§ 66.5.97 – D.M. 22 febbraio 1999, n. 67.
Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.5 tabacchi
Data:22/02/1999
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Ambito applicativo e definizioni.
Art. 2.  Domanda di autorizzazione di deposito fiscale.
Art. 3.  Requisiti soggettivi.
Art. 4.  Verifica tecnica.
Art. 5.  Cauzione.
Art. 6.  Rilascio dell'autorizzazione fiscale.
Art. 7.  Obblighi del depositario autorizzato.
Art. 8.  Codice di accisa.
Art. 9.  Regime del deposito fiscale e del depositario autorizzato.
Art. 10.  Versamento delle imposte, accertamento e controlli.
Art. 11.  Contabilità del depositario autorizzato.
Art. 12.  Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.
Art. 13.  Revoca e decadenza dell'autorizzazione di deposito fiscale.
Art. 14.  Contrassegni di legittimazione.
Art. 15.  Circolazione intracomunitaria tra depositi fiscali.
Art. 16.  Circolazione sul territorio nazionale tra depositi fiscali.
Art. 17.  Circolazione dei prodotti ad accisa assolta.
Art. 18.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 66.5.97 – D.M. 22 febbraio 1999, n. 67.

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

(G.U. 22 marzo 1999, n. 67).

 

Capo I

Istituzione e regime dei depositi - dei tabacchi lavorati

 

     Art. 1. Ambito applicativo e definizioni.

     1. Il presente regolamento disciplina i depositi fiscali e la circolazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nonché i poteri di accertamento e di controllo dell'accisa sui tabacchi lavorati da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "deposito fiscale", l'impianto in cui vengono fabbricati e trasformati dai soggetti abilitati per legge nonchè detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa;

     b) "depositario autorizzato", il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale di cui alla lettera a).

 

          Art. 2. Domanda di autorizzazione di deposito fiscale.

     1. Il soggetto che intende istituire un deposito fiscale di tabacchi lavorati presenta, in doppio esemplare, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una domanda recante:

     a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

     b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale;

     c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito fiscale;

     d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;

     e) le marche di tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 825, che si intendono detenere nell'impianto;

     f) la quantità massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento può essere detenuta nell'impianto.

     2. Alla domanda è allegata la planimetria dell'impianto da adibire a deposito fiscale evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale nonché i locali da destinare al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incaricato della vigilanza permanente nei casi previsti dall'articolo 10, comma 4.

 

          Art. 3. Requisiti soggettivi.

     1. Il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale di cui all'articolo 2, lettere a) e b) devono:

     a) non aver subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;

     b) non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;

     c) non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera b);

     d) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;

     e) non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né trovarsi in stato di liquidazione;

     f) non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;

     g) non trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

     2. Se, dopo il rilascio dell'autorizzazione, vengono meno uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai sensi dell'articolo 13.

 

          Art. 4. Verifica tecnica.

     1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, accertato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 2, procede alla verifica tecnica dei locali del deposito fiscale per accertarne la conformità alle caratteristiche stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     2. La verifica tecnica è altresì finalizzata:

     a) al controllo del regolare funzionamento dei sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali di cui all'articolo 11;

     b) all'accertamento della capacità massima di stoccaggio dei tabacchi lavorati dichiarata nella domanda;

     c) all'individuazione dei locali e delle attrezzature per l'espletamento della vigilanza fiscale permanente di cui all'articolo 10, commi 4 e 5.

     3. Entro quindici giorni dal termine della verifica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ne comunica l'esito al soggetto che ha presentato la domanda col provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione ovvero di accoglimento della stessa, indicando, in quest'ultimo caso, le eventuali prescrizioni per adeguare le caratteristiche dell'impianto a quelle stabilite.

 

          Art. 5. Cauzione.

     1. L'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale è subordinato alla prestazione di una cauzione nella misura pari all'accisa gravante sulla quantità massima di tabacchi lavorati che possono essere detenuti nel deposito fiscale, prendendo a riferimento la marca con il prezzo più elevato iscritta nella tariffa di vendita al pubblico e che si intende produrre o introdurre nel deposito fiscale. Sono esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione gli enti pubblici e le aziende a prevalente capitale pubblico. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità previe visure nel Bollettino dei protesti e acquisizione di idonee referenze bancarie.

 

          Art. 6. Rilascio dell'autorizzazione fiscale.

     1. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione del provvedimento formale di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, effettuata con esito positivo la verifica tecnica di cui all'articolo 4 e constatata l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite nonché la prestazione della cauzione dovuta o l'avvenuta concessione dell'esonero, rilascia, entro trenta giorni dalla data di presentazione della cauzione o della concessione dell'esonero, l'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale.

     3. L'autorizzazione abilita all'esercizio per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva responsabilità del depositario autorizzato qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.

 

          Art. 7. Obblighi del depositario autorizzato.

