§ 59.12.12 - Legge 22 gennaio 1934, n. 64.
Norme complementari sull'ordinamento del notariato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:22/01/1934
Numero:64


Sommario
Art. 1.      Al quinto ed ultimo concorso per titoli per la nomina a notaio, da indirsi ai sensi degli art. 5e6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241, sono ammessi anche [...]
Art. 2.      Per gli effetti del precedente articolo sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'inabilità in zona [...]
Art. 3.      Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e [...]
Art. 4.      Il ministro per la grazia e giustizia nell'indire concorsi per la nomina di notari determina il numero dei posti da conferirsi, che potrà essere anche minore di quello dei posti già vacanti o [...]
Art. 5.      Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che conseguano in ciascuna prova il minimo richiesto per l'approvazione e siano stati [...]
Art. 6.      Il notaro dovrà tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnerà, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti [...]
Art. 7.      Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmetterà al presidente del consiglio notarile e al capo dell'archivio notarile del proprio [...]
Art. 8.      Il presidente del consiglio notarile quando abbia ragione di dubitare che il notaro ponga indugio nell'adempimento dell'incarico o quando riscontri inesattezze, irregolarità od omissioni negli [...]
Art. 9.      Il capo dell'archivio notarile conserverà gli estratti ricevuti e informerà il procuratore del re delle omissioni, inesattezze o irregolarità riscontrate
Art. 10.  [1]


§ 59.12.12 - Legge 22 gennaio 1934, n. 64.

Norme complementari sull'ordinamento del notariato.

(G.U. 3 febbraio 1934, n. 28)

 

     Art. 1.

     Al quinto ed ultimo concorso per titoli per la nomina a notaio, da indirsi ai sensi degli art. 5e6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241, sono ammessi anche gli ex combattenti che abbiano partecipato ad uno almeno dei concorsi nazionali per esami indetti a termine dell'art. 1 della cennata legge 6 agosto 1926, n. 1365, conseguendovi l'idoneità.

 

          Art. 2.

     Per gli effetti del precedente articolo sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'inabilità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza a tutti coloro che per un anno almeno durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

     Agli ex combattenti sono parificati i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale e coloro che hanno partecipato alla marcia su Roma o che siano iscritti al partito nazionale fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.

     Il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma sarà dimostrato nei modi da stabilirsi dal ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 3.

     Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che partecipano alla marcia su Roma o che siano iscritti al partito nazionale fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.

     Il periodo anzidetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del n. 5 dello stesso articolo.

 

          Art. 4.

     Il ministro per la grazia e giustizia nell'indire concorsi per la nomina di notari determina il numero dei posti da conferirsi, che potrà essere anche minore di quello dei posti già vacanti o che saranno per rendersi vacanti nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso.

 

          Art. 5.

     Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che conseguano in ciascuna prova il minimo richiesto per l'approvazione e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi nazionali per esame sarà aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

     Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro, e in non più di un concorso.

 

          Art. 6.

     Il notaro dovrà tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnerà, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

     Da detto registro egli dovrà staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.

     Il notaro dovrà poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento all'incarico ricevuto.

     Il detto registro dovrà essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verrà predisposto dal ministro per la grazia e giustizia.

     Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.

 

          Art. 7.

     Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmetterà al presidente del consiglio notarile e al capo dell'archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell'art. 6, contenente tutte le annotazioni segnalatevi nel trimestre.

     Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il cancelliere dovrà prontamente dare notizia al presidente del consiglio notarile ed al capo dell'archivio notarile.

 

          Art. 8.

     Il presidente del consiglio notarile quando abbia ragione di dubitare che il notaro ponga indugio nell'adempimento dell'incarico o quando riscontri inesattezze, irregolarità od omissioni negli estratti, ne chiederà spiegazioni al notaro o gli farà sollecitazioni per l'adempimento.

     Ove le spiegazioni non siano sufficienti o le sollecitazioni non riescano efficaci e più particolarmente quando gli incarichi si riferiscano a minori od altre persone incapaci, a patrimoni vincolati o a corpi morali o a pubbliche amministrazioni, ne informerà il procuratore del re.

 

          Art. 9.

     Il capo dell'archivio notarile conserverà gli estratti ricevuti e informerà il procuratore del re delle omissioni, inesattezze o irregolarità riscontrate.

 

          Art. 10. [1]

     1. Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalità di cui allo stesso articolo è punito con la sospensione da uno a sei mesi.

     2. In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno.

     3. Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, è punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi più gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 51 del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.