§ 80.5.154 – L. 28 agosto 1954, n. 961.
Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/08/1954
Numero:961


Sommario
Art. 1.      Il personale civile non di ruolo attualmente in servizio negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio Libero di Trieste, assunto fino al 1° maggio [...]
Art. 2.      Il servizio prestato dai cittadini italiani assunti negli uffici ed organi istituiti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel Territorio [...]
Art. 3.      Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio Libero di Trieste, che da data non posteriore al 1° [...]
Art. 4.      Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono esclusi, con provvedimento motivato, coloro che abbiano compiuto atti determinati diretti in modo [...]
Art. 5.      Restano ferme le disposizioni contenute nei decreti legislativi 10 luglio 1947, n. 677, e 25 settembre 1947, n. 1064, in quanto compatibili con quelle della presente [...]


§ 80.5.154 – L. 28 agosto 1954, n. 961. [1]

Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste.

(G.U. 21 ottobre 1954, n. 243).

 

     Art. 1.

     Il personale civile non di ruolo attualmente in servizio negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio Libero di Trieste, assunto fino al 1° maggio 1948, purchè in possesso della cittadinanza italiana, è considerato legato da rapporto di impiego o di lavoro con l'Amministrazione statale italiana dalla rispettiva data di assunzione.

     Al personale impiegatizio di cui al precedente comma sono applicabili le norme sulla sistemazione nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376; il termine previsto dall'art. 1, ultimo comma, della predetta legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Il servizio prestato dai cittadini italiani assunti negli uffici ed organi istituiti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel Territorio Libero di Trieste è equiparato al servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, agli effetti della successiva sistemazione nelle Amministrazioni medesime.

     Le disposizioni del precedente comma si applicano anche al personale civile non di ruolo, purchè in possesso della cittadinanza italiana, attualmente in servizio negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio Libero di Trieste, assunto con provvedimenti dell'Amministrazione militare anglo-americana anteriormente al 16 novembre 1951.

 

          Art. 3.

     Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio Libero di Trieste, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche d'istruzione elementare e secondaria del Territorio Libero di Trieste è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma di legge.

     Gli insegnanti che non possono essere destinati a posti di ruolo speciale transitorio nel Territorio Libero di Trieste, da determinarsi sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno, su domanda, essere utilizzati per insegnamenti affini, nell'àmbito del Territorio stesso, per i quali posseggano idonea preparazione ed il titolo richiesto per l'accesso ai relativi concorsi.

     Il conferimento delle cattedre di Scuole e di Istituti d'istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, è disposto previo parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in base al giudizio sull'insegnamento effettivamente prestato.

     Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste.

     Ai soli fini del conferimento di cattedra è ammessa la destinazione ai ruoli speciali transitori previsti dalla presente legge dei professori del ruolo ordinario e dei vincitori di concorso per cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento.

 

          Art. 4.

     Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono esclusi, con provvedimento motivato, coloro che abbiano compiuto atti determinati diretti in modo non equivoco ad impedire il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia.

 

          Art. 5.

     Restano ferme le disposizioni contenute nei decreti legislativi 10 luglio 1947, n. 677, e 25 settembre 1947, n. 1064, in quanto compatibili con quelle della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.