§ 65.2.9 - D.Lgs.Lgt. 8 maggio 1946, n. 419.
Riordinamento della circolazione monetaria dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.2 circolazione
Data:08/05/1946
Numero:419


Sommario
Art. 1.      La Regia Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, in sostituzione delle monete di acmonital e di bronzo nonchè dei biglietti di Stato attualmente in circolazione, [...]
Art. 2.      Con successivi decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete, e sarà [...]
Art. 3.      Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data da cui le monete di nuovo conio avranno corso legale nel Regno, la data di cessazione del corso legale ed [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" e, nelle provincie non ancora restituite [...]


§ 65.2.9 - D.Lgs.Lgt. 8 maggio 1946, n. 419. [1]

Riordinamento della circolazione monetaria dello Stato.

(G.U. 10 giugno 1946, n. 133).

 

     Art. 1.

     La Regia Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, in sostituzione delle monete di acmonital e di bronzo nonchè dei biglietti di Stato attualmente in circolazione, monete metalliche di nuovo conio, da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1.

 

          Art. 2.

     Con successivi decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete, e sarà provveduto alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data da cui le monete di nuovo conio avranno corso legale nel Regno, la data di cessazione del corso legale ed il termine per il cambio delle monete di acmonital e di bronzo e dei biglietti di Stato, attualmente in circolazione, nonchè la data di cessazione della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato ed ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione contemplata nel presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" e, nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, dalla data in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.