     1. Il depositario autorizzato commercializza i tabacchi lavorati per la vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e comunica mensilmente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'elenco delle rivendite di generi di monopolio rifornite.

     2. Il depositario autorizzato che non provveda in proprio alla consegna alle rivendite di generi di monopolio, e si avvalga di soggetti non autorizzati all'esercizio di deposito fiscale, fermo restando l'obbligo del pagamento delle imposte gravanti sui tabacchi lavorati usciti dal deposito fiscale, comunica preventivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i seguenti dati del soggetto che provveda alla consegna:

     a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero della partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

     b) il comune, la via, il numero civico o la località in cui sono ubicati i locali dove saranno ricevute le merci;

     c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui sono ubicati i locali dove sono ricevuti i tabacchi lavorati;

     d) l'elenco delle rivendite di generi di monopolio rifornite.

     3. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con un preavviso di almeno quindici giorni.

 

          Art. 8. Codice di accisa.

     1. Ai depositi fiscali dei tabacchi lavorati il codice di accisa è attribuito dal Dipartimento delle dogane e imposte indirette su proposta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il codice di accisa è comunicato all'interessato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto del rilascio dell'autorizzazione fiscale.

 

          Art. 9. Regime del deposito fiscale e del depositario autorizzato.

     1. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono custoditi, introdotti ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato. Nel caso di prodotti semilavorati e finiti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l'introduzione o l'estrazione avviene con l'osservanza delle relative disposizioni doganali.

     2. Presso i depositi fiscali assoggettati alla vigilanza permanente di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, i tabacchi lavorati sono accertati all'atto della produzione, ricevimento e spedizione in regime sospensivo o immissione al consumo per quantità e qualità a cura del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato addetto a tale vigilanza, in contraddittorio con il depositario autorizzato. L'accertamento quantitativo viene effettuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

     3. I tabacchi lavorati fabbricati o introdotti giornalmente, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal depositario autorizzato per le successive operazioni di estrazione per l'immissione in consumo o spedizione in regime sospensivo.

     4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puòdisporre interventi da parte dei dipendenti uffici con il prelievo di campioni per controllare, anche a fini diversi da quelli fiscali, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Il prelievo di campioni di tabacchi lavorati al fine della verifica dei contenuti di nicotina e condensato nel fumo è effettuata per i quantitativi previsti dal metodo di campionamento della norma ISO 8243. Il prelevamento a fini diversi non può essere superiore alle misure massime sottoindicate, riferite alle produzioni o alle introduzioni giornaliere:

     a) sigari, sigaretti, trinciati, tabacchi da fiuto e da mastico - kg 0,1 per mille con un minimo della confezione più piccola;

     b) sigarette - kg 0,1 per mille con un minimo di grammi 200.

     5. I tabacchi lavorati sono venduti per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 7, comma 1, le quali, a tal fine avanzano apposita richiesta con specifica bolletta.

     6. Per ciascuna operazione di vendita il depositario autorizzato emette, in duplice esemplare, bolletta di vendita. Un esemplare è conservato agli atti del deposito fiscale e l'altro accompagna la merce ed è consegnato alla rivendita di generi di monopolio destinataria.

 

          Art. 10. Versamento delle imposte, accertamento e controlli.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare dal regime sospensivo e di ammanchi, il depositario autorizzato corrisponde l'accisa per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'accisa dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 11, comma 3, ed è calcolata sulla base delle aliquote indicate per chilogrammo convenzionale nelle tabelle di ripartizione dei prezzi di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in relazione al prezzo di vendita della singola marca e alle quantità immesse al consumo.

     2. Il pagamento è effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore del bilancio di entrata dello Stato ovvero, per la quota di competenza, al bilancio della regione Sardegna, con imputazione ai competenti capitoli. Le quietanze di tesoreria sono conservate agli atti del deposito. Copia della quietanza è trasmessa, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del depositario autorizzato, controlla la contabilità e la documentazione previsti dal presente regolamento nonché i versamenti dell'accisa eseguiti dal depositario stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero delle imposte o maggiori imposte dovute nonché delle indennità ed interessi previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     4. I depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati sono assoggettati alla vigilanza fiscale permanente presso l'impianto da parte del personale degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato. Per l'effettuazione della vigilanza gli Ispettorati compartimentali si avvalgono della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.

     5. E' in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assoggettare alla vigilanza fiscale permanente i depositi fiscali commerciali secondo criteri predeterminati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione stessa.

 

          Art. 11. Contabilità del depositario autorizzato.

     1. Il depositario autorizzato tiene, conformemente alle istruzioni impartite entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

     a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l'attività di produzione di tabacchi lavorati;

     b) un registro di carico, scarico e rimanenze distintamente per marca e per condizionamento di tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

     2. I registri di cui al comma 1 e la documentazione di cui all'articolo 9, sono resi disponibili ai funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai fini del controllo e dell'accertamento di cui all'articolo 10.

