§ 57.7.444 - Legge 17 aprile 1984, n. 79.
Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:17/04/1984
Numero:79


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29, è prorogato fino al 31 dicembre 1985
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche [...]
Art. 3.      In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie, già previsti o autorizzati per l'anno 1983, [...]
Art. 4.      Dal 1° gennaio 1984 il compenso incentivante la produttività previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai [...]
Art. 5.      I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo [...]
Art. 6.      L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante [...]
Art. 7.      Tutti i benefici degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 1984.
Art. 8.      Per il professore universitario appartenente alla fascia degli ordinari che opta per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di [...]
Art. 9.      Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno resi omogenei, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, a quelli del [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge per l'anno 1984, valutato in lire 90 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 57.7.444 - Legge 17 aprile 1984, n. 79.

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

(G.U. 19 aprile 1984, n. 110)

 

     Art. 1.

     Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29, è prorogato fino al 31 dicembre 1985 [1] .

     A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, sono maggiorati del 13 per cento.

     Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.

     La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1984.

     Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1° gennaio 1984 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1° gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

     Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

 

          Art. 3.

     In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie, già previsti o autorizzati per l'anno 1983, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito. Per i dirigenti generali e qualifiche superiori, non compresi tra i destinatari dell'art. 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili nell'anno 1984 sarà stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario per l'anno medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

 

          Art. 4.

     Dal 1° gennaio 1984 il compenso incentivante la produttività previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sarà fissata per detto personale non dirigente.

     L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, è fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.

     Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sarà attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 3.

     I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennità fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.

 

          Art. 5.

     I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 6.

     L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

 

          Art. 7.

     Tutti i benefici degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 1984.

 

          Art. 8.

     Per il professore universitario appartenente alla fascia degli ordinari che opta per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per il dirigente generale dello Stato, livello di funzione A, dal quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della predetta progressione si considera lo stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal secondo comma del citato art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La misura dello stipendio spettante al professore universitario a tempo pieno di cui al primo comma è calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella classe di stipendio finale.

     In sede di prima attuazione della presente legge, i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal 1° gennaio 1984.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al professore universitario appartenente alla seconda fascia, allorché raggiunga l'ultima classe di stipendio e abbia optato per il regime a tempo pieno, con i criteri contenuti nel quinto comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano la progressione economica dei professori all'ultima classe di stipendio che optano per il regime a tempo definito.

     Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio ai professori universitari compete lo stipendio previsto dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo il rapporto percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale del dirigente generale di livello A dello Stato, così come modificato dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.

     (Omissis) [2]

     In caso di passaggio del regime di impegno a tempo pieno a quello definito, al professore universitario compete il differenziato trattamento economico previsto per quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianità di servizio e non si fa luogo né al mantenimento della retribuzione in godimento né all'attribuzione di assegno ad personam.

 

          Art. 9.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno resi omogenei, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, a quelli del personale di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge per l'anno 1984, valutato in lire 90 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo utilizzando la voce: "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 8 della presente legge, valutato in lire 5 miliardi in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Termine così prorogato dall'art. 1 del D.L. 11 gennaio 1985, n. 2.

[2]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 11 gennaio 1985, n. 2.