§ 57.11.69 - D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318.
Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:23/11/1967
Numero:1318


Sommario
Art. 1.      Per provvedere alla ricerca ed alla sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti istituti scientifici e tecnologici aventi grado pari agli istituti scientifici [...]
Art. 2.      Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al precedente articolo, sono persone giuridiche di diritto pubblico sottoposte alla vigilanza ed alla tutela [...]
Art. 3.      L'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di cui all'art. 1, con sede in Firenze, provvede allo studio del suolo dal punto di vista fisico, chimico e [...]
Art. 4.      L'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la fisiologia vegetale, la [...]
Art. 5.      L'istituto sperimentale per la patologia vegetale di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti le malattie e le alterazioni [...]
Art. 6.      L'istituto sperimentale per la zoologia agraria di cui all'art. 1, con sede in Firenze, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti gli inserti, gli acari, i [...]
Art. 7.      L'istituto sperimentale agronomico di cui all'art. 1, con sede in Bari, provvede agli studi ed alle ricerche sperimentali riguardanti le tecniche colturali generali e [...]
Art. 8.      L'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la meccanizzazione dei [...]
Art. 9.      L'istituto sperimentale per la zootecnia di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle attitudini [...]
Art. 10.      L'istituto sperimentale per la cerealicoltura di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la genetica dei cereali, la [...]
Art. 11.      L'istituto sperimentale per le colture foraggere di cui all'art. 1 ,con sede in Lodi (Milano), provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle [...]
Art. 12.      L'istituto sperimentale per orticoltura di cui all'art. 1, con sede in Salerno, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle specie e varietà [...]
Art. 13.      L'istituto sperimentale per le colture industriali di cui all'art. 1, con sede in Bologna, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento di specie, [...]
Art. 14.      L'istituto sperimentale per la floricoltura di cui all'art. 1, con sede in San Remo (Imperia), provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle [...]
Art. 15.      L'istituto sperimentale per la viticoltura di cui all'art. 1, con sede in Conegliano Veneto (Treviso), provvede agli studi ampelografici sui vitigni e sui loro [...]
Art. 16.      L'istituto sperimentale per l'olivicoltura di cui all'art. 1, con sede in Cosenza, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle varietà di [...]
Art. 17.      L'istituto sperimentale per la frutticoltura di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la costituzione e il miglioramento di [...]
Art. 18.      L'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di cui all'art. 1, con sede in Acireale (Catania), provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la costituzione ed il [...]
Art. 19.      L'istituto sperimentale per la selvicoltura di cui all'art. 1, con sede in Arezzo, provvede agli studi ed alle ricerche sulla tecnica dei rimboschimenti, della coltura [...]
Art. 20.      L'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di cui all'art. 1, con sede in Trento, provvede agli studi ed alle ricerche, anche nel campo [...]
Art. 21.      L'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di cui all'art. 1, con sede in Milano, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti [...]
Art. 22.      L'istituto sperimentale per l'enologia di cui all'art. 1, con sede in Asti, provvede agli studi ed alle ricerche di ordine fisico, chimico e biologico riguardanti la [...]
Art. 23.      L'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di cui all'art. 1, con sede in Pescara, provvede agli studi ed alle ricerche di ordine fisico, chimico e biologico riguardanti [...]
Art. 24.      L'istituto sperimentale lattiero-caseario di cui all'art. 1, con sede in Lodi (Milano), provvede agli studi ed alle ricerche di ordine fisico, chimico e biologico [...]
Art. 25.      Le piante organiche del personale degli istituti di cui ai precedenti articoli sono fissate dall'allegato II al presente decreto
Art. 26.      Salvo quanto disposto dal presente decreto, i particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative degli istituti sono determinati con decreto del Ministro per [...]
Art. 27.      Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria mediante apposite sezioni possono provvedere alle analisi chimiche, botaniche e batteriologiche in applicazione [...]
Art. 28.      Lo Stato cessa di far parte dei consorzi relativi alle stazioni sperimentali agrarie consorziali, a cui non subentrano gli istituti previsti all'art. 1 del presente [...]
Art. 29.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale della sperimentazione agraria, ha facoltà di finanziare, sulla base di apposite [...]
Art. 30.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può assumere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, della durata massima di tre anni, rinnovabili alla [...]
Art. 31.      Per i compiti previsti dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale della [...]
Art. 32.      Le elezioni dei componenti il comitato nazionale della sperimentazione agraria, di cui al quarto comma dell'articolo precedente, sono indette con decreto del Ministro [...]
Art. 33.      Le votazioni per le elezioni di cui al quarto comma dell'art. 31 si svolgono presso le sedi di ciascun istituto di ricerca e di sperimentazione agraria o presso le [...]
Art. 34.      Salve le competenze delle regioni a statuto speciale, presso ciascun ispettorato agrario compartimentale funzionerà un comitato regionale con il compito di segnalare al [...]
Art. 35.      Sono organi degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria
Art. 36.      Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'istituto ed è inoltre composto
Art. 37.      Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deliberazioni [...]
Art. 38.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina con suo decreto, previo parere del comitato nazionale della sperimentazione agraria, il presidente dell'istituto, [...]
Art. 39.      Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, dai direttori delle sezioni operative centrali e periferiche, da due sperimentatori [...]
Art. 40.      Il collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composto da tre membri, due dei quali scelti dal predetto [...]
Art. 41.      Il direttore dell'istituto coordina l'attività sperimentale dell'ente, esercita l'autorità disciplinare sul personale, vigila sull'andamento scientifico e tecnico delle [...]
Art. 42.      Presso ciascun istituto di ricerca e di sperimentazione agraria è istituito l'ufficio di segretario amministrativo, cui è preposto il funzionario avente qualifica più [...]
Art. 43.      Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria provvedono ai loro fini
Art. 44.      L'anno finanziario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre
Art. 45.      Le entrate e le spese relative alle aziende agrarie formano oggetto di speciali contabilità, da allegare al conto consuntivo dell'istituto e le cui risultanze sono [...]
Art. 46.      Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità [...]
Art. 47.      Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro incaricato del [...]
Art. 48.      Entro il 15 novembre di ogni anno i direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria devono trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il [...]
Art. 49.      I programmi di attività formulati dagli istituti sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentito il parere del comitato nazionale della [...]
Art. 50.      Le relazioni annuali di cui all'art. 39, secondo comma, n. 2, devono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 marzo dell'anno [...]
Art. 51.      Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti ruoli del personale, la cui dotazione organica è stabilita dalle tabelle A, B, C, D [...]
Art. 52.      I settantadue posti riservati agli istituti di sperimentazione agraria nella tabella V, annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono trasferiti nel ruolo degli [...]
Art. 53.      Salvo quanto disposto dal successivo comma, è fatto divieto di assegnare personale appartenente ai ruoli istituiti dal presente decreto a prestare servizio, a qualsiasi [...]
Art. 54.      Al personale di cui ai precedenti articoli si applicano le disposizioni generali e particolari di stato giuridico, di trattamento economico e di trattamento di [...]
Art. 55.      La nomina a direttore straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli, indetto con decreto del [...]
Art. 56.      Per la nomina a direttore straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si può prescindere dalla procedura del concorso, quando si tratti di [...]
Art. 57.      I direttori straordinari sono nominati per la durata di tre anni
Art. 58.      La nomina a direttore di sezione straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami, [...]
Art. 59.      La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a posto di direttore di sezione straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria è composta da [...]
Art. 60.      All'atto della nomina ai direttori di sezione straordinari è attribuito il trattamento economico corrispondente all'ex coefficiente 500
Art. 61.      Gli atti delle commissioni di cui ai precedenti articoli sono soggetti alla approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della I sezione del [...]
Art. 62.      Il trasferimento dei direttori di sezione del ruolo delle carriere direttive scientifiche da un istituto ad un altro può essere disposto dal Ministero per l'agricoltura [...]
Art. 63.      La nomina a sperimentatore in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che siano in possesso di una delle [...]
Art. 64.      Gli sperimentatori in prova conseguono la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, [...]
Art. 65.      Gli sperimentatori conseguono: la terza classe di stipendio (ex coefficiente 420) dopo due anni di effettivo servizio nella quarta classe di stipendio; la seconda classe [...]
Art. 66.      Gli stipendi spettanti al personale delle carriere direttive scientifiche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, sono stabiliti nella misura corrisposta [...]
Art. 67.      La nomina a preparatore si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e [...]
Art. 68.      La promozione a preparatore capo (ex coefficiente 173) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di merito assoluto, al quale sono ammessi i preparatori (ex [...]
Art. 69.      Fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'art. 1, l'amministrazione di questi sarà [...]
Art. 70.      Le elezioni dei componenti del comitato nazionale della sperimentazione agraria, di cui agli articoli 32 e 33, devono essere indette entro il 30 giugno 1968
Art. 71.      Le disposizioni degliarticoli 47, 48, 49 e 50 si applicano a decorrere dall'anno 1969
Art. 72.      Il personale delle carriere direttive (direttori e sperimentatori) degli istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella III allegata alla legge 15 dicembre [...]
Art. 73.      In sede di prima attuazione del presente decreto gli attuali direttori degli istituti di sperimentazione agraria inquadrati nei nuovi ruoli organici, ai sensi del [...]
Art. 74.      Il personale appartenente al ruolo dei preparatori (ex coefficiente 157) della carriera ausiliaria degli istituti di sperimentazione agraria, di cui al quadro 76 annesso [...]
Art. 75.      Nella prima attuazione del presente decreto, i posti che, dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 52, 72 e 74, risulteranno disponibili nei ruoli di cui [...]
Art. 76.      In sede di prima attuazione del presente decreto gli impiegati del ruolo dei servizi contabili (carriera di concetto), del ruolo del personale addetto agli uffici [...]
Art. 77.      In sede di prima attuazione del presente decreto, i posti, non conferiti in applicazione dell'art. 75, appartenenti al ruolo amministrativo della carriera direttiva [...]
Art. 78.      Al primo concorso pubblico, per ciascuna specializzazione, per la nomina a direttore di sezione straordinario possono essere ammessi a partecipare i funzionari dei ruoli [...]
Art. 79.      Al personale inquadrato nei ruoli statali ai sensi del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 continuano ad applicarsi, per il trattamento di quiescenza, le disposizioni [...]
Art. 80.      Per il personale che sarà immesso nei ruoli statali, ai sensi dell'art. 75 del presente decreto, si osservano le norme sui riscatti di servizi ai fini del trattamento di [...]
Art. 81.      E' fatto divieto agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di assumere, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo per l'assolvimento di [...]


§ 57.11.69 - D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318.

Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria

(G.U. 18 gennaio 1968, n. 14, S.O.)

 

 

Titolo I

 

ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA

 

     Art. 1.

     Per provvedere alla ricerca ed alla sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti istituti scientifici e tecnologici aventi grado pari agli istituti scientifici universitari:

     1) istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze;

     2) istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, con sede in Roma;

     3) istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma;

     4) istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Firenze;

     5) istituto sperimentale agronomico, con sede in Bari;

     6) istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, con sede in Roma;

     7) istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma;

     8) istituto sperimentale per la cerealicoltura, con sede in Roma;

     9) istituto sperimentale per le colture foraggere, con sede in Lodi (Milano);

     10) istituto sperimentale per l'orticoltura, con sede in Salerno;

     11) istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna;

     12) istituto sperimentale per la floricoltura, con sede in San Remo (Imperia);

     13) istituto sperimentale per la viticoltura, con sede in Conegliano Veneto (Treviso);

     14) istituto sperimentale per la olivicoltura, con sede in Cosenza;

     15) istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma;

     16) istituto sperimentale per l'agrumicoltura, con sede in Acireale (Catania);

     17) istituto sperimentale per la selvicoltura, con sede in Arezzo;

     18) istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura, con sede in Trento;

     19) istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, con sede in Milano;

     20) istituto sperimentale per l'enologia, con sede in Asti;

     21) istituto sperimentale per la elaiotecnica, con sede in Pescara;

     22) istituto sperimentale lattiero-caseario, con sede in Lodi (Milano).

 

          Art. 2.

     Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al precedente articolo, sono persone giuridiche di diritto pubblico sottoposte alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     L'amministrazione e la contabilità degli istituti predetti saranno disciplinate con il regolamento di esecuzione da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     L'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di cui all'art. 1, con sede in Firenze, provvede allo studio del suolo dal punto di vista fisico, chimico e biologico, onde trarne gli elementi tecnici ed economici atti a promuovere la conservazione del suolo e la sua difesa dalla erosione, nonchè la conoscenza delle caratteristiche idrologiche dei vari terreni, sempre ai fini della difesa e della migliore utilizzazione dei medesimi per l'incremento della produzione agricola nazionale.

     L'istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Rieti e Catanzaro.

     Detto ente subentra all'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze ed alla stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, che vengono soppressi ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alla stazione sperimentale di granicoltura di Rieti da concessioni e di contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     All'istituto di cui al presente articolo sono trasferiti anche i beni esistenti in Rieti dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

 

          Art. 4.

     L'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la fisiologia vegetale, la nutrizione delle piante, nonchè il terreno agrario nei suoi aspetti fisici, chimici e biologici.

     L'istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Torino e Gorizia.

     Detto ente subentra alla stazione chimico agraria sperimentale di Roma ed alla stazione chimico agraria sperimentale di Torino, che vengono soppresse ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alla stazione chimico agraria sperimentale di Torino da concessioni e da contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     All'istituto di cui al presente articolo sono devoluti anche i beni immobili indicati nell'allegato III al presente decreto.

 

          Art. 5.

     L'istituto sperimentale per la patologia vegetale di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti le malattie e le alterazioni delle piante e dei prodotti della piante anche conservati, determinate da parassiti ed infestanti vegetali, da virus e da cause sfavorevoli di ambiente, nonchè i metodi ed i mezzi fisici, chimici e biologici atti a prevenire le malattie ed alterazioni medesime ed a combatterle.

     L'istituto è articolato in sei sezioni operative centrali.

     Detto ente subentra alla stazione di patologia vegetale di Roma, al laboratorio crittogamico italiano di Pavia ed al laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino, che vengono soppressi ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono devoluti altresì i beni immobili indicati nell'allegato III al presente decreto.

 

          Art. 6.

     L'istituto sperimentale per la zoologia agraria di cui all'art. 1, con sede in Firenze, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti gli inserti, gli acari, i nematodi e gli altri animali nocivi all'agricoltura, nonchè i metodi ed i mezzi fisici, chimici e biologici atti a prevenire ed a combattere le infestazioni delle colture agrarie.

     Nell'ambito di tali attribuzioni sono demandati all'istituto anche gli studi e le ricerche sperimentali in materia di apicoltura e bachicoltura.

     L'istituto medesimo è articolato in cinque sezioni operative centrali una sezione specializzata per la bachicoltura in Padova ed una sezione operativa periferica in Roma.

     Detto ente subentra alla stazione di entomologia agraria di Firenze ed alla stazione bacologica sperimentale di Padova, che vengono soppresse.

     Al medesimo sono devoluti i beni immobili indicati nell'allegato III al presente decreto.

     All'istituto di cui al presente articolo sono trasferiti in particolare i diritti e gli obblighi derivanti alla stazione di entomologia agraria di Firenze da concessioni di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il patrimonio della stazione bacologica sperimentale di Padova è trasferito all'istituto di cui al presente articolo, ma resta destinato alle finalità di studio e di ricerca sperimentale proprie della sezione specializzata per la bachicoltura di Padova ed è amministrato con bilanci e conti separati.

     I proventi della gestione di cui al precedente comma saranno destinati al mantenimento e miglioramento delle attrezzature della sezione di Padova ed allo svolgimento dei suoi compiti di ricerca.

     All'amministrazione di tale patrimonio può essere delegato il direttore della sezione con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto, che ne stabilisce le modalità nell'ambito delle norme del regolamento di cui al secondo comma dell'art. 2.

     La deliberazione di cui al comma precedente deve essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 7.

     L'istituto sperimentale agronomico di cui all'art. 1, con sede in Bari, provvede agli studi ed alle ricerche sperimentali riguardanti le tecniche colturali generali e speciali, con particolare riguardo alla irrigazione ed ai relativi problemi agronomici, ai fini del miglioramento delle produzioni vegetali e in funzione delle varie condizioni climatiche e pedologiche e dei differenti ordinamenti colturali dell'agricoltura nazionale.

     L'istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali ed in sezioni operative periferiche in Modena e in Metaponto (Matera).

     Detto ente subentra alla stazione agraria sperimentale di Bari ed alla stazione agraria sperimentale di Modena, che vengono soppresse ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo istituto sono trasferiti in particolare i diritti e gli obblighi derivanti alla indicata stazione agraria sperimentale di Bari da concessioni di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8.

     L'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la meccanizzazione dei lavori agricoli nel quadro della meccanizzazione globale agraria, la conoscenza delle prestazioni delle macchine motrici ed operatrici, la realizzazione di nuove macchine agricole, il perfezionamento di quelle esistenti e tutti gli altri problemi connessi con il progresso della meccanizzazione dell'agricoltura.

     L'istituto medesimo è articolato in quattro sezioni operative centrali ed una sezione operativa periferica in Treviglio (Bergamo).

     Detto ente subentra all'istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano che viene soppresso ed il cui patrimonio è devoluto all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono trasferiti altresì i beni immobili indicati nell'allegato III al presente decreto.

 

          Art. 9.

     L'istituto sperimentale per la zootecnia di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle attitudini produttive del bestiame, l'alimentazione e la nutrizione animale, la conservazione e l'utilizzazione dei foraggi e dei mangimi, nonchè la tecnica di allevamento delle varie specie.

     L'istituto è articolato in sei sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Torino, Cremona, Rovigo, Modena, Foggia, Potenza e Ragusa.

     Detto ente subentra all'istituto zootecnico sperimentale di Roma, all'istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino, all'istituto zootecnico agrario lombardo di Cremona, alla stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo, all'istituto sperimentale di zootecnia di Modena, all'ovile nazionale di Foggia e all'istituto zootecnico per la Lucania di Potenza, che vengono soppressi ed i cui patrimoni, ad eccezione dei beni immobili dell'istituto zootecnico sperimentale di Roma indicati nell'allegato III al presente decreto, sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti agli indicati soppressi enti da concessioni o da contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10.

     L'istituto sperimentale per la cerealicoltura di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la genetica dei cereali, la costituzione di varietà di frumento, di mais, di riso e di cereali minori, nonchè la tecnica di coltivazione delle medesime, secondo le esigenze poste dallo sviluppo dell'economia agricola del Paese.

     L'istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in S. Angelo Lodigiano (Milano), Bergamo, Badia Polesine (Rovigo), Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Foggia e Catania.

     L'istituto ha inoltre una sezione specializzata per la risicoltura in Vercelli.

     Detto ente subentra all'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma, alla stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo e alla stazione sperimentale di risicoltura e delle colture irrigue di Vercelli, che vengono soppressi.

     Il patrimonio dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma, ad eccezione dei beni di cui all'istituto medesimo dispone in Montagnana (Padova), Rieti e Battipaglia (Salerno), è devoluto all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo è devoluto anche il patrimonio della stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, nonchè - limitatamente ai beni mobili - il patrimonio dell'istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

     Il patrimonio della stazione sperimentale di risicoltura e delle colture irrigua di Vercelli è trasferito all'istituto di cui al presente articolo, ma resta destinato alle finalità di studio e di ricerca sperimentale proprie della sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli ad è amministrato con bilanci e conti separati.

     I proventi della gestione di cui al precedente comma saranno destinati al mantenimento e miglioramento delle attrezzature della sezione ed allo svolgimento dei suoi compiti di ricerca.

     All'amministrazione di tale patrimonio può essere delegato il direttore della sezione con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto, che ne stabilisce le modalità nell'ambito delle norme del regolamento di cui al secondo comma dell'art. 2.

     La deliberazione di cui al comma precedente deve essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 11.

     L'istituto sperimentale per le colture foraggere di cui all'art. 1 ,con sede in Lodi (Milano), provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonchè la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati-pascoli, dei prati e degli erbai, secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro dell'economia agricola nazionale.

     L'istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Montagnana (Padova), Foggia e Cagliari.

     Detto ente subentra alla stazione sperimentale di praticoltura di Lodi (Milano) e all'istituto agrario per la Capitanata di Foggia, che vengono soppressi ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono altresì trasferiti i beni esistenti in Montagnana (Padova) dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura nonchè i diritti e gli obblighi derivanti a quest'ultimo da concessioni o contratti di locazione di immobili esistenti in Montagnana (Padova), in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 12.

     L'istituto sperimentale per orticoltura di cui all'art. 1, con sede in Salerno, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle specie e varietà orticole, la tecnica di coltivazione delle medesime, ivi compresa la coltura protetta e quella idroponica, anche ai fini della successiva fase di conservazione, secondo le esigenze poste dallo sviluppo dell'economia agricola nel contesto dei mercati interni ed internazionali.

     L'istituto e articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Montanaso Lombardo (Milano) ed Ascoli Piceno.

     Detto ente subentra alla stazione sperimentale di ortofrutticoltura di Milano ed alla stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno, che vengono soppresse ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alla stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno da concessioni di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 13.

     L'istituto sperimentale per le colture industriali di cui all'art. 1, con sede in Bologna, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento di specie, varietà e razze di piante industriali, la tecnica di coltivazione delle medesime, nonchè la conservazione dei prodotti in rapporto ai rispettivi processi di estrazione e di trasformazione.

     L'istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Rovigo, Osimo (Ancona) e Battipaglia (Salerno).

     Detto ente subentra all'istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna e alla stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo, che vengono soppressi ed i cui patrimoni, ad eccezione dei beni mobili esistenti in Bologna dell'istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura, sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti agli indicati soppressi enti da concessioni e da contratti di locazione di immobili, ivi compresi quelli riguardanti gli immobili esistenti in Osimo (Ancona) dell'istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     All'istituto di cui al presente articolo sono trasferiti anche i beni esistenti in Battipaglia (Salerno) dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura nonchè i diritti e gli obblighi derivanti a questo istituto da concessioni di immobili esistenti in Battipaglia (Salerno), in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 14.

     L'istituto sperimentale per la floricoltura di cui all'art. 1, con sede in San Remo (Imperia), provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle piante da fiore, da profumo e ornamentali, nonchè la tecnica di coltivazione in piena aria e in serra delle medesime.

     L'istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Pescia (Pistoia) e Palermo.

     Detto ente subentra alla stazione sperimentale di floricoltura di San Remo (Imperia) e all'istituto sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Imperia, che vengono soppressi ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti al predetto istituto sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Imperia da concessioni di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 15.

     L'istituto sperimentale per la viticoltura di cui all'art. 1, con sede in Conegliano Veneto (Treviso), provvede agli studi ampelografici sui vitigni e sui loro portainnesti, al miglioramento per via genetica della vite secondo le esigenze poste dallo sviluppo dell'economia agricola nel contesto dei mercati interni ed internazionali, nonchè agli studi ed alle ricerche sulla tecnica di coltivazione e sui connessi problemi di fisiologia viticola.

     L'istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Asti, Arezzo e Bari.

     Detto ente subentra alla stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano Veneto (Treviso) ed alla cantina sperimentale di Arezzo, che vengono soppresse ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alla indicata cantina sperimentale di Arezzo da concessioni o contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 16.

     L'istituto sperimentale per l'olivicoltura di cui all'art. 1, con sede in Cosenza, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle varietà di olive da olio e da tavola, nonchè la tecnica di coltivazione delle medesime, secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione olivicola nel quadro dell'economia agricola del paese.

     L'istituto è articolato in tre sezioni operative centrali ed in sezioni operative periferiche in Spoleto (Perugia) e Palermo.

     Detto ente subentra all'istituto bacologico per la Calabria di Cosenza e all'istituto sperimentale per l'olivicoltura e l'oleificio di Spoleto (Perugia), che vengono soppressi ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti agli indicati istituti da concessioni o da contratti di locazione di immobili in atto alla data di entrata in vigore dal presente decreto.

 

          Art. 17.

     L'istituto sperimentale per la frutticoltura di cui all'art. 1, con sede in Roma, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la costituzione e il miglioramento di varietà di piante da frutto e la relativa tecnica di coltivazione secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione frutticola nel contesto dei mercati interni ed internazionali.

     L'istituto è articolato in quattro sezioni operative centrali e in sezioni periferiche in Trento, Forlì e Caserta.

     Detto ente subentra all'istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma, al laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì e all'istituto caseario e zootecnico per il Mezzogiorno di Caserta, che vengono soppressi ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti all'istituto caseario e zootecnico per il Mezzogiorno di Caserta da concessioni di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 18.

     L'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di cui all'art. 1, con sede in Acireale (Catania), provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la costituzione ed il miglioramento delle varietà di agrumi, nonchè la tecnica di coltivazione delle medesime, secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione agrumicola nel contesto dei mercati interni ed internazionali.

     L'istituto è articolato in tre sezioni operative centrali ed una sezione operativa periferica in Reggio Calabria. Detto ente subentra alla stazione sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale (Catania) che viene soppressa ed il cui patrimonio è devoluto all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono trasferiti in particolare i diritti e gli obblighi derivanti alla indicata stazione da concessioni e da contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 19.

     L'istituto sperimentale per la selvicoltura di cui all'art. 1, con sede in Arezzo, provvede agli studi ed alle ricerche sulla tecnica dei rimboschimenti, della coltura dei boschi e delle altre piante da legno, operando anche nel campo della genetica e della ecologia forestale; provvede altresì alle ricerche riguardanti la ricostituzione dei boschi deteriorati, la difesa dei boschi dalle avversità, nonchè la tutela della flora e della fauna negli ambienti naturali.

     L'istituto è articolato in tre sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in San Pietro Avellana (Campobasso), Cosenza e Firenze.

     Detto ente subentra alla stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze che viene soppressa ed il cui patrimonio è devoluto all'istituto di cui al presente articolo [1] .

     L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all'istituto medesimo terreni della foresta di Montedimezzo-Feudozzo, nel limite di 100 ettari, per lo svolgimento delle attività della sezione operativa di San Pietro Avellana [2] .

     Al medesimo sono trasferiti in particolare i diritti e gli obblighi derivanti alle indicate stazioni da concessioni e da contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 20.

     L'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di cui all'art. 1, con sede in Trento, provvede agli studi ed alle ricerche, anche nel campo tecnologico riguardanti l'accrescimento dei boschi mediante le varie forme di governo e di trattamento, la utilizzazione e la gestione dei medesimi, nonchè la coltivazione e la utilizzazione dei pascoli montani.

     L'istituto è articolato in tre sezioni operative centrali.

 

          Art. 21.

     L'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di cui all'art. 1, con sede in Milano, provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, nonchè l'applicazione delle altre tecniche atte a valorizzare sui mercati la produzione agricola.

     L'istituto è articolato in tre sezioni operative centrali e in una sezione operativa periferica in Palermo.

     Detto ente subentra alla stazione sperimentale del freddo di Milano, che viene soppressa ed il cui patrimonio è devoluto all'istituto di cui al presente articolo.

 

          Art. 22.

     L'istituto sperimentale per l'enologia di cui all'art. 1, con sede in Asti, provvede agli studi ed alle ricerche di ordine fisico, chimico e biologico riguardanti la composizione e la trasformazione delle uve, la preparazione, la conservazione ed il miglioramento tecnologico dei prodotti vinicoli, secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione vitivinicola nel contesto dei mercati interni ed internazionali.

     L'istituto è articolato in tre sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Gaiole in Chianti (Siena), Velletri (Roma) e Barletta (Bari).

     Detto ente subentra alla stazione enologica sperimentale di Asti, alla cantina sperimentale di Velletri (Roma) ed alla cantina sperimentale di Barletta (Bari), che vengono soppresse ed i cui patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alle indicate stazioni e cantine sperimentali da concessioni o da contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 23.

     L'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di cui all'art. 1, con sede in Pescara, provvede agli studi ed alle ricerche di ordine fisico, chimico e biologico riguardanti la composizione e la trasformazione delle olive, la conservazione ed il miglioramento tecnologico dei relativi prodotti di trasformazione, nel quadro dello sviluppo della economia agricola.

     L'istituto è articolato in tre sezioni operative centrali.

     Detto ente subentra alla stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara, che viene soppressa ed il cui patrimonio è devoluto all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alla indicata stazione da concessioni e contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 24.

     L'istituto sperimentale lattiero-caseario di cui all'art. 1, con sede in Lodi (Milano), provvede agli studi ed alle ricerche di ordine fisico, chimico e biologico riguardanti la costituzione, i trattamenti e la conservazione del latte alimentare e di destinazione industriale, nonchè i procedimenti di preparazione e fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari, la loro composizione, stagionatura e conservazione, secondo le esigenze, poste dallo sviluppo dell'economia agricola nazionale.

     L'istituto è articolato in tre sezioni operative centrali ed una sezione operativa periferica in Parma.

     Detto ente subentra all'istituto sperimentale di caseificio di Lodi (Milano), che viene soppresso ed il cui patrimonio è devoluto all'istituto di cui al presente articolo.

     Al medesimo sono in particolare trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti all'indicato istituto da concessioni e contratti di locazione di immobili, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 25.

     Le piante organiche del personale degli istituti di cui ai precedenti articoli sono fissate dall'allegato II al presente decreto.

 

          Art. 26.

     Salvo quanto disposto dal presente decreto, i particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative degli istituti sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 27.

     Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria mediante apposite sezioni possono provvedere alle analisi chimiche, botaniche e batteriologiche in applicazione delle norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e dalle sostanze di uso agrario. A tali sezioni sarà adibito, alle dipendenze del direttore dell'istituto, personale del ruolo degli analisti di cui alla tabella IV allegata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

     Le analisi di revisione già affidate a stazioni agrarie sperimentali dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni, saranno eseguite dagli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria che verranno indicati con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, con proprio decreto, autorizzare i predetti enti a costituire attrezzature, anche immobiliari, per lo scambio e la divulgazione delle acquisizioni della ricerca e della sperimentazione agraria.

 

          Art. 28.

     Lo Stato cessa di far parte dei consorzi relativi alle stazioni sperimentali agrarie consorziali, a cui non subentrano gli istituti previsti all'art. 1 del presente decreto, con decorrenza dalla data di comunicazione del recesso, e, comunque, non oltre il termine previsto dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Le modalità del recesso sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Agli enti partecipanti ai consorzi delle stazioni sperimentali agrarie cui subentrano gli istituti indicati all'art. 1 del presente decreto è corrisposta, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti iscritti con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 44, lettera a) e 45, lettera a) della legge 27 ottobre 1966, n. 910, una somma commisurata agli apporti conferiti all'atto della costituzione del consorzio medesimo, sulla base della minore somma fra quella corrispondente al valore iscritto in inventario ed il valore venale del bene conferito.

 

          Art. 29.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale della sperimentazione agraria, ha facoltà di finanziare, sulla base di apposite convenzioni, programmi di ricerca e di sperimentazione agraria formulati, anche nell'ambito di ricerche collegiali, da istituti universitari che si occupino di discipline interessanti l'agricoltura.

     E' abrogato l'art. 43 del regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito con la legge 5 giugno 1930, n. 951.

 

          Art. 30.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può assumere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, della durata massima di tre anni, rinnovabili alla scadenza, esperti altamente qualificati nel campo scientifico e applicativo, non cittadini italiani.

     L'assunzione è disposta, previo parere favorevole della I sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

     La facoltà di cui al presente articolo può esercitarsi per l'assunzione di non più di 50 esperti.

     I rapporti di lavoro costituiti ai sensi del primo comma sono regolati da apposito disciplinare emanato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 31.

     Per i compiti previsti dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale della sperimentazione agraria.

     Esso è composto:

     a) dal direttore generale della produzione agricola che lo presiede;

     b) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;

     c) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     d) da cinque direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e da tre direttori di istituti universitari di discipline interessanti l'agricoltura;

     e) da due direttori di sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

     f) da due sperimentatori.

     I componenti di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione delle rispettive amministrazioni, per la durata di un triennio e possono essere confermati.

     I componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tranne i direttori di istituti universitari, sono eletti da tutto il personale scientifico dagli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria. I tre direttori di istituti universitari sono eletti dai professori universitari di ruolo docenti di discipline che interessano le branche di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 32.

     I componenti di cui al precedente comma durano in carica tre anni.

     Le funzioni di segretario del comitato saranno svolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata.

     Ai componenti e al segretario del comitato nazionale della sperimentazione agraria sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

 

          Art. 32.

     Le elezioni dei componenti il comitato nazionale della sperimentazione agraria, di cui al quarto comma dell'articolo precedente, sono indette con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Detto decreto indica:

     a) le cinque branche della ricerca e sperimentazione agraria riservate ai direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

     b) le tre branche riservate ai direttori di istituti universitari;

     c) le due branche riservate ai direttori delle sezioni operative;

     d) le due branche riservate agli sperimentatori.

 

          Art. 33.

     Le votazioni per le elezioni di cui al quarto comma dell'art. 31 si svolgono presso le sedi di ciascun istituto di ricerca e di sperimentazione agraria o presso le facoltà universitarie e si effettuano a schede segrete.

     Lo scrutinio delle votazioni ha luogo a Roma, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed è effettuato dal presidente della I sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, assistito da due membri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra i componenti la predetta sezione.

     Le ulteriori modalità saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 34.

     Salve le competenze delle regioni a statuto speciale, presso ciascun ispettorato agrario compartimentale funzionerà un comitato regionale con il compito di segnalare al comitato nazionale di cui all'art. 31 le esigenze e gli obiettivi della sperimentazione agraria nelle rispettive regioni e di formulare proposte al riguardo.

     Il comitato, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composto: dall'ispettore agrario compartimentale, che lo presiede; dall'ispettore regionale delle foreste; dai direttori degli istituti di sperimentazione agraria aventi sede nella regione e dai direttori delle sezioni periferiche operanti nella regione stessa; da due rappresentanti della facoltà di agraria delle università aventi sede nella regione; da un rappresentante del comitato regionale per la programmazione economica; da un rappresentante dell'ente di sviluppo agricolo, ove esista; da tre imprenditori agricoli particolarmente qualificati, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'ispettorato agrario compartimentale.

     I componenti del comitato che non ne fanno parte per ragione del loro ufficio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Ai componenti ed al segretario del comitato si applica l'ultimo comma dell'art. 31.

 

Titolo II

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA

 

          Art. 35.

     Sono organi degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria:

     1) il consiglio di amministrazione;

     2) il presidente;

     3) il comitato scientifico;

     4) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 36.

     Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'istituto ed è inoltre composto:

     a) dal direttore dell'istituto;

     b) da tre imprenditori e tecnici agricoli, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

     c) da due funzionari di carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     d) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;

     e) da un esperto di chiara fama, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra docenti universitari di discipline interessanti l'agricoltura o dottori in scienze agrarie.

     Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Per gli istituti che svolgono particolari attività nel Mezzogiorno il Ministro può chiamare a far parte del consiglio di amministrazione un rappresentante designato dal Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del direttore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     I componenti nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

     Gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con il Ministro per il tesoro.

     In caso di irregolare funzionamento dell'istituto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può sciogliere il consiglio di amministrazione, affidando i poteri del consiglio stesso e del presidente dell'istituto ad un commissario governativo.

     Al commissario può essere corrisposta, a carico del bilancio dell'istituto, una indennità nella misura che sarà determinata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con il Ministro per il tesoro.

     La gestione commissariale non può superare la durata di un anno.

 

          Art. 37.

     Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deliberazioni riguardanti:

     1) i regolamenti interni dell'istituto;

     2) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra apportare ad esso durante il corso dell'esercizio;

     3) il conto consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti;

     4) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

     5) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

     6) le autorizzazioni a stare e resistere in giudizio nonchè a transigere;

     7) le accettazioni di eredità, di legati e di donazioni, disposti a favore dell'istituto;

     8) le deliberazioni concernenti autorizzazioni di spese superiori a 15 milioni.

     Il consiglio può delegare al presidente le autorizzazioni di spesa, nel limite fissato dalle norme che saranno poste ai sensi dell'art. 2, secondo comma.

 

          Art. 38.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina con suo decreto, previo parere del comitato nazionale della sperimentazione agraria, il presidente dell'istituto, scegliendolo fra persone che per studi compiuti, soprattutto nel campo della ricerca e della sperimentazione agraria, abbiano acquistato particolari meriti.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni, adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal consiglio stesso e può disporre i provvedimenti di urgenza, tranne quelli di cui all'art. 37, primo comma, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva.

     Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

     In caso di assenza o di impedimento le funzioni del presidente sono esercitate dal direttore dell'istituto.

     Gli emolumenti spettanti al presidente sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 39.

     Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, dai direttori delle sezioni operative centrali e periferiche, da due sperimentatori eletti ogni quattro anni dagli sperimentatori in servizio presso l'istituto, da un capo di ispettorato agrario compartimentale e da un capo di ispettorato regionale delle foreste, nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e da un tecnico agricolo, nominato dallo stesso Ministro su designazione della Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie.

     I componenti del comitato che non ne fanno parte in ragione del loro ufficio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     Il comitato provvede:

     1) a formulare i programmi annuali di attività dell'istituto per l'attuazione degli indirizzi di ricerca e di sperimentazione agraria stabiliti ai sensi dell'art. 47;

     2) a redigere, in base ai rapporti delle singole sezioni operative centrali e periferiche, la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

     L'elezione dei due sperimentatori prevista dal comma I del presente articolo è indetta dal presidente dell'istituto.

     Le votazioni hanno luogo presso l'istituto medesimo e si effettuano a schede segrete.

     Lo scrutinio dello votazioni è effettuato dal presidente, assistito dai due direttori delle sezioni operative più anziani in servizio presso l'istituto.

     Le ulteriori modalità saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Ai componenti il comitato scientifico si applica l'ultimo comma dell'art. 31.

 

          Art. 40.

     Il collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composto da tre membri, due dei quali scelti dal predetto Ministro ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro per il tesoro, tra funzionari della carriera direttiva appartenenti alle rispettive amministrazioni.

     I componenti il collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Nei loro riguardi si applicano le disposizioni del quinto comma dell'art. 36.

     Gli emolumenti spettanti ai componenti il collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 41.

     Il direttore dell'istituto coordina l'attività sperimentale dell'ente, esercita l'autorità disciplinare sul personale, vigila sull'andamento scientifico e tecnico delle sezioni operative, nonchè sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituto, controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.

 

          Art. 42.

     Presso ciascun istituto di ricerca e di sperimentazione agraria è istituito l'ufficio di segretario amministrativo, cui è preposto il funzionario avente qualifica più elevata fra gli appartenenti al ruolo del personale amministrativo, di cui all'allegato I, tabella b) al presente decreto, in servizio presso l'istituto stesso.

     Il segretario amministrativo esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione. Esegue, sotto le direttive del direttore, gli atti amministrativi e contabili inerenti alla gestione economica e patrimoniale dell'istituto, controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa, esercita le funzioni delegategli dal direttore.

 

          Art. 43.

     Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria provvedono ai loro fini:

     a) con le rendite del proprio patrimonio;

     b) con il contributo statale annuo di funzionamento, la cui misura per ciascun istituto è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

     c) con i contributi concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esecuzione dei programmi di ricerca e di sperimentazione agraria;

     d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici e privati;

     e) con le altre eventuali entrate.

     I fondi eventualmente assegnati agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria da parta di enti per lo svolgimento di attività di ricerca anche di singole sezioni operative periferiche saranno utilizzati, previa approvazione del Ministro per l'agricoltura e la foreste, ai fini delle ricerche interessanti specificamente i territori dove opera l'ente che ha assegnato tali fondi.

 

          Art. 44.

     L'anno finanziario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

     Il bilancio di previsione, deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, insieme alla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso per l'approvazione non oltre i successivi 15 giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il conto consuntivo deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 marzo dell'anno successivo cui il conto medesimo si riferisce, insieme alla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso per l'approvazione, non oltre i successivi 15 giorni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Resta fermo il disposto dell'art. 31 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

 

          Art. 45.

     Le entrate e le spese relative alle aziende agrarie formano oggetto di speciali contabilità, da allegare al conto consuntivo dell'istituto e le cui risultanze sono esposte nel conto stesso.

 

          Art. 46.

     Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e i collegi arbitrali.

     Possono inoltre avvalersi dell'opera del genio civile per la progettazione e direzione dei lavori da eseguirsi a carico del proprio bilancio, e dell'ufficio tecnico erariale per l'esecuzione di stime interessanti il proprio patrimonio.

 

Titolo III

 

PROGRAMMI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA

 

          Art. 47.

     Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica, sono stabiliti gli indirizzi della ricerca e della sperimentazione agraria per i diversi settori di attività, sentito il parere del Comitato nazionale della sperimentazione agraria e del Collegio superiore dell'agricoltura e della foreste.

 

          Art. 48.

     Entro il 15 novembre di ogni anno i direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria devono trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il programma di attività formulato dal comitato scientifico per l'anno successivo.

 

          Art. 49.

     I programmi di attività formulati dagli istituti sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentito il parere del comitato nazionale della sperimentazione agraria.

     Il Ministro può, con l'atto di approvazione, modificare i programmi stessi.

     Il Ministro ha facoltà di affidare a determinati istituti di ricerca e di sperimentazione agraria l'attuazione di programmi particolari di ricerca, proposti direttamente dal suddetto comitato nazionale.

 

          Art. 50.

     Le relazioni annuali di cui all'art. 39, secondo comma, n. 2, devono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello a cui esse si riferiscono.

     Le relazioni saranno sottoposte all'esame del comitato nazionale della sperimentazione agraria e saranno annualmente pubblicate insieme al parere del detto comitato a cura del Ministero.

 

Titolo IV

 

ISTITUZIONE DI NUOVI RUOLI DEL PERSONALE DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA

 

          Art. 51.

     Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti ruoli del personale, la cui dotazione organica è stabilita dalle tabelle A, B, C, D ed E dell'allegato I al presente decreto:

     a) ruolo dei direttori;

     b) ruolo dei direttori di sezione;

     c) ruolo degli sperimentatori;

     d) ruolo amministrativo;

     e) ruolo degli esperti;

     f) ruolo dei segretari contabili;

     g) ruolo dal personale esecutivo;

     h) ruolo dei preparatori;

     i) ruolo degli uscieri;

     l) ruolo degli autisti.

 

          Art. 52.

     I settantadue posti riservati agli istituti di sperimentazione agraria nella tabella V, annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono trasferiti nel ruolo degli esperti di cui alla tabella C dell'allegato I al presente decreto e l'organico del ruolo della predetta tabella V è ridotto in conformità dell'allegato IV al presente decreto.

     Gli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla suindicata tabella V annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto risultino destinati a prestare servizio presso stazioni o istituti di sperimentazione agraria, sono trasferiti nel ruolo degli esperti di cui alla tabella C dell'allegato I al presente decreto, conservando la posizione giuridica acquisita.

     In relazione agli eventuali soprannumeri che si determineranno nel ruolo di cui alla ripetuta tabella V saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo medesimo.

 

          Art. 53.

     Salvo quanto disposto dal successivo comma, è fatto divieto di assegnare personale appartenente ai ruoli istituiti dal presente decreto a prestare servizio, a qualsiasi titolo, presso uffici diversi da quelli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

     Alla direzione degli osservatori per le malattie delle piante può essere preposto anche personale appartenente ai ruoli dei direttori di sezione e degli sperimentatori delle carriere direttive scientifiche, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio.

 

          Art. 54.

     Al personale di cui ai precedenti articoli si applicano le disposizioni generali e particolari di stato giuridico, di trattamento economico e di trattamento di quiescenza e di previdenza degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto disposto dai seguenti articoli.

 

          Art. 55.

     La nomina a direttore straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli, indetto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Le categorie dei titoli valutabili sono: titoli di studio, accademici e vari; attività scientifica e tecnica; pubblicazioni scientifiche.

     Per la valutazione delle singole categorie, la commissione dispone dei seguenti punti:

     titoli di studio, accademici e vari, massimo punti 25;

     attività scientifica e tecnica, massimo punti 25;

     pubblicazioni scientifiche, massimo punti 50.

     La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari.

     Per l'ammissione al concorso predetto si osservano le disposizioni vigenti per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione negli impieghi civili dello Stato, prescindendo dal limite massimo di età.

     La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è composta di cinque membri effettivi e di due supplenti. Tre dei membri effettivi ed un supplente sono designati dalla I sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste fra i direttori ordinari di istituto. Gli altri due membri effettivi e l'altro supplente sono designati dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori ordinari di università delle materie formanti oggetto dell'attività dell'istituto.

     I direttori ordinari, membri dalla sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, che intendono prendere parte al concorso, non possono partecipare alla riunione di detta sezione per la designazione della commissione giudicatrice; se vi partecipano sono esclusi dal concorso.

     Non possono far parte della commissione i membri della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nè chi sia parente od affine di alcuno dei concorrenti, sino al quarto grado incluso.

     Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo od il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

     Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

 

          Art. 56.

     Per la nomina a direttore straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si può prescindere dalla procedura del concorso, quando si tratti di persona che ricopra il posto di professore ordinario nelle università e sulla cui nomina a direttore di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria abbia espresso parere favorevole la sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

     I direttori nominati a termini del comma precedente sono collocati nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente in godimento, con l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite nel ruolo di provenienza.

     La nomina è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 57.

     I direttori straordinari sono nominati per la durata di tre anni.

     Al termine del terzo anno di effettivo servizio conseguono la nomina a direttore ordinario alla quarta classe di stipendio, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed in base ad un giudizio sull'operosità scientifica, reso da una commissione, nominata e composta ai sensi del sesto comma dell'art. 55.

     I direttori straordinari che non abbiano conseguito la nomina a direttore ordinario alla quarta classe di stipendio al termine del terzo anno di effettivo servizio, possono essere mantenuti in servizio su conforme parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una commissione nominata e composta ai sensi del sesto comma dell'art. 55 e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il primo giudizio.

     Nei riguardi delle commissioni suddette si applicano le disposizioni dell'ottavo comma dell'art. 55.

     Coloro che, al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguono la nomina ad ordinario alla quarta classe di stipendio, sono dispensati dal servizio con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Qualora la nomina, in seguito al risultato del concorso di cui al precedente art. 55, cada su chi già ricopra il posto di direttore ordinario, questi conserva le anzianità di carriera e di qualifica che possedeva al momento della nuova nomina.

     La nomina ad ordinario alla quarta classe di stipendio (ex coefficiente 700) ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio effettivo come direttore straordinario.

     I direttori ordinari conseguono la terza classe di stipendio (ex coefficiente 800) dopo sei anni di permanenza nella quarta classe di stipendio.

     I direttori ordinari conseguono la seconda classe di stipendio (ex coefficiente 970) e la prima classe di stipendio (ex coefficiente 1040) dopo cinque anni di permanenza nella classe di stipendio immediatamente inferiore.

     Nei riguardi dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria continuano ad applicarsi le disposizioni particolari di cui agli articoli 309, 310, 311 e 312 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 58.

     La nomina a direttore di sezione straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami, bandito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su parere della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

     Il direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora il candidato appartenente ai ruoli di detta amministrazione intenda far valutare i servizi prestati, farà pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare. I candidati esterni, dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, che intendono far valutare i servizi prestati, dovranno far pervenire, a cura dell'amministrazione di appartenenza, la documentazione, indicata per i candidati interni, alla direzione generale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà l'invio alla commissione giudicatrice.

     La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

     Le prove di esame consistono in un colloquio sull'attività svolta e in una prova pratica, secondo il programma che sarà indicato nel bando che indice il concorso.

     L'esame colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto punti in ciascuna di essa.

     La votazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nell'esame colloquio e quelli ottenuti nella prova pratica.

     Per l'ammissione al concorso predetto si osservano le disposizioni vigenti per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione negli impieghi civili dello Stato. Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è fissato a cinquanta anni per coloro che non rivestono la qualifica di dipendente statale.

     Al concorso, di cui al primo comma del presente articolo, possono essere ammessi:

     a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di direttore straordinario di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

     b) gli sperimentatori del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

     c) i professori universitari aggregati nelle materie afferenti l'attività dell'istituto;

     d) gli assistenti ordinari delle università nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

     e) i ricercatori presso istituti scientifici statali nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali rivestano almeno la qualifica annessa all'ex coefficiente 500.

 

          Art. 59.

     La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a posto di direttore di sezione straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria è composta da due direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e da due professori ordinari nella materia o materia affine a quella attinente l'attività delle sezioni per la cui direzione è bandito il concorso, e presieduta da un magistrato amministrativo od ordinario, con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione di ruolo amministrativo.

     La commissione giudicatrice, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per il posto messo a concorso. Quando il concorso sia indetto per più posti della stessa materia, la commissione propone tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito. La scelta della sede spetta ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

 

          Art. 60.

     All'atto della nomina ai direttori di sezione straordinari è attribuito il trattamento economico corrispondente all'ex coefficiente 500.

     Dopo tre anni di effettivo servizio, i direttori di sezione straordinari conseguono la nomina a direttore di sezione ordinario alla quarta classe di stipendio (ex coefficiente 580), previo parere favorevole del Consiglio superiore dall'agricoltura e delle foreste e del consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in base al giudizio sull'operosità scientifica reso da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione della I sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e composta di tre direttori ordinari di istituti.

     Coloro che al termine del triennio non conseguono la nomina a direttore di sezione alla quarta classe di stipendio, sono dispensati dal servizio con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     I direttori di sezione ordinari conseguono la terza classe di stipendio (ex coefficiente 630) dopo sei anni di permanenza nella quarta classe di stipendio.

     I direttori di sezione ordinari conseguono la seconda classe di stipendio (ex coefficiente 750) e la prima classe di stipendio (ex coefficiente 820) dopo cinque anni di permanenza nella classe di stipendio immediatamente inferiore.

 

          Art. 61.

     Gli atti delle commissioni di cui ai precedenti articoli sono soggetti alla approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della I sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sulla regolarità di essi. Le relazioni delle commissioni verranno pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 62.

     Il trasferimento dei direttori di sezione del ruolo delle carriere direttive scientifiche da un istituto ad un altro può essere disposto dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, su proposta del direttore dell'istituto presso il quale il posto è vacante e con il consenso dell'interessato.

     Il trasferimento potrà essere disposto soltanto da una sezione ad un'altra della stessa materia o di materia strettamente affine.

 

          Art. 63.

     La nomina a sperimentatore in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che siano in possesso di una delle lauree indicate nel bando di concorso.

     I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

     Gli esami consistono in tre prove scritte, una prova orale e una prova pratica sulle materie di cui al bando di concorso.

     La commissione giudicatrice del concorso dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse.

     Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

     L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

     La votazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

     A parità di votazione complessiva, costituisce titolo di preferenza:

     1) avere prestato servizio effettivo, per almeno un anno, nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura a delle foreste o, per almeno due anni, in qualità di assistente ordinario nelle università;

     2) aver compiuto almeno un biennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante.

     La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sperimentatore in prova è composta da un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, che la presiede, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due direttori di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di ruolo amministrativo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

 

          Art. 64.

     Gli sperimentatori in prova conseguono la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato, ed in tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

 

          Art. 65.

     Gli sperimentatori conseguono: la terza classe di stipendio (ex coefficiente 420) dopo due anni di effettivo servizio nella quarta classe di stipendio; la seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500) dopo otto anni di effettivo servizio nella terza classe di stipendio; la prima classe di stipendio (ex coefficiente 580) dopo cinque anni di effettivo servizio nella seconda classe di stipendio.

 

          Art. 66.

     Gli stipendi spettanti al personale delle carriere direttive scientifiche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, sono stabiliti nella misura corrisposta al personale universitario delle corrispondenti qualifiche, secondo gli ex coefficienti indicati nella tabella A dell'allegato I al presente decreto.

     Al predetto personale, oltre al trattamento comune a tutto il personale dello Stato, spetta l'indennità di ricerca scientifica nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per le corrispondenti categorie del personale docente universitario.

     La predetta indennità è subordinata e commisurata alla corresponsione dello stipendio.

     Allo stesso personale adibito a lavoro nocivo e rischioso può essere attribuita, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentita la sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, l'apposita indennità nella misura stabilita per le corrispondenti qualifiche del personale universitario dal suindicato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 (tabella n. 79).

     La predetta indennità viene corrisposta per l'effettivo servizio prestato.

 

          Art. 67.

     La nomina a preparatore si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti generali stabiliti dall'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica, secondo le modalità determinate dal bando di concorso.

 

          Art. 68.

     La promozione a preparatore capo (ex coefficiente 173) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di merito assoluto, al quale sono ammessi i preparatori (ex coefficiente 159) che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 69.

     Fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'art. 1, l'amministrazione di questi sarà tenuta da un commissario nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, al quale sono conferiti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

     Il commissario dovrà anche curare che l'istituto assuma lo svolgimento dei programmi di ricerca già affidati alle stazioni agrarie sperimentali o altri istituti ai quali il nuovo ente è subentrato ai sensi dei precedenti articoli.

     La gestione commissariale non potrà durare più di un anno.

 

          Art. 70.

     Le elezioni dei componenti del comitato nazionale della sperimentazione agraria, di cui agli articoli 32 e 33, devono essere indette entro il 30 giugno 1968.

 

          Art. 71.

     Le disposizioni degliarticoli 47, 48, 49 e 50 si applicano a decorrere dall'anno 1969.

     Alla formulazione dei programmi di attività degli istituti per l'anno 1968 provvedono i commissari di cui all'art. 69.

 

          Art. 72.

     Il personale delle carriere direttive (direttori e sperimentatori) degli istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella III allegata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è collocato, secondo le modalità previste dai successivi commi, nei corrispondenti ruoli organici di cui all'allegato I - tabella A del presente decreto.

     Il ruolo di cui alla citata tabella III, annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, assume la denominazione di ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica e la relativa dotazione organica è stabilita nel numero dei posti riservati per i detti istituti talassografici a norma della tabella medesima.

     I direttori straordinari (ex coefficiente 500) ed i direttori ordinari (ex coefficiente 670) sono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nel ruolo di nuova istituzione, rispettivamente nella qualifica di direttore straordinario (ex coefficiente 580) e di direttore ordinario alla quarta classe di stipendio (ex coefficiente 700), con la conservazione delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite nel ruolo di provenienza.

     I direttori superiori (ex coefficiente 900) sono inquadrati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo di nuova istituzione nella qualifica di direttore ordinario alla terza classe di stipendio (ex coefficiente 800), con l'attribuzione di un assegno personale utile a pensione, da riassorbirsi con la successiva promozione, corrispondente alla differenza tra lo stipendio goduto all'atto dell'inquadramento e quello nuovo attribuito, con la conservazione delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite nel ruolo di provenienza.

     I direttori capo (ex coefficiente 970) sono inquadrati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo di nuova istituzione nella qualifica di direttore ordinario alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 970), con la conservazione delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite nel ruolo di provenienza.

     Gli impiegati del ruolo degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria saranno inquadrati nel corrispondente ruolo di nuova istituzione, con l'osservanza delle seguenti norme:

     nella quarta classe gli sperimentatori con anzianità inferiore a due anni, conservando nella classe l'intera anzianità;

     nella terza classe gli sperimentatori con almeno due e meno di dieci anni di anzianità di carriera, conservando nella classe l'anzianità eccedente i due anni;

     nella seconda classe gli sperimentatori con almeno dieci e meno di quindici anni di anzianità di carriera, conservando nella classe l'anzianità eccedente i dieci anni;

     nella prima classe gli sperimentatori con almeno quindici anni di anzianità di carriera, conservando nella classe l'anzianità eccedente.

 

          Art. 73.

     In sede di prima attuazione del presente decreto gli attuali direttori degli istituti di sperimentazione agraria inquadrati nei nuovi ruoli organici, ai sensi del precedente articolo, saranno preposti alla direzione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà disposta altresì in via temporanea l'assegnazione ai nuovi istituti del personale di ruolo in servizio presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria alla data del presente decreto.

 

          Art. 74.

