§ 60.1.33 – D.L. 27 dicembre 2001, n. 450.
Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:27/12/2001
Numero:450


Sommario
Art. 1.  (Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo)
Art. 2.  (Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 60.1.33 – D.L. 27 dicembre 2001, n. 450. [1]

Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

(G.U. 29 dicembre 2001, n. 301).

 

Art. 1. (Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo) [2].

     1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2002 [3].

 

     Art. 2. (Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo) [4].

     1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

     1 bis. Per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di trasporto aereo nazionali di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, cosi' determinato:

     a) gestori di linee aeree:

     1) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1º febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

     2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi:

     premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

     3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato;

     b) gestori di servizi aeroportuali:

     1) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

     2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

     c) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001 [5].

     1 ter. Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002 [6].

     1 quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi [7].

 

     Art. 3. (Entrata in vigore) [8].

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 14.

[2] Rubrica inserita dalla L. di conversione 27 febbraio 2002, n. 14.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 febbraio 2002, n. 14. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[4] Rubrica inserita dalla L. di conversione 27 febbraio 2002, n. 14.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 febbraio 2002, n. 14.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 febbraio 2002, n. 14.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 febbraio 2002, n. 14.

[8] Rubrica inserita dalla L. di conversione 27 febbraio 2002, n. 14.