§ 58.8.1a - Legge 19 febbraio 1965, n. 31.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:19/02/1965
Numero:31


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di [...]


§ 58.8.1a - Legge 19 febbraio 1965, n. 31.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.

(G.U. 20 febbraio 1965, n. 45).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini, con la seguente modificazione:

     Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

     Le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce.