§ 59.12.13 - R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 .
Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:14/07/1937
Numero:1666


Sommario
Art. 1.      Fermo il disposto dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di
Art. 2.      Gli atti indicati nell'art. 1 devono essere dal notario annotati nel repertorio con le modalità stabilite nell'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 3.      Con decreti reali, su proposta del ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi ministri interessati, può essere disposto il deposito negli archivi notarili distrettuali degli originali [...]
Art. 4.      Ove, in seguito a modificazione della circoscrizione notarile o della tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il numero dei posti notarili assegnati a un distretto si [...]
Art. 5.      Ove occorrano speciali circostanze la sede dell'archivio notarile distrettuale può essere stabilita con decreto reale, in un comune del distretto diverso da quello nel quale ha sede il consiglio [...]
Art. 6.      Nel caso di ricostituzione di un archivio notarile distrettuale, l'archivio notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli, purché la circoscrizione del distretto per il quale [...]
Art. 7.      I versamenti previsti nell'articolo precedente possono essere disposti con decreto del ministro per la grazia e giustizia anche nel caso di ricostituzione di un distretto soppresso e di riunione [...]
Art. 8.      I comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, [...]
Art. 9.      Il provvedimento del presidente della corte d'appello di cui agli art. 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 8 del presente decreto, può essere in ogni tempo modificato, sentito il consiglio [...]
Art. 10.      I notari in esercizio i quali, a seguito di modificazione della tabella ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, occupino posti soppressi, sono iscritti di ufficio tra i [...]
Art. 11.      Per ottenere la nomina a notaro è necessaria, con gli altri requisiti, l'iscrizione al partito nazionale fascista
Art. 12.      Agli art. 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 5 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e 2 della legge 24 marzo 1932, n. 241, è sostituito il seguente
Art. 13.      Fermi i diritti di preferenza stabiliti negli art. 12 e 13 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione [...]
Art. 14.  [2]
Art. 15.      Gli onorari proporzionali previsti nell'art. 6 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nelle successive sue modificazioni, non possono superare il massimo di lire cinquemila. [...]
Art. 16.      Per i contratti di liberazione di una parte dei beni immobili ipotecati l'onorario spettante al notaro si commisura sul corrispettivo convenuto. Se questo manca l'onorario è di lire 25
Art. 17.      L'onorario per ogni copia esecutiva di cui nel primo comma dell'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è sempre il quinto dell'onorario [...]
Art. 18.  [3]
Art. 19.      I notari hanno l'obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla cassa nazionale del notariato a termini dell'art. 2 del regio [...]
Art. 20.      Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a registrazione, compresi quelli di ultima [...]
Art. 21.  [4]
Art. 22.      Il notaro che contravviene alle disposizioni degli art. 26, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 8 e 9 del presente decreto, è punito disciplinarmente con la sanzione amministrativa da lire [...]
Art. 23.      L'aumento di punti concesso con l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o più concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, è ridotto [...]
Art. 24.      Il terzo comma dell'art. 1 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente
Art. 25.      Quando in una sede notarile, in seguito a modificazione della tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, siano aumentati più posti, il ministero per la grazia e giustizia, [...]
Art. 26.      Con regi decreti, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la grazia e giustizia di concerto col ministro per le finanze, saranno emanate le norme che possano occorrere [...]
Art. 27.      Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con questo incompatibili
Art. 28.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro [...]


§ 59.12.13 - R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 [1] .

Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(G.U. 7 ottobre 1937, n. 234)

 

     Art. 1.

     Fermo il disposto dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di:

     1) ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero;

     2) ricevere le dichiarazioni di rinuncia ad eredità di cui all'art. 944 del codice civile;

     3) firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio, anche in comuni dove risieda il tribunale o il pretore, con obbligo di trasmettere la nota al tribunale in conformità al disposto dell'art. 24 del codice medesimo;

     4) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;

     5) rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorità presso cui se ne fa uso, la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali.

     Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell'apposito registro tenuto nella cancelleria della pretura competente. Per il deposito delle dichiarazioni stesse, si applica il disposto dell'art. 2 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

     La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai n. 2, 3, 4 e 5, e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi sono rilasciati dal notario in originale.

 

          Art. 2.

     Gli atti indicati nell'art. 1 devono essere dal notario annotati nel repertorio con le modalità stabilite nell'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

 

          Art. 3.

     Con decreti reali, su proposta del ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi ministri interessati, può essere disposto il deposito negli archivi notarili distrettuali degli originali delle convenzioni stipulate nei casi preveduti dalla legge da persone diverse dai notari.

     Con le stesse modalità possono essere revocate le autorizzazioni ad esercitare funzioni notarili per determinati atti concesse da leggi speciali a persone diverse da notari, fatte salve quelle attribuite ai funzionari dello Stato e delle sue aziende autonome, delle province, dei comuni e del governatorato di Roma, per gli atti che interessano le rispettive amministrazioni.

