§ 98.1.27715 - D.L. 21 gennaio 1984, n. 3 .
Proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/01/1984
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1984 in lire 21 miliardi, si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27715 - D.L. 21 gennaio 1984, n. 3 [1] .

Proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

(G.U. 23 gennaio 1984, n. 22)

 

     Art. 1.

     Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 marzo 1984 [2] .

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1984 in lire 21 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 22 marzo 1984, n. 29.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1984 dall'art. 1 della L. 17 aprile 1984, n. 79.