§ 57.7.72 - D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687.
Nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:31/12/1947
Numero:1687


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      L'importo del compenso spettante, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539, al professore chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di capo [...]
Art. 3.      L'art. 9 del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539, è abrogato.
Art. 4.      Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1947.


§ 57.7.72 - D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687. [1]

Nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media.

(G.U. 24 febbraio 1948, n. 46)

 

     Art. 1. [2]

     I sottoindicati articoli del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539, sono sostituiti come segue:

Art. 1. E' sostituito dal seguente:

     "Ai professori incaricati e supplenti degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che abbiano almeno 18 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, dovute ai professori di ruolo, di grado iniziale, della cattedra stessa o equiparata, residenti nella medesima sede ed aventi la stessa situazione familiare.

     Quando il professore non di ruolo abbia un minor numero di ore settimanali d'insegnamento, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione".

Art. 3. E' sostituito dal seguente:

     "L'insegnamento impartito da professori di ruolo oltre il proprio obbligo d'orario e da professori non di ruolo oltre l'orario complessivo di 18 ore settimanali è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1.

     Nella stessa misura è retribuito, per le ore eccedenti, l'insegnante di ruolo il cui obbligo d'orario superi le 18 ore settimanali.

     Il compenso supplementare non è dovuto nel periodo delle vacanze estive compreso tra la fine della prima e l'inizio della seconda sessione d'esami.

     Nella misura stabilita dal presente articolo è altresì retribuito, per ogni ora d'insegnamento, il professore non di ruolo che abbia un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici".

Art. 4. E' sostituito dal seguente:

     "Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più scuole fino al raggiungimento di complessive 18 ore settimanali, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico dovuto a norma del precedente art. 1.

     Nei casi di incarichi e supplenze prestati in più scuole per un numero di ore complessivamente superiori a 18, le ore eccedenti sono retribuite dalla scuola in cui viene compiuto il maggior numero di ore e nella misura prevista per dette ore dal precedente art. 3.

     Quando si verifichi parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti viene suddivisa in parti uguali fra ciascun istituto o scuola.

     I professori non di ruolo i quali, a norma dell'art. 1 del presente decreto, percepiscono, per l'insegnamento in una scuola, retribuzione pari allo stipendio iniziale dei professori di ruolo non possono prestare servizio in più d'una scuola".

Art. 5. E' sostituito dal seguente:

     "Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 è corrisposto mensilmente in dodicesimi, per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

     Al professore non di ruolo il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno sette mesi, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino alla fine dell'anno scolastico.

     Al professore non di ruolo che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al precedente art. 1 quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese e la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta un'intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa.

     Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto al professore che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni d'esame.

     Ai membri aggregati delle commissioni per gli esami di ammissione, di promozione, d'idoneità e di licenza è corrisposto un compenso orario pari a un quarantatreesimo della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione nonché un quarantatreesimo dell'indennità di carovita annua spettante, per ciascuna ora settimanale di lezione, dai sensi del precedente art. 1, a coloro che non fruiscono della predetta indennità di carovita annua in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico".

 

          Art. 2.

     L'importo del compenso spettante, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539, al professore chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di capo d'istituto, è raddoppiato.

     Il preside o direttore supplente è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento nei casi in cui ne è dispensato il titolare.

 

          Art. 3.

     L'art. 9 del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539, è abrogato.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1947.

 


[1]  Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190.

[2]  La Corte costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui statuisce che il professore non di ruolo, il quale abbia un impiego alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 1 del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539 anzichè stabilire che venga ridotta del terzo la retribuzione minore.