§ 57.7.47 - R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539.
Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:01/06/1946
Numero:539


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si considerano insegnanti di ruolo A tutte le materie del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale, del ginnasio [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1 e 5 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni [...]
Art. 7.      All'insegnante chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di capo d'istituto, è dovuto un compenso mensile pari ad un decimo dello stipendio mensile iniziale del grado del [...]
Art. 8.      La retribuzione mensile e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari; del personale non insegnante di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole e gli istituti [...]
Art. 9.  [5]
Art. 10.      Per il trattamento economico degli istruttori pratici incaricati o supplenti delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli [...]
Art. 11.      L'orario d'obbligo del personale tecnico di ruolo di cui all'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e degli istruttori pratici di ruolo di cui all'art. 19 della legge 22 aprile 1932, n. [...]
Art. 12.      Al personale insegnante incaricato o supplente, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore [...]
Art. 13.      Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.


§ 57.7.47 - R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539.

Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.

(G.U. 2 luglio 1946, n. 145)

 

     Art. 1. [1]

     Ai professori incaricati e supplenti degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che abbiano almeno 18 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, dovute ai professori di ruolo, di grado iniziale, della cattedra stessa o equiparata, residenti nella medesima sede ed aventi la stessa situazione familiare.

     Quando il professore non di ruolo abbia un minor numero di ore settimanali d'insegnamento, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si considerano insegnanti di ruolo A tutte le materie del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale, del ginnasio superiore, degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna, ad eccezione dell'insegnamento del disegno nel liceo scientifico nell'istituto tecnico per geometri e nell'istituto magistrale, che si considera di ruolo B, e dell'insegnamento di musica e canto corale, di strumento musicale e di quello impartito dalle maestre giardiniere negli istituti magistrali, dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia e della dattilografia negli istituti tecnici commerciali che si considerano di ruolo C.

     Si considerano insegnamenti di ruolo B tutte le materie della scuola media, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, delle scuole e corsi di avviamento professionale, ad eccezione dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia, della dattilografia e del canto nelle scuole tecniche e nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, che si considerano insegnamenti di ruolo C.

     L'insegnamento della religione, in qualunque ordine di scuola, si considera di ruolo A.

 

          Art. 3. [2]

     L'insegnamento impartito da professori di ruolo oltre il proprio obbligo d'orario e da professori non di ruolo oltre l'orario complessivo di 18 ore settimanali è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1.

     Nella stessa misura è retribuito, per le ore eccedenti, l'insegnante di ruolo il cui obbligo d'orario superi le 18 ore settimanali.

     Il compenso supplementare non è dovuto nel periodo delle vacanze estive compreso tra la fine della prima e l'inizio della seconda sessione d'esami. Nella misura stabilita dal presente articolo è altresì retribuito, per ogni ora d'insegnamento, il professore non di ruolo che abbia un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici.

 

          Art. 4. [3]

     Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più scuole fino al raggiungimento di complessive 18 ore settimanali, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico dovuto a norma del precedente art. 1.

     Nei casi di incarichi e supplenze prestati in più scuole per un numero di ore complessivamente superiori a 18, le ore eccedenti sono retribuite dalla scuola in cui viene compiuto il maggior numero di ore e nella misura prevista per dette ore dal precedente art. 3.

     Quando si verifichi parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti viene suddivisa in parti uguali fra ciascun istituto o scuola.

     I professori non di ruolo i quali, a norma dell'art. 1 del presente decreto, percepiscono, per l'insegnamento in una scuola, retribuzione pari allo stipendio iniziale dei professori di ruolo non possono prestare servizio in più d'una scuola.

 

          Art. 5. [4]

     Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 è corrisposto mensilmente in dodicesimi, per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

     Al professore non di ruolo il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno sette mesi, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino alla fine dell'anno scolastico.

     Al professore non di ruolo che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al precedente art. 1 quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese e la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta un'intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa.

     Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto al professore che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni d'esame.

     Ai membri aggregati delle commissioni per gli esami di ammissione, di promozione, d'idoneità e di licenza è corrisposto un compenso orario pari a un quarantatreesimo della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione nonché un quarantatreesimo dell'indennità di carovita annua spettante, per ciascuna ora settimanale di lezione, dai sensi del precedente art. 1, a coloro che non fruiscono della predetta indennità di carovita annua in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico.

 

          Art. 6.

     Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1 e 5 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di 30 giorni.

 

          Art. 7.

     All'insegnante chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di capo d'istituto, è dovuto un compenso mensile pari ad un decimo dello stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. Il preside supplente è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento nei casi in cui il titolare è esonerato da tale obbligo; sempre che l'assenza del titolare superi i quindici giorni.

 

          Art. 8.

     La retribuzione mensile e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari; del personale non insegnante di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole e gli istituti di istruzione media di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo il disposto dei successivi articoli 9 e 10, sono ragguagliate, rispettivamente, allo stipendio minimo mensile del grado iniziale e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine, residente nella stessa sede ed avente la medesima situazione di famiglia.

 

          Art. 9. [5]

 

          Art. 10.

     Per il trattamento economico degli istruttori pratici incaricati o supplenti delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 1, 3, 4, 5, 6 considerando il loro orario d'obbligo stabilito in 42 ore settimanali, comprese le ore di preparazione del materiale occorrente per le esercitazioni pratiche, le quali ore non possono superare il terzo delle ore di esercitazioni con gli alunni.

 

          Art. 11.

     L'orario d'obbligo del personale tecnico di ruolo di cui all'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e degli istruttori pratici di ruolo di cui all'art. 19 della legge 22 aprile 1932, n. 490, viene fissato in 7 ore giornaliere.

 

          Art. 12.

     Al personale insegnante incaricato o supplente, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli, è attribuito, limitatamente all'anno scolastico 1945-46, un assegno "ad personam" pari alla differenza degli importi dei detti due trattamenti.

     Peraltro, nei confronti di coloro ai quali durante le vacanze estive non spetta, ai sensi del precedente art. 5, alcun trattamento economico, l'assegno "ad personam" di cui al precedente comma sarà pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo mensile di cui risultano provvisti alla data di pubblicazione del presente decreto e quello mensile spettante in applicazione del decreto medesimo.

     Ai fini del raffronto di cui ai precedenti commi non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687.