§ 93.10.50 - D.L. 28 settembre 2001, n. 354 .
Disposizioni urgenti per il trasporto aereo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.10 trasporto aereo
Data:28/09/2001
Numero:354


Sommario
Art. 1.      1. La Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 93.10.50 - D.L. 28 settembre 2001, n. 354 [1].

Disposizioni urgenti per il trasporto aereo.

(G.U. 28 settembre 2001, n. 226).

 

     Art. 1.

     1. La Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale [2] .

     2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo e le imprese di gestione aeroportuale sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di cui al comma 1 e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, fino al 31 maggio 2002 [3].

     3. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave. [4]

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 27 novembre 2001, n. 413.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 28 marzo 2002, n. 45

[4] Comma modificato dalla legge di conversione.