§ 65.2.15 - Legge 24 dicembre 1951, n. 1405.
Norme sulla circolazione monetaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.2 circolazione
Data:24/12/1951
Numero:1405


Sommario
Art. 1.      La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonché nuove monete in lega "Italma" da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle [...]
Art. 2.      A decorrere dalla data da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo [...]
Art. 3.      In via transitoria, fino a quando la circolazione dei valori da lire 100 e da lire 50 non potrà essere assicurata mediante le monete metalliche di cui al precedente art. 1, è autorizzata la [...]
Art. 4.      L'importo, al netto delle spese di fabbricazione, dei biglietti di Stato o delle monete da lire 100 e da lire 50 emessi, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dalla attuazione della presente legge, [...]


§ 65.2.15 - Legge 24 dicembre 1951, n. 1405. [1]

Norme sulla circolazione monetaria.

(G.U. 31 dicembre 1951, n. 299).

 

     Art. 1.

     La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonché nuove monete in lega "Italma" da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato.

     Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di cui al precedente comma.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio per i valori da lire 100 e inferiori, di cui al presente articolo, avranno corso legale nello Stato, nonché la data di cessazione del corso legale e del cambio delle monete emesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da emettersi a'sensi del successivo art. 3.

 

          Art. 2.

     A decorrere dalla data da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 100 e da lire 50 di cui all'art. 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

     Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui al precedente comma, i biglietti della Banca stessa dei tagli da lire 100 e da lire 50 continuano ad avere corso legale.

     Con decreto del Ministro per il tesoro sarà parimenti stabilita la data, trascorsa la quale, i predetti biglietti, che non saranno stati presentati per il cambio, andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

 

          Art. 3.

     In via transitoria, fino a quando la circolazione dei valori da lire 100 e da lire 50 non potrà essere assicurata mediante le monete metalliche di cui al precedente art. 1, è autorizzata la fabbricazione ed emissione in luogo dei biglietti della Banca d'Italia di cui all'art. 2, di biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50, con la osservanza delle vigenti disposizioni per i biglietti di Stato, salvo quanto stabilito con i successivi commi.

     Le caratteristiche ed i contingenti per i biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50 saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro.

     La data dalla quale avranno corso legale i biglietti di cui al presente articolo sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     L'importo, al netto delle spese di fabbricazione, dei biglietti di Stato o delle monete da lire 100 e da lire 50 emessi, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio, in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

 

          Art. 5. [2]

     Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la sostituzione dei biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega "Italma" di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari valore.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dalla attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 29 ottobre 1954, n. 1048.