§ 63.1.40 - D.L. 9 ottobre 1993, n. 404.
Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:09/10/1993
Numero:404


Sommario
Art. 1.      1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 63.1.40 - D.L. 9 ottobre 1993, n. 404. [1]

Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR

(G.U. 9 ottobre 1993, n. 238)

 

     Art. 1.

     1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscano le relative indennità. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 [2].

     1 bis. Al comma 6 bis dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: "e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991." [3].

     1-ter. Al comma 6-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "lavoratori destinatari delle disposizioni in materia", sono aggiunte le seguenti: "di trattamento speciale di disoccupazione" [4] .

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 10 e 10 bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e che hanno diritto a percepire l'indennità di mobilità.

     3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, possono essere collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto dalla data di scadenza dei medesimi.

     4 bis. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quanto previsto per il pensionamento di anzianità [5] .

     5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 4 bis, valutati in lire 192,8 miliardi per l'anno 1993 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 [6] .

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della , L. 4 dicembre 1993, n. 501.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.