     3. Oltre alla ritenuta delle contabità di cui al comma 1, il depositario autorizzato, il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese, compila un prospetto riepilogativo, distintamente per marca, della movimentazione dei prodotti effettuata nel periodo per il quale, di volta in volta, è dovuto il pagamento dell'accisa a termini dell'articolo 10, comma 1. Il prospetto contiene anche l'indicazione riassuntiva, per marca, della movimentazione dell'accisa e dell'I.V.A. relativa al periodo di riferimento. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento dell'accisa il prospetto è fatto pervenire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, unitamente a copia della ricevuta del versamento dell'accisa.

     4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre l'utilizzazione da parte dei depositari autorizzati, che sono tenuti ad adottarle entro trenta giorni dalla disposizione, di procedure informatizzate per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera b), e per la formazione e trasmissione telematica del prospetto riepilogativo di cui al comma 3.

 

          Art. 12. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.

     1. I registri, i prospetti e le bollette previsti dal presente regolamento sono approntati dai depositari autorizzati conformemente ai modelli ed alle istruzioni diramate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e preventivamente numerati e vidimati dall'Amministrazione stessa. Idonee istruzioni sono diramate nel caso sia disposta l'utilizzazione di procedure informatizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

     2. Il depositario autorizzato custodisce i registri e la relativa documentazione per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

 

          Art. 13. Revoca e decadenza dell'autorizzazione di deposito fiscale.

     1. L'autorizzazione alla istituzione dei depositi fiscali è revocata, ovvero il depositario autorizzato decade dalla stessa, nei casi di:

     a) violazione di una o più prescrizioni stabilite da disposizioni tributarie anche in materia di imposizione diretta e sul valore aggiunto ovvero dal presente regolamento;

     b) perdita di uno o più requisiti indicati nell'articolo 3.

     2. Nei casi indicati al comma 1, l'Amministazione dei monopoli di Stato formula le contestazioni nei confronti del depositario autorizzato, assegnando un termine per le deduzioni non inferiore a giorni trenta. Decorso tale termine l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti.

     3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può, nei casi di constatata grave violazione, disporre con provvedimento di urgenza, la sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione.

 

Capo II

Circolazione interna dei tabacchi lavorati

 

          Art. 14. Contrassegni di legittimazione.

     1. La circolazione dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti nel territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei prodotti esenti di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, o rientranti nei regimi particolari di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge, è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di apposito contrassegno di Stato. Le caratteristiche dei contrassegni, il prezzo, le modalità di consegna, rendicontazione e restituzione dei medesimi nonché della prestazione della garanzia, sono previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 7 agosto 1983, e successive modificazioni.

 

          Art. 15. Circolazione intracomunitaria tra depositi fiscali.

     1. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta dei seguenti documenti:

     a) "documento di accompagnamento accise" (mod. DAA) di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni;

     b) carnet TIR o ATA, qualora tale documento venga utilizzato per le spedizioni effettuate da Stati membri verso altri Stati membri o un Paese EFTA con attraversamento di Paesi terzi;

     c) documento amministrativo unico nel caso di spedizioni effettuate fra gli Stati membri con attraversamento di Paesi EFTA, ovvero di spedizioni da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno.

 

          Art. 16. Circolazione sul territorio nazionale tra depositi fiscali.

     1. La circolazione interna in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta del documento di accompagnamento tabacchi lavorati che può consistere:

     a) in un documento amministrativo accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni;

     b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni previste per il documento amministrativo.

     2. Il documento di accompagnamento tabacchi lavorati si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

     a) l'esemplare n. 1 è conservato dallo speditore;

     b) l'esemplare n. 2 scorta la merce ed è conservato dal destinatario;

     c) l'esemplare n. 3 scorta la merce fino a destino e viene restituito allo speditore con l'attestazione di ricezione dei prodotti redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante per l'appuramento del buon fine della spedizione da parte dello speditore. L'attestazione di ricezione è soggetta al visto dell'ufficio finanziario o del competente ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

     d) l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     3. Il trasferimento in regime sospensivo di tabacchi lavorati tra depositi fiscali è preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione della merce all'Amninistrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 17. Circolazione dei prodotti ad accisa assolta.

     1. La circolazione dei tabacchi lavorati immessi in consumo è accompagnata da una copia della bolletta di vendita di cui all'articolo 9, comma 6.

 

          Art. 18. Disposizioni transitorie e finali. [1]

     1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositari autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vengono determinate e aggiornate le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

     2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da quelli delle società per azioni in cui sarà trasformato l'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 settembre 2002 [2].

     3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione nazionale sul cui condizionamento non è applicato il contrassegno di Stato previsto dall'articolo 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, fabbricati entro il 30 giugno 2000, è ammessa fino ad esaurimento delle scorte.

     4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

     5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri stabiliti con decreto direttoriale.


[1] Articolo modificato dall'art. 1 del D.M. 1 giugno 1999, n. 202 e ora così sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 giugno 2000, n. 170.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 giugno 2002, n. 119.