     Il personale appartenente al ruolo dei preparatori (ex coefficiente 157) della carriera ausiliaria degli istituti di sperimentazione agraria, di cui al quadro 76 annesso al testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è collocato nel nuovo ruolo organico dei preparatori di cui al precedente art. 62 nella qualifica di preparatore corrispondente all'ex coefficiente 159, conservando le anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

     Il personale appartenente al ruolo dei bidelli (ex coefficiente 151) della carriera ausiliaria degli istituti di sperimentazione agraria, di cui al suddetto quadro 76, è collocato nel ruolo di nuova istituzione degli uscieri degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, nella qualifica di usciere (ex coefficiente 151), conservando le anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

 

          Art. 75.

     Nella prima attuazione del presente decreto, i posti che, dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 52, 72 e 74, risulteranno disponibili nei ruoli di cui all'allegato I tabella A (ruolo dei direttori di istituto, ruolo dei direttori di sezione e ruolo degli sperimentatori), tabella B (ruolo amministrativo), tabella C (ruolo degli esperti e ruolo dei segretari contabili), tabella D (ruolo del personale esecutivo), tabella E (ruolo del personale ausiliario) saranno ricoperti mediante concorso riservato al personale assunto, a tutto il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria - compresi gli enti consorziali, di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, comunque denominati e assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici, a norma del presente decreto - con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale, purchè in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere cui appartengono i posti messi a concorso e degli altri requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali, prescindendo dal limite massimo di età.

     Ai concorsi a direttore straordinario ed a direttore di sezione straordinario, riservati al personale direttivo, potranno essere ammessi coloro che, assunti dagli enti di cui al precedente comma, abbiano la qualifica di direttore degli stessi enti. Tali concorsi saranno espletati, rispettivamente, secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 55 e58.

     Il concorso a sperimentatore, riservato al personale direttivo, è espletato secondo le modalità di cui al precedente art. 63 e ad esso potranno essere ammessi i laureati in scienze agrarie o in altre discipline scientifiche.

     Il concorso per l'immissione nel ruolo amministrativo, riservato al personale direttivo, è espletato con la osservanza delle disposizioni generali dettate per l'accesso alla carriera direttiva.

     I concorsi riservati per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria consistono in un colloquio integrato da una prova pratica vertente sulle specifiche materie indicate nel bando di concorso.

     Limitatamente al concorso per l'immissione nei ruoli dei preparatori, degli uscieri e degli autisti, l'esame pratico consiste in una prova di scrittura sotto dettato. Per gli autisti è richiesta anche una prova di idoneità tecnica.

     I vincitori dei concorsi riservati per l'accesso alle carriere direttive scientifiche saranno collocati nelle diverse qualifiche e classi di stipendio a seconda dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti di provenienza, valutata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, ed in base all'anzianità prescritta dai precedenti articoli 57, 60 e65 per il conseguimento delle singole qualifiche e classi di stipendio.

     I vincitori dei concorsi riservati per l'immissione nel ruolo amministrativo, nel ruolo degli esperti, nel ruolo dei segretari contabili, nel ruolo del personale della carriera esecutiva e nel ruolo degli uscieri, saranno collocati nelle prime tre qualifiche dei singoli ruoli, a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza, valutata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, ed in base alle anzianità richieste dalle vigenti disposizioni generali per il conseguimento delle qualifiche stesse.

     I vincitori dei concorsi riservati per l'immissione nel ruolo dei preparatori e nel ruolo degli autisti saranno collocati nelle singole qualifiche, a seconda della anzianità maturata presso gli enti di provenienza, valutata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, ed in base alle anzianità richieste dalle vigenti disposizioni generali per il conseguimento delle qualifiche stesse.

     Ai fini del raggiungimento delle anzianità prescritte dai precedenti commi per il collocamento nelle qualifiche superiori alle iniziali dei vincitori dei concorsi riservati, il servizio prestato presso gli enti di provenienza in modo continuativo e lodevole in categoria corrispondente alla carriera cui appartiene il ruolo al quale si accede, è valutabile per metà. Detto servizio è altresì valutabile per metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la partecipazione agli esami di concorso per la promozione a direttore di sezione del ruolo amministrativo, a primo segretario contabile, a primo archivista e qualifiche equiparate, nonchè per l'ammissione agli scrutini per la promozione a primo archivista ed a commesso.

 

          Art. 76.

     In sede di prima attuazione del presente decreto gli impiegati del ruolo dei servizi contabili (carriera di concetto), del ruolo del personale addetto agli uffici (carriera esecutiva) e dei ruoli nella carriera ausiliaria di cui, rispettivamente, alle tabelle VI, VII, X e XI, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano servizio presso gli istituti e stazioni sperimentali agrarie, nonchè gli impiegati del ruolo tecnico dell'agricoltura (carriera di concetto), in servizio in altri uffici, ma provenienti dai concorsi banditi per il soppresso ruolo degli esperti (carriera di concetto) della sperimentazione agraria, possono essere collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli organici di nuova istituzione, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, limitatamente ai posti che restino disponibili dopo l'espletamento dei concorsi riservati, di cui al precedente art. 75, con l'attribuzione della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

     In sede di prima attuazione gli impiegati del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura (tabella III della legge 15 dicembre 1961, n. 1304) e del ruolo tecnico superiore forestale (tabella I della legge 18 febbraio 1963, n. 301) provvisti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'abilitazione alla libera docenza nelle discipline attinenti alla ricerca e sperimentazione agraria, i quali da almeno due anni svolgano attività di ricerca o di sperimentazione agraria, possono essere, a domanda, collocati nel ruolo degli sperimentatori di cui all'allegato I tabella A, limitatamente ai posti che restino disponibili dopo l'espletamento dei concorsi riservati, di cui al precedente art. 75. Tale collocamento si effettuerà inquadrando nella quarta classe di stipendio coloro che nel ruolo di provenienza rivestano la qualifica di ispettore (ex coefficiente 271) da almeno due anni; nella terza classe di stipendio coloro che rivestano la qualifica di ispettore principale (ex coefficiente 325) da almeno cinque anni, o quella di ispettore superiore (ex coefficiente 402) da almeno un anno, oppure rivestano qualifiche superiori.

 

          Art. 77.

     In sede di prima attuazione del presente decreto, i posti, non conferiti in applicazione dell'art. 75, appartenenti al ruolo amministrativo della carriera direttiva degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono riservati al trasferimento del personale del ruolo amministrativo centrale e periferico di cui alla tabella I annessa allalegge 13 maggio 1966, n. 303, da disporsi ai termini del secondo e del terzo comma dell'art. 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 78.

     Al primo concorso pubblico, per ciascuna specializzazione, per la nomina a direttore di sezione straordinario possono essere ammessi a partecipare i funzionari dei ruoli tecnici superiori dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore all'ex coefficiente 402, i quali siano in possesso di libera docenza nella specifica materia oggetto del concorso ed abbiano prestato ininterrottamente servizio per almeno cinque anni presso istituti o stazioni di sperimentazione agraria od osservatori per le malattie delle piante.

 

          Art. 79.

     Al personale inquadrato nei ruoli statali ai sensi del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 continuano ad applicarsi, per il trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1946, n. 84.

 

          Art. 80.

     Per il personale che sarà immesso nei ruoli statali, ai sensi dell'art. 75 del presente decreto, si osservano le norme sui riscatti di servizi ai fini del trattamento di quiescenza, contenute nellalegge 26 maggio 1966, n. 372, in quanto applicabili.

 

          Art. 81.

     E' fatto divieto agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di assumere, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo per l'assolvimento di funzioni proprie dei posti dei ruoli organici, di cui alle tabelle annesse al presente decreto.

     L'inosservanza del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione dalle norme contenute nei commi terzo e quarto dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

 

     Allegato I.

     Tabella A - Carriere direttive scientifiche - Ruoli del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

     (Omissis).

 

     Tabella B - Carriera direttiva - Ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

     (Omissis).

 

     Tabella C - Carriera del personale di concetto - Ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

     (Omissis).

 

     Tabella D - Carriera del personale direttivo - Ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

     (Omissis).

 

     Tabella E - Carriera del personale ausiliario - Ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

     (Omissis).

 

     Allegato II - Pianta organica del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

     (Omissis).

 

     Allegato III

     (Omissis).

 

     Allegato IV - Carriera di concetto

     Ruolo tecnico, centrale e periferico dell'agricoltura

     (Omissis).

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 28 marzo 1968, n. 279.

[2]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 28 marzo 1968, n. 279.