§ 61.3.a - D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 164.
Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.3 modelli e disegni industriali
Data:12/04/2001
Numero:164


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma


§ 61.3.a - D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 164. [1]

Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

(G.U. 9 maggio 2001, n. 106)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. - Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c) ed f) della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".

     2. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è inserito il seguente:

     "Art. 25-bis. - 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.".


[1] Abrogato dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.