .

     4. Ai soggetti che conseguono il diritto alla pensione ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 2 dicembre 1996, n. 662.

     5. In caso di accesso alla pensione ai sensi del comma 3, l'importo della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo sarà ridotto, in via definitiva, in ragione delle riduzioni di cui alla colonna 2 dell'allegata tabella B. Il numero degli anni mancanti di cui alla colonna 1 della predetta tabella B, è dato dalla differenza, all'epoca della liquidazione della pensione, fra la somma dei requisiti di età e anzianità previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per la corresponsione della pensione di anzianità e la somma degli anni di età e anzianità del beneficiario. Ai fini della determinazione delle riduzioni, saranno computati anche gli eventuali anni di contribuzione, diversi da quelli obbligatori e volontari, fatti valere presso il Fondo. Nel caso in cui il lavoratore possa far valere dei requisiti di età e anzianità contributiva la cui somma sia pari a 87 le riduzioni non operano.

     6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     7. Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue esclusivamente al raggiungimento dei seguenti requisiti:

     a) un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio;

     b) un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo.

     8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è ridotto nella misura del 10 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2000 è ridotto del 20 per cento.

     9. Fermo restando il limite di cui all'articolo 8, commi 6, 7 e 8, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come modificato dal comma 8, per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per i medesimi periodi non si applica l'articolo 24, comma 2, della legge 13 luglio 1965, n. 859, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480.

     10. L'importo delle prestazioni erogate dal Fondo non potrà in ogni caso essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

     11. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'articolo 2, comma 5, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.

     12. Per le pensioni liquidate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti previsti, dall'articolo 11, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono modificati secondo lo schema previsto all'allegata tabella C.

     13. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 11, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     14. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 13 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.

     15. I criteri di calcolo di cui ai commi 13 e 14 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     16. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995, e successive integrazioni e modificazioni.

     17. Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione, ai fini della determinazione della anzianità pensionabile, le disposizioni in materia di computo delle frazioni di anno di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 luglio 1965, n. 859, e all'articolo 9, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480.

     18. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è consentita la possibilità di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianità contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'età di pensionamento in vigore nel Fondo.

     19. La facoltà di cui al comma 18 è altresì consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo ivi previsto, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in vigore alla data della cessazione stessa.

     20. Le facoltà di cui ai commi 18 e 19 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     21. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

     22. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

     23. Durante i periodi di rioccupazione, la quota di pensione liquidata in capitale in base all'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 11 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, non è cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da lavoro subordinato od autonomo spettante al lavoratore secondo le norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e deve essere versata all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da parte del datore di lavoro mediante trattenuta sulla retribuzione, ovvero dal lavoratore stesso, se autonomo fino a concorrenza di questa. In materia di obbligo della denuncia e di addebito delle sanzioni amministrative trovano applicazione le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

     24. Durante i periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo i contributi versati al Fondo stesso successivamente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'articolo 16 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono abrogati.

     25. L'articolo 25, comma 5, della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato. In materia di corresponsione della tredicesima mensilità di pensione si applicano le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

     26. Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione le norme in materia di trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

 

          Art. 4. Prestazioni di invalidità

     1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande di pensione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

     2. Restano confermate le disposizioni vigenti nel Fondo in materia di invalidità specifica, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

     3. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione di cui al comma 2, il pensionato si rioccupi ed abbia un'età anagrafica inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia, valgono le medesime norme in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     4. Alle pensioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quanto previsto al comma 3.

 

          Art. 5. Norme transitorie e finali

     1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

 


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 quater del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291.

[2]  Comma così modificato dall'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998.