§ 57.7.208 - Legge 13 marzo 1958, n. 248.
Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:13/03/1958
Numero:248


Sommario
Art. 1.      Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e del prescritto titolo di studio, che abbia prestato per lo stesso insegnamento un servizio continuativo di almeno [...]
Art. 2.      Il servizio di ruolo prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dagli insegnanti di ruolo nelle scuole della zona del Territorio di Trieste non amministrata [...]
Art. 3.      Il Conservatorio di musica "G. Tartini" di Trieste è riconosciuto Conservatorio di musica statale con effetto dal 1° luglio 1953. Piena efficacia è riconosciuta alla Convenzione, allegata alla [...]
Art. 4.      Nelle scuole statali di istruzione secondaria del Territorio di Trieste saranno reperiti, sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con [...]
Art. 5.      Ai posti di ruolo speciale transitorio reperiti ai sensi del precedente articolo possono essere assegnati, in base a graduatorie di merito, distinte per insegnamento, gli insegnanti non di ruolo [...]
Art. 6.      Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno compilate da Commissioni costituite da cinque membri dei quali tre scelti tra funzionari della carriera direttiva del Ministero della [...]
Art. 7.      Gli insegnanti non di ruolo inclusi nelle graduatorie di cui al precedente art. 5 che non possano conseguire l'iscrizione nei rispettivi ruoli speciali transitori potranno ottenere l'iscrizione [...]
Art. 8.      Alle condizioni stabilite nei precedenti articoli possono chiedere l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale ingegnante del Territorio di Trieste anche i professori di ruolo [...]
Art. 9.      Sono confermate le nomine nei ruoli speciali transitori disposte a decorrere dal 1° ottobre 1951 d'intesa con l'Amministrazione anglo-americana di Trieste, nei confronti degli insegnanti degli [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, anche al personale insegnate tecnico-pratico e tecnico non di ruolo degli istituti d'istruzione media tecnica [...]
Art. 11.      Lo stato giuridico del personale iscritto nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge è regolato dalle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, [...]
Art. 12.      Gli insegnanti elementari non di ruolo che prestino servizio continuativo, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, da data non posteriore al 1° ottobre 1948 nelle scuole elementari [...]
Art. 13.      Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste. Restano ugualmente ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.
Art. 14.      Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale, di cui al precedente articolo, i quali non conseguano l'inquadramento nei ruoli speciali transitori per effetto della [...]
Art. 15.      Gli aumenti periodici della retribuzione del personale insegnante delle scuole elementari e secondarie iscritte nel quadro speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato [...]
Art. 16.      L'iscrizione nel quadro speciale decorre, a tutti gli effetti, dal 31 luglio 1947 o, per gli insegnanti di cui al terzo comma del precedente art. 13, dalla data della loro assunzione in [...]
Art. 17.      L'art. 3 della legge 28 agosto 1954, n. 961, è abrogato.
Art. 18.      All'onere che potrà derivare dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della [...]


§ 57.7.208 - Legge 13 marzo 1958, n. 248. [1]

Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste.

(G.U. 5 aprile 1958, n. 83)

 

     Art. 1.

     Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e del prescritto titolo di studio, che abbia prestato per lo stesso insegnamento un servizio continuativo di almeno cinque anni, a decorrere dal 26 ottobre 1954, negli istituti e scuole di istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana nella zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, può essere assunto, a domanda, da presentarsi al Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di straordinario nelle cattedre o posti di ruolo ordinario relativo all'insegnamento impartito vacanti negli istituti e scuole del territorio nazionale.

 

          Art. 2.

     Il servizio di ruolo prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dagli insegnanti di ruolo nelle scuole della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, è calcolato, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, per i primi due anni, il doppio, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo, e ai fini del trattamento di quiescenza, per i primi due anni con la maggiorazione della metà, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo.

 

          Art. 3.

     Il Conservatorio di musica "G. Tartini" di Trieste è riconosciuto Conservatorio di musica statale con effetto dal 1° luglio 1953. Piena efficacia è riconosciuta alla Convenzione, allegata alla presente legge, stipulata in data 15 giugno 1954, tra il Governo militare alleato, la provincia di Trieste, il comune di Trieste e il Liceo musicale pareggiato triestino per la statizzazione del liceo stesso.

     Con effetto dal 1° luglio 1953 i ruoli organici del personale dei Conservatori di musica di Stato sono aumentati dei posti previsti nella pianta organica del conservatorio di musica "G. Tartini" di Trieste, di cui all'art. 13 della Convenzione suddetta.

