§ 57.11.288 - D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 .
Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:07/02/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Art. 2.  Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento.
Art. 3.  Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 4.  Disposizioni in materia di Università.
Art. 5.  Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 57.11.288 - D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 [1] .

Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

(G.U. 11 febbraio 2002, n. 35)

 

     Art. 1. Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 [2].

     1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1° febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ".

 

          Art. 2. Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento.

     1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

 

          Art. 3. Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri , uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici.". [3]

     2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

          Art. 4. Disposizioni in materia di Università.

     1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".

     2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione [4].

     3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003. [5]

 

          Art. 5. Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

     1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

 

          Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 aprile 2002, n. 56.

[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.