§ 57.7.113 - Legge 11 giugno 1950, n. 521.
Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/06/1950
Numero:521


Sommario
Art. 1.      Ai professori degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica appartenenti ai ruoli speciali transitori e non provenienti da altri ruoli di professori degli stessi istituti e [...]
Art. 2.      Alla spesa di complessive lire 827.000.000 risultante per l'esercizio 1949-50 dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dello [...]


§ 57.7.113 - Legge 11 giugno 1950, n. 521. [1]

Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche.

(G.U. 28 luglio 1950, n. 171)

 

     Art. 1.

     Ai professori degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica appartenenti ai ruoli speciali transitori e non provenienti da altri ruoli di professori degli stessi istituti e scuole spettano le competenze fondamentali dei professori di grado iniziale cui essi sono equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutte le altre competenze comunque denominate sono regolate dalle norme relative.

     Le stesse disposizioni si applicano ai professori non di ruolo che occupano:

     1) cattedre di ruolo ordinario, con l'orario completo previsto per ciascuna di esse;

     2) posti di insegnamento esattamente corrispondenti ai precedenti, ma non ancora inclusi nel ruolo ordinario;

     3) posti di insegnamento esattamente corrispondenti a posti compresi in ruoli transitori, o speciali transitori.

     Ai professori di cui al primo comma spettano inoltre, in base all'anzianità calcolata a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, gli aumenti periodici previsti per il grado iniziale e successivamente per il grado immediatamente superiore dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

     Per il trattamento economico dei professori di ruolo ordinario ammessi nei ruoli speciali transitori, si applica il disposto dell'art. 7, comma primo, del citato decreto legislativo.

     Per quanto non è previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, e per le scuole e gli istituti di istruzione artistica, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.

 

          Art. 2.

     Alla spesa di complessive lire 827.000.000 risultante per l'esercizio 1949-50 dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del cap. n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.