§ 67.1.95 - Legge 2 ottobre 1991, n. 316.
Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:02/10/1991
Numero:316


Sommario
Art. 1.      1. Le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, con esclusione dei trasporti [...]
Art. 2.  [1]


§ 67.1.95 - Legge 2 ottobre 1991, n. 316.

Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo.

(G.U. 9 ottobre 1991, n. 237)

 

 

     Art. 1.

     1. Le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, con esclusione dei trasporti postali, nonché le tariffe relative ai servizi di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli ed alle merci, sono stabilite direttamente dai soggetti titolari della gestione dei servizi, che ne danno comunicazione al Ministro dei trasporti.

     2. L'applicazione delle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 è soggetta all'approvazione del Ministro dei trasporti. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione senza che il Ministro dei trasporti abbia espresso un motivato rifiuto, dette tariffe si intendono comunque approvate. Ai fini dell'approvazione delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti tiene conto dell'esigenza di recupero di produttività nei confronti della media dei vettori comunitari, nonché dell'andamento dei costi del carburante.

     3. E' abrogato il quarto comma dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, come sostituito dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25.

     4. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applicano alle tariffe disciplinate dal presente articolo.

 

          Art. 2. [1]

     1. Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, come modificato dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, è aggiunto il seguente:

     "Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto è fissato in L.5.000 per ogni passeggero".

     2. Al diritto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 e successive modificazioni.

 


[1]  Il diritto di cui al presente articolo è stato elevato, da ultimo, a L. 7.000 dall'art. 3 del D.M. 13 agosto 1998.