§ 54.4.32 - D.M. 31 gennaio 2000, n. 58.
Regolamento recante norme concernenti le modalità di fruizione delle agevolazioni in forma automatica e le relative regolazioni contabili, ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:31/01/2000
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni
Art. 2.  Adempimenti del beneficiario dell'agevolazione
Art. 3.  Adempimenti del concessionario
Art. 4.  Regolazioni contabili
Art. 5.  Revoca dell'agevolazione
Art. 6.  Trasmissioni in via telematica
Art. 7.  Ambito di applicazione del decreto


§ 54.4.32 - D.M. 31 gennaio 2000, n. 58.

Regolamento recante norme concernenti le modalità di fruizione delle agevolazioni in forma automatica e le relative regolazioni contabili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341

(G.U. 16 marzo 2000, n. 63)

 

 

     Art. 1. Trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministero delle finanze, in via telematica, l'elenco delle imprese che usufruiscono delle agevolazioni, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, per le quali è stata effettuata la liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti, la data dell'avvenuta liquidazione, e l'importo dell'agevolazione. Detta trasmissione va effettuata entro il quinto giorno successivo all'adozione del provvedimento di liquidazione. Ricevuto l'elenco il Ministero delle finanze esegue, con i dati in suo possesso, il controllo del predetto elenco e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in via telematica, l'elenco delle imprese il cui domicilio fiscale non corrisponde a quello risultante dai propri archivi.

     2. I dati di cui al comma 1, che hanno superato il controllo di cui al comma stesso, sono trasmessi dal Ministero delle finanze ai concessionari della riscossione entro il quinto giorno successivo alla comunicazione degli stessi.

 

          Art. 2. Adempimenti del beneficiario dell'agevolazione

     1. I beneficiari delle agevolazioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di liquidazione, possono usufruire, a fini compensativi, dell'agevolazione in occasione dell'effettuazione dei versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; l'agevolazione può essere fatta valere anche su più versamenti.

     2. Il beneficiario dell'agevolazione effettua le operazioni di cui al comma 1 esclusivamente presso il concessionario della riscossione competente secondo il proprio domicilio fiscale e consegna, in occasione del primo versamento per il quale intende avvalersi dell'agevolazione, uno dei due esemplari del modulo rilasciato, unitamente alla comunicazione di liquidazione dell'agevolazione, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il contribuente presenta, nel contempo, sempre al concessionario il modello di versamento nel quale va indicato l'importo dell'agevolazione che si utilizza per il pagamento ed il relativo codice-tributo.

 

          Art. 3. Adempimenti del concessionario

     1. Ogni qualvolta il contribuente effettui pagamenti avvalendosi dell'agevolazione, il concessionario verifica preventivamente che il contribuente stesso sia l'effettivo beneficiario dell'agevolazione, che il relativo ammontare complessivo riportato sul documento rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato corrisponda a quello comunicato dal Ministero delle finanze e che l'importo dell'agevolazione che il contribuente utilizza in sede di versamento trovi capienza nell'ammontare dell'agevolazione concessa. Effettuate tali verifiche, il concessionario esegue le operazioni di riscossione ed annota gli estremi dell'eseguito versamento sia sul modulo, rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in suo possesso che su quello conservato dal contribuente.

 

          Art. 4. Regolazioni contabili

     1. Ai fini della regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che utilizzano le agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimenta la contabilità speciale "fondi di bilancio" prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, con le somme necessarie.

     2. Il citato Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato effettua sulla contabilità speciale di cui al comma 1, mensilmente, e comunque prima dell'utilizzo da parte dei beneficiari, il versamento degli importi corrispondenti alle agevolazioni liquidate.

     3. La struttura di gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede alla regolazione contabile con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183.

     4. Nel caso in cui le agevolazioni siano fruite su somme di spettanza della regione siciliana tali somme vengono riportate al lordo prima dell'attribuzione alla stessa regione.

 

          Art. 5. Revoca dell'agevolazione

     1. La revoca delle agevolazioni, ovvero, la riduzione dell'importo delle stesse, disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è comunicata, in via telematica, al Ministero delle finanze, il quale a sua volta provvede a darne notizia al concessionario entro tre giorni dalla comunicazione. A seguito della comunicazione di revoca, il concessionario non accetta più modelli di versamento relativi alle agevolazioni, ovvero, nel caso di comunicazione concernente la riduzione dell'importo dell'agevolazione accetta versamenti agevolati fino all'ammontare del nuovo importo comunicato. Il concessionario provvede, altresì, ad annotare tale nuovo importo sul modulo, rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in suo possesso, nonché, su quello che il beneficiario dell'agevolazione presenta in occasione del primo versamento successivo alla comunicazione di riduzione dell'agevolazione.

     2. A seguito del provvedimento di revoca, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al recupero delle somme già fruite dal beneficiario. A tal fine il concessionario comunica l'importo dell'agevolazione effettivamente fruita dal beneficiario stesso.

     3. Nei casi in cui i provvedimenti di revoca ovvero di riduzione dell'importo dell'agevolazione intervengano prima che la stessa sia in tutto o in parte fruita dal beneficiario, l'importo corrispondente alle quote non fruite viene scomputato dal primo versamento utile alla contabilità speciale "fondi di bilancio" di cui all'articolo 4.

 

          Art. 6. Trasmissioni in via telematica

     1. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvate le specifiche tecniche per le trasmissioni in via telematica di cui all'articolo 1 ed all'articolo 5.

 

          Art. 7. Ambito di applicazione del decreto

     1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto 24 gennaio 1996, n. 90.

     2. I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto 24 gennaio 1996, n. 90, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.