     In relazione a tali revoche con gli stessi decreti possono essere stabilite riduzioni degli onorari e dei diritti notarili.

 

          Art. 4.

     Ove, in seguito a modificazione della circoscrizione notarile o della tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il numero dei posti notarili assegnati a un distretto si riduca a meno di 15, ha luogo la riunione ad altro distretto ai sensi dell'art. 3 della stessa legge; e ove la riduzione avvenga in più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa corte d'appello, questi possono essere riuniti tra loro in unico distretto con decreto reale che ne determinerà il capoluogo.

 

          Art. 5.

     Ove occorrano speciali circostanze la sede dell'archivio notarile distrettuale può essere stabilita con decreto reale, in un comune del distretto diverso da quello nel quale ha sede il consiglio notarile.

     Nelle circostanze e con le modalità sopra indicate, l'archivio notarile sussidiario, fino a che non ne sia possibile la riunione al rispettivo archivio distrettuale, può essere trasferito in altro comune del distretto notarile.

 

          Art. 6.

     Nel caso di ricostituzione di un archivio notarile distrettuale, l'archivio notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli, purché la circoscrizione del distretto per il quale l'archivio ricostruito è competente sia la stessa che al tempo della soppressione.

     Se invece la circoscrizione sia diversa, il versamento può essere disposto con decreto del ministro per la grazia e giustizia, che indicherà quali atti dovranno esserne oggetto.

     Uguale facoltà spetta al ministro per gli atti ricevuti dopo la data della soppressione e versati agli archivi competenti dai notari venuti a cessare nelle sedi del distretto poi ricostituito.

 

          Art. 7.

     I versamenti previsti nell'articolo precedente possono essere disposti con decreto del ministro per la grazia e giustizia anche nel caso di ricostituzione di un distretto soppresso e di riunione dello stesso ad altro distretto.

     I versamenti sono, in tal caso, eseguiti nell'archivio notarile competente per questo ultimo distretto.

 

          Art. 8.

     I comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono con regio decreto, sentito il parere del consiglio notarile e della corte d'appello, essere aggregati, a detto effetto, ad altro vicino comune sede di notaro. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato.

     I pareri anzidetti non sono necessari quando i provvedimenti abbiano luogo contemporaneamente a modificazioni della tabella ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

     Nel caso di aggregazione, al notaro della sede, o ad uno dei notari se ve ne siano assegnati più, sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della corte d'appello, previo parere del consiglio notarile.

     Se un comune sede notarile abbia frazioni non provviste di un notaro, si può per ciascuna frazione, con provvedimento del presidente della corte d'appello e nei modi indicati nel capoverso precedente, fare obbligo al notaro o ad uno dei notari del comune di prestarvi assistenza.

     In questi casi agli effetti dell'art. 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, si considera che il notaro abbia il proprio studio nel comune o nella frazione di comune in cui deve prestare assistenza, per gli atti ivi compiuti nel periodo di assistenza, ed anche per gli atti compiuti al di fuori di questo periodo se il notaro ha ivi la propria residenza.

 

          Art. 9.

     Il provvedimento del presidente della corte d'appello di cui agli art. 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 8 del presente decreto, può essere in ogni tempo modificato, sentito il consiglio notarile, per motivi di pubblico servizio dallo stesso presidente o dal ministro per la grazia e giustizia.

     In ogni caso i giorni di assistenza non possono essere fissati in numero di due per settimana per la sede assegnata e di uno per ogni quindici giorni per ciascun comune o frazione di comune di cui all'art. 8.

     I giorni di assistenza non possono essere immediatamente consecutivi gli uni agli altri quando siano fissati nel numero minimo di cui al comma precedente.

 

          Art. 10.

     I notari in esercizio i quali, a seguito di modificazione della tabella ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, occupino posti soppressi, sono iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui appartengono fino a quando non conseguano il trasloco.

     Se una sede notarile comprende più posti, alcuni o uno dei quali vengano soppressi, il provvedimento di soppressione va applicato a tutti gli effetti a cominciare dal notaro che abbia minore durata di esercizio nella sede medesima; e a parità di tale durata a cominciare dal notaro che abbia dalla nomina minore anzianità di esercizio effettivo.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai notari che occupano posti soppressi secondo la tabella approvata con regio decreto 26 aprile 1914, n. 421, e modificata con regio decreto 9 luglio 1926, n. 1268.

 

          Art. 11.

     Per ottenere la nomina a notaro è necessaria, con gli altri requisiti, l'iscrizione al partito nazionale fascista.

 

          Art. 12.