     La tabella annessa al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 888, la tabella A annessa al regio decreto 22 aprile 1943, n. 478, e la tabella annessa al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1030, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

     Sono riconosciute valide le nomine in ruolo disposte tra il 1° luglio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge nei posti o cattedre di cui all'art. 13 della Convenzione.

 

          Art. 4.

     Nelle scuole statali di istruzione secondaria del Territorio di Trieste saranno reperiti, sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, i posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi in aggiunta a quelli già istituiti dal Governo militare alleato a decorrere dal 1° ottobre 1951.

 

          Art. 5.

     Ai posti di ruolo speciale transitorio reperiti ai sensi del precedente articolo possono essere assegnati, in base a graduatorie di merito, distinte per insegnamento, gli insegnanti non di ruolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, posteriormente al 1° ottobre 1948, nelle Scuole secondarie statali del Territorio di Trieste, dopo il conseguimento del titolo di studio prescritto per la partecipazione ai corrispondenti esami di Stato, e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio predetto.

     Il periodo di servizio indicato nel primo comma è ridotto a due anni, purché prestati posteriormente al 1° ottobre 1948, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

     Per gli insegnanti non di ruolo, che siano vincitori di concorsi a cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami o di abilitazione per l'insegnamento relativo al ruolo speciale transitorio nel quale chiedono di essere iscritti, il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto ad un anno, purché prestato posteriormente al 1° ottobre 1948.

     Ai fini del computo dell'anzianità di servizio prevista dai precedenti commi si valuta anche il servizio prestato negli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Il periodo di interruzione del servizio dovuta a misure adottate nei confronti degli insegnanti per la loro attività politica sarà considerato come effettivo servizio scolastico.

     L'anno di servizio è considerato valido sempre che l'insegnamento sia stato prestato per un periodo sufficiente per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

     L'iscrizione nei ruoli speciali transitori avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre 1955 per coloro che da tale data si trovino in servizio continuativo nelle scuole statali del Territorio di Trieste e dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per tutti gli altri.

 

          Art. 6.

     Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno compilate da Commissioni costituite da cinque membri dei quali tre scelti tra funzionari della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione e due tra i presidi e professori di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

 

          Art. 7.

     Gli insegnanti non di ruolo inclusi nelle graduatorie di cui al precedente art. 5 che non possano conseguire l'iscrizione nei rispettivi ruoli speciali transitori potranno ottenere l'iscrizione per i posti di ruolo speciale transitorio di altri insegnamenti affini eventualmente disponibili. Agli effetti di cui sopra sono considerati affini:

     1) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da tre o più materie che abbiano tra loro in comune almeno due di esse. Nel caso di posti che comprendano il latino, tale insegnamento deve figurare tra le materie di cui sopra. Nel caso di posti che comprendano il latino e il greco, le due materie in comune devono essere queste ultime;

     2) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da due materie i quali abbiano tra loro in comune una di esse;

     3) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da una sola materia impartita in istituti e scuole di grado diverso.

 

          Art. 8.

     Alle condizioni stabilite nei precedenti articoli possono chiedere l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale ingegnante del Territorio di Trieste anche i professori di ruolo ordinario che aspirino a cattedra diversa dalla propria. Ove ottengano detta iscrizione essi conservano il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo di provenienza.

     Le cattedre lasciate vacanti nel ruolo ordinario dai professori di cui al precedente comma saranno messe a disposizione degli aspiranti compresi nelle graduatorie dei corrispondenti ruoli speciali transitori del Territorio di Trieste.

 

          Art. 9.

     Sono confermate le nomine nei ruoli speciali transitori disposte a decorrere dal 1° ottobre 1951 d'intesa con l'Amministrazione anglo-americana di Trieste, nei confronti degli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Trieste, vincitori dei relativi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

     I professori di ruolo speciale transitorio nominati ai posti reperiti nel Territorio di Trieste dall'Amministrazione militare anglo-americana, in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, possono essere iscritti, su loro domanda, e alle condizioni stabilite nei precedenti articoli 5, 6 o 7, ad un ruolo diverso da quello relativo al posto occupato.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, anche al personale insegnate tecnico-pratico e tecnico non di ruolo degli istituti d'istruzione media tecnica del Territorio di Trieste.

     Detto personale sarà iscritto nel ruolo transitorio relativo al grado e tipo di scuola nel quale presta servizio, o, in mancanza, nei posti di ruolo speciale transitorio di scuole di istruzione media tecnica di grado diverso.

 

          Art. 11.

     Lo stato giuridico del personale iscritto nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge è regolato dalle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, modificato in sede di ratifica con legge 24 dicembre 1951, n. 1634. Per quanto riguarda il trattamento economico si applicano le relative disposizioni contenute nel citato decreto legislativo con le modifiche di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione saranno fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli e la tabella di valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti.

