§ 58.8.17 - Legge 23 giugno 1964, n. 433.
Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:23/06/1964
Numero:433


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° ottobre 1964 le misure degli assegni familiari contenute nella tabella A) allegata al T.U. delle norme sugli assegni familiari, 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 30 giugno 1965. Correlativamente il termine del 1° luglio 1964, [...]
Art. 3.      Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore [...]
Art. 4. 
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 58.8.17 - Legge 23 giugno 1964, n. 433.

Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria.

(G.U. 30 giugno 1964, n. 158)

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° ottobre 1964 le misure degli assegni familiari contenute nella tabella A) allegata al T.U. delle norme sugli assegni familiari, 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite:

     per ciascun figlio, lire 1.230 settimanali;

     per il coniuge, lire 894 settimanali;

     per ciascun ascendente, lire 435 settimanali.

     Le misure predette sono elevate con effetto dal 1° aprile 1965, rispettivamente a lire 1.320, lire 960 e lire 540 settimanali.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 30 giugno 1965. Correlativamente il termine del 1° luglio 1964, fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo, è prorogato al 1° luglio 1965.

 

          Art. 3.

     Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese tra zero e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:

     per mesi 3, nella misura di due terzi della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e 40 settimanali;

     per altri tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;

     per un successivo periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;

     per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 settimanali.

     Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che alla data di entrata in vigore della presente legge lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la misura dell'integrazione rimane quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sarà corrisposta nella misura di due terzi della retribuzione per la metà delle ore di lavoro non prestate.

     Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

     Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonché l'assistenza in caso di malattia secondo le modalità delle norme vigenti.

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]   Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 5 luglio 1965, n. 833.