     Agli art. 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 5 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e 2 della legge 24 marzo 1932, n. 241, è sostituito il seguente:

     Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale, morale e politica e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneità o di abilitazione al notariato, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, del titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 1° luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinità col notariato. Si tiene conto, altresì, del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e nelle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al partito nazionale fascista, delle ferite per la causa nazionale o della partecipazione alla marcia su Roma purché risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al partito nazionale fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della corte d'appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

     Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.

     Nella scelta è in facoltà del ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso anche se abbiano diritti di preferenza a termini degli art. 12 e13 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 10.

 

          Art. 13.

     Fermi i diritti di preferenza stabiliti negli art. 12 e 13 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella preveduta nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il ministro, per la scelta ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito dell'appartenenza al distretto della corte di appello menzionato nell'articolo precedente.

 

          Art. 14. [2]

     [Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

     Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà né quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.

     Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norma del citato art. 147.]

 

          Art. 15.

     Gli onorari proporzionali previsti nell'art. 6 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nelle successive sue modificazioni, non possono superare il massimo di lire cinquemila. Allo stesso si applicano le riduzioni di cui nell'ultimo comma dello stesso art. 6 e nel successivo art. 7.

     Per le operazioni indicate nel 2° e nel 3° capoverso dell'art. 21 della detta tariffa, e successive modificazioni, l'onorario dovuto al notaro non può in alcun caso superare le lire quattromila.

 

          Art. 16.

     Per i contratti di liberazione di una parte dei beni immobili ipotecati l'onorario spettante al notaro si commisura sul corrispettivo convenuto. Se questo manca l'onorario è di lire 25.

 

          Art. 17.

     L'onorario per ogni copia esecutiva di cui nel primo comma dell'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è sempre il quinto dell'onorario stabilito per l'originale e non può essere mai maggiore di lire 400.

 

          Art. 18. [3]

     Al notaro è dovuto:

     a) per gli atti di cui all'art. 1, n. 1 e 2, l'onorario fisso stabilito, per gli atti di valore indeterminabile, nell'art. 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nelle successive modificazioni;

     b) per gli atti di cui all'art. 1, n. 3, l'onorario fisso di lire 10 per ciascun libro;

     c) per gli atti di cui all'art. 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'art. 13 della detta tariffa e sue modificazioni;

     d) per gli atti di cui all'art. 1, n. 5, l'onorario fisso come alla lettera a) se trattisi di copie od estratti di documenti e l'onorario ad ore come alla lettera c) se trattisi di copie od estratti di libri e registri commerciali.

     Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384, è dovuto, per gli atti indicati alla lettera b), nella misura di lire 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio è stabilita in lire 1.

 

          Art. 19.

     I notari hanno l'obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla cassa nazionale del notariato a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

 

          Art. 20.

     Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a registrazione, compresi quelli di ultima volontà prima della loro pubblicazione, agli archivi notarili distrettuali, ai quali i notari ne trasmettono l'importo ogni mese contemporaneamente all'adempimento degli altri obblighi stabiliti a loro carico nell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

     Nel caso preveduto dal comma precedente le penalità stabilite nell'art. 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, sono applicate e riscosse dai capi degli archivi notarili.

     Per la riscossione dei contributi e delle penalità si applica il disposto dell'art. 111 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

 

          Art. 21. [4]

 

          Art. 22.

     Il notaro che contravviene alle disposizioni degli art. 26, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 8 e 9 del presente decreto, è punito disciplinarmente con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000. In caso di recidiva è punito con la sospensione da uno a sei mesi e in caso di ulteriore recidiva è punito con la destituzione [5].

     Il notaro che contravviene alle disposizioni degli art. 2 e 19 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000 a lire 10.000. [6]

 

          Art. 23.

     L'aumento di punti concesso con l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o più concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, è ridotto a due punti per ciascuna delle idoneità conseguite.

     I concorrenti ai quali è stato applicato l'aumento anzidetto hanno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetta ad essi in confronto di altri concorrenti.

 

          Art. 24.

     Il terzo comma dell'art. 1 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

     E' in facoltà del ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaro vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notari in esercizio.

 

          Art. 25.

     Quando in una sede notarile, in seguito a modificazione della tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, siano aumentati più posti, il ministero per la grazia e giustizia, provvede, nel periodo di sei mesi successivi alla pubblicazione della nuova tabella, a mettere i detti posti a concorso.

     Tale concorso può essere fatto anche separatamente per ciascuno dei posti.

 

          Art. 26.

     Con regi decreti, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la grazia e giustizia di concerto col ministro per le finanze, saranno emanate le norme che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

 

          Art. 27.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con questo incompatibili.

 

          Art. 28.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358.

[2] Articolo sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 27 giugno 1991, n. 220.

[5] Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[6] Comma già modificato dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.