 

          Art. 12.

     Gli insegnanti elementari non di ruolo che prestino servizio continuativo, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, da data non posteriore al 1° ottobre 1948 nelle scuole elementari statali del Territorio di Trieste e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio predetto, possono essere immessi a domanda, da presentare al competente provveditore agli studi, secondo una graduatoria di merito, nei posti di ruolo che saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'iscrizione avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 13.

     Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste. Restano ugualmente ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

     Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, ha titolo all'iscrizione nel quadro speciale il personale insegnante non di ruolo di cittadinanza italiana che, alla data del 31 luglio 1947, prestava servizio nelle scuole statali di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trieste e che ivi aveva la residenza, semprechè;

     a) sia stato assunto dalla competente autorità scolastica per un insegnamento comportante la corresponsione della retribuzione durante le vacanze estive, per non meno - nel caso di insegnanti secondari - di sei ore settimanali;

     b) fosse, alla data suindicata, in possesso, se trattasi di insegnanti secondari, del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di Stato che abilita all'insegnamento impartito e, se trattasi di ingegnanti elementari, del titolo di abilitazione magistrale.

     Hanno ugualmente diritto all'iscrizione nel "Quadro speciale" gli insegnanti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, i quali, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 248, alla data del 26 ottobre 1954 si trovavano in servizio nelle scuole statali del Territorio di Trieste con nomina valida per l'intero anno scolastico 1954-55 [2] .

 

          Art. 14.

     Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale, di cui al precedente articolo, i quali non conseguano l'inquadramento nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge, sono inclusi, ai fini del loro impiego nell'insegnamento, in apposite graduatorie per materie e gruppi di materie, in relazione ai loro titoli di studio e di servizio, compilate dalla Commissione funzionante presso il Provveditorato agli studi di Trieste, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

     Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria ai posti di insegnamento disponibili dopo il conferimento delle cattedre al personale, iscritto negli anzidetti ruoli speciali transitori.

     Tale assegnazione ha carattere permanente per gli insegnamenti che comportano orario di cattedra. Qualora i posti non siano sufficienti e fino a che perduri tale circostanza, i suddetti insegnanti sono utilizzati nell'insegnamento, anche in posti con orario non completo in più di una scuola, possibilmente fino al raggiungimento di complessive diciotto ore settimanali di servizio.

     Gli insegnanti elementari e secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale, che per insufficienza di posti comunque disponibili non possono essere utilizzati nell'insegnamento, saranno, fino a che perduri tale circostanza, messi a disposizione della competente autorità scolastica provinciale per l'impiego negli uffici scolastici con gli obblighi di servizio che ne conseguono. In tal caso, ad essi è corrisposta la retribuzione che spetterebbe per l'insegnamento cui hanno titolo con orario completo.

 

          Art. 15.

     Gli aumenti periodici della retribuzione del personale insegnante delle scuole elementari e secondarie iscritte nel quadro speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e successive modifiche, sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Per gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale la classe della retribuzione, comprensiva degli aumenti periodici dovuti, è stabilita in relazione al ruolo corrispondente al posto annualmente occupato ed alle ore di insegnamento, fino al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ed esclusivamente in relazione al ruolo corrispondente al posto occupato (trattamento di cattedra oltre alle eventuali ore soprannumerarie), successivamente al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, secondo i prontuari che verranno compilati dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

 

          Art. 16.

     L'iscrizione nel quadro speciale decorre, a tutti gli effetti, dal 31 luglio 1947 o, per gli insegnanti di cui al terzo comma del precedente art. 13, dalla data della loro assunzione in servizio. Tale iscrizione si intende cessata dalla data della eventuale nomina nei ruoli ordinari o nei ruoli speciali transitori degli insegnanti o da quella della assunzione di un impiego presso pubbliche o private Amministrazioni o dalla data di eventuali dimissioni o di compimento dell'età prevista nell'art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

     L'iscrizione nel quadro o nell'albo speciale cessa, altresì, dalla data in cui gli iscritti abbiano perduto il requisito della residenza richiesto per il loro inquadramento.

 

          Art. 17.

     L'art. 3 della legge 28 agosto 1954, n. 961, è abrogato.

     Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677, e nei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si applicano anche al personale non di ruolo in servizio negli istituti e scuole d'istruzione elementari e secondaria con lingua di insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

     Al personale di cui sopra, che abbia perduto il requisito della residenza per non aver trovato possibilità di impiego nell'ambito del Territorio di Trieste, non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 16.

 

          Art. 18.

     All'onere che potrà derivare dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 6 dicembre 1960, n. 1511.