§ 60.1.31 – D.L. 2 luglio 2001, n. 247.
Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:02/07/2001
Numero:247


Sommario
Art. 1.      1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 60.1.31 – D.L. 2 luglio 2001, n. 247. [1]

Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

(G.U. 2 luglio 2001, n. 151).

 

Art. 1.

     1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80, è differita fino al 31 dicembre 2001 [2].

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 332.

[2] Per un differimento del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 27 dicembre 2001, n. 450.