§ 58.8.19 - D.L. 23 dicembre 1964, n. 1354.
Disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:23/12/1964
Numero:1354


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale [...]
Art. 2.      Per gli operai di cui al primo comma dell'art. 1, che cesseranno dal lavoro entro il 1° luglio 1965, il periodo massimo durante il quale può essere corrisposta l'indennità di disoccupazione è [...]
Art. 3.      Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, agli operai di cui al precedente art. 1, aventi diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione, [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 58.8.19 - D.L. 23 dicembre 1964, n. 1354. [1]

Disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.

(G.U. 23 dicembre 1964, n. 318)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce [2].

     Restano ferme, fino alla rispettiva scadenza, le concessioni in corso alla data d'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Per gli operai di cui al primo comma dell'art. 1, che cesseranno dal lavoro entro il 1° luglio 1965, il periodo massimo durante il quale può essere corrisposta l'indennità di disoccupazione è elevato da centottanta a trecentosessanta giorni.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica a coloro che, essendo cessati dal lavoro anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto, siano continuativamente disoccupati a tale data. In tal caso, se il periodo di centottanta giorni sia già decorso alla data d'entrata in vigore del presente decreto, la proroga decorrerà da questa data, purchè l'interessato ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data stessa.

     Ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, per gli operai cessati dal lavoro in data successiva al 1° luglio 1965, il maggior periodo di tempo durante il quale è corrisposta l'indennità di disoccupazione a norma dei precedenti comma è escluso dal computo del biennio previsto dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, agli effetti del requisito contributivo.

     Gli operai ammessi al trattamento di cui al primo e al secondo comma conservano, in deroga ai termini di cui all'art. 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, il diritto all'assistenza in caso di malattia secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ferma restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

 

          Art. 3.

     Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, agli operai di cui al precedente art. 1, aventi diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione, competono, in luogo delle maggiorazioni di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche.

     Detti assegni saranno corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per la corresponsione degli assegni medesimi in caso di malattia del lavoratore.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 19 febbraio 1965, n. 31.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.