§ 61.3.7 - D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.3 modelli e disegni industriali
Data:02/02/2001
Numero:95


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 2.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: (Omissis
Art. 3.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente: (Omissis
Art. 4.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-ter è inserito il seguente: (Omissis
Art. 5.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-quater, è inserito il seguente: (Omissis
Art. 6.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 6 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 7.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 7 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 8.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: (Omissis
Art. 9.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 8 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 10.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: (Omissis
Art. 11.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente: (Omissis
Art. 12.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-ter è inserito il seguente: (Omissis
Art. 13.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-quater è inserito il seguente: (Omissis
Art. 14.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-quinquies è inserito il seguente: (Omissis
Art. 15.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-sexies è inserito il seguente: (Omissis
Art. 16.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 9 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 17.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: (Omissis
Art. 18.      1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 11 è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 19.  [2]
Art. 20.      1. Tutte le espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a "brevetti per modelli ornamentali" o "domande di brevetto per modelli [...]
Art. 21.      1. La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del codice civile è sostituita con la seguente: (Omissis
Art. 22.      1. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 23.      1. Dopo l'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: (Omissis
Art. 24.      1. Le domande di brevetto per disegno e modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono trattate [...]
Art. 25.      1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto, purché non scaduti né decaduti alla data di entrata in [...]
Art. 25 bis.  [4]
Art. 26.      1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle [...]
Art. 27.      1. Fino a che la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della [...]


§ 61.3.7 - D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95. [1]

Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

(G.U. 4 aprile 2001, n. 79, S.O.)

 

Titolo I

Modificazioni al regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia brevetti per modelli industriali.

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 2.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 3.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 4.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-ter è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 5.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-quater, è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 6.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 6 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 7.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 7 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 8.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 9.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 8 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 10.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 11.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 12.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-ter è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 13.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-quater è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 14.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-quinquies è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 15.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8-sexies è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 16.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 9 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 17.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: (Omissis)

 

          Art. 18.

     1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 11 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 19. [2]

     1. L'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 20.

     1. Tutte le espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a "brevetti per modelli ornamentali" o "domande di brevetto per modelli ornamentali" devono intendersi sostituite con "registrazione per disegni o modelli" oppure "domanda di registrazione per disegni o modelli".

 

Titolo II

Modifiche al codice civile

 

          Art. 21.

     1. La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del codice civile è sostituita con la seguente: (Omissis)

     2. L'articolo 2593 del codice civile è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

Titolo III

Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

 

          Art. 22.

     1. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al numero 4) è soppressa la frase: "anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate";

     b) dopo il numero 9) è aggiunto il seguente: "10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.".

 

          Art. 23.

     1. Dopo l'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: (Omissis)

 

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 24.

     1. Le domande di brevetto per disegno e modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme precedenti.

 

          Art. 25.

     1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto, purché non scaduti né decaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.

     2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe.

     2 bis. Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c) ed f) della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. [3]

 

          Art. 25 bis. [4]

     1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.

 

          Art. 26.

     1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e quanto agli effetti della declaratoria di nullità alla norma di cui all'articolo 59-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

 

          Art. 27.

     1. Fino a che la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

     2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 26.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 del, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 164.

[4]  Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 164.