§ 65.2.1b - Legge 29 ottobre 1954, n. 1048.
Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 1 a L. 100 e la sostituzione di essi con le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.2 circolazione
Data:29/10/1954
Numero:1048


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il Ministro per il tesoro ha facoltà di autorizzare la Zecca ad avvalersi, sino al termine del 31 dicembre 1957 stabilito col precedente articolo, di operai [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 65.2.1b - Legge 29 ottobre 1954, n. 1048. [1]

Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 1 a L. 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche.

(G.U. 15 novembre 1954, n. 262).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è sostituito dal seguente:

     "Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la sostituzione dei biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega "Italma" di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari valore".

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro ha facoltà di autorizzare la Zecca ad avvalersi, sino al termine del 31 dicembre 1957 stabilito col precedente articolo, di operai dell'Officina carte-valori, gestita in sezione autonoma speciale dall'Istituto Poligrafico dello Stato, regolando, mediante apposita convenzione da stipularsi col presidente dell'Istituto, il rimborso delle competenze corrisposte con decorrenza 1° luglio 1953 a detto personale operaio distaccato dalla sezione medesima, nel limite massimo di 150 unità.

     Alla spesa per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo si farà fronte nei modi e termini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.