§ 95.1.132 - D.M. 22 maggio 1998, n. 183.
Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:22/05/1998
Numero:183


Sommario
Art. 1.  Individuazione e compiti della struttura di gestione
Art. 2.  Comitato di vigilanza
Art. 3.  Modalità di ripartizione delle somme
Art. 4.  Sanzioni
Art. 5.  Inadempimenti delle banche
Art. 6.  Comunicazioni al centro informativo del Ministero delle finanze


§ 95.1.132 - D.M. 22 maggio 1998, n. 183.

Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti.

(G.U. 16 giugno 1998, n. 138)

 

 

     Art. 1. Individuazione e compiti della struttura di gestione

     1. La struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è individuata nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

     2. La struttura di gestione provvede, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, a:

     a) acquisire i dati analitici contenuti nei modelli di versamento e quelli relativi alle riscossioni inviati quotidianamente dalle banche delegate e dai concessionari;

     b) verificare quotidianamente la tempestività e la correttezza dell'operato delle banche delegate e dei concessionari nell'invio dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati dai contribuenti;

     c) verificare quotidianamente la tempestività e l'esattezza dei versamenti effettuati nell'apposita contabilità speciale dalle banche delegate e dai concessionari;

     d) suddividere quotidianamente le somme accreditate dalle banche delegate e dai concessionari nell'apposita contabilità speciale e disporne il versamento ai singoli enti destinatari, previa regolarizzazione contabile delle compensazioni eseguite dai contribuenti;

     e) comunicare quotidianamente a ciascun ente destinatario i dati analitici della sezione dei modelli di versamento di sua competenza e le informazioni utili per effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare gli importi spettanti a tali enti, al lordo delle compensazioni operate all'atto del versamento; i dati della sezione erario del modello di versamento sono comunicati anche all'INPS e quelli della sezione INPS sono comunicati anche al centro informativo del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate;

     f) segnalare le violazioni riscontrate ai fini dell'irrogazione delle penalità e delle sanzioni a carico delle banche delegate e dei concessionari, nonché quelle relative ai contribuenti che hanno compensato crediti d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite indicato nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

          Art. 2. Comitato di vigilanza

     1. La struttura di gestione riferisce, almeno ogni tre mesi, sulla propria attività ad un apposito comitato di vigilanza, al quale partecipano:

     a) due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui uno con funzioni di coordinatore;

     b) due membri designati dal Ministro delle finanze;

     c) due membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     d) due membri designati dal Ministro delle comunicazioni;

     e) tre membri designati dalla conferenza Stato-regioni.

     2. Il comitato di vigilanza può chiedere in ogni momento alla struttura di gestione notizie e chiarimenti sull'attività svolta e predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione di sintesi sull'andamento dell'attività di gestione da inviare ai predetti Ministri ed alla conferenza Stato-regioni.

 

          Art. 3. Modalità di ripartizione delle somme

     1. La struttura di gestione, dopo aver ricevuto i flussi informativi trasmessi dalle banche delegate e dai concessionari ai sensi delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ne verifica la rispondenza alle relative specifiche tecniche; verifica inoltre la quadratura contabile dei dati riguardanti le somme versate dai contribuenti con l'importo degli accrediti comunicati dai concessionari e con l'importo, comunicato in via telematica dalla Banca d'Italia in conformità alle specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale adottato dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, dei versamenti affluiti nell'apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione. Qualora da tale verifica emergano errori formali o squadrature contabili, la struttura di gestione comunica in via telematica gli errori riscontrati alla banca delegata o al concessionario della riscossione.

     2. La struttura di gestione:

     a) determina, con le modalità da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1, e limitatamente ai flussi informativi che hanno superato con esito positivo le verifiche di cui al comma 1, le somme spettanti ai singoli enti destinatari dei versamenti unitari e ripartisce le somme spettanti all'I.N.P.S. per sede autonoma di produzione e quelle relative alla sezione erario dei modelli di versamento spettanti allo Stato ed alla regione siciliana per capitolo ed articolo di bilancio. Le somme relative alla sezione regioni dei modelli vengono ripartite per codice-regione;

     b) trasmette quotidianamente alla Banca d'Italia, attraverso la rete nazionale interbancaria, uno o più flussi telematici contenenti le disposizioni per la movimentazione dei fondi, da far pervenire alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, distintamente per ciascuna delle contabilità speciali previste dal regolamento richiamato al comma 1, sulla base delle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1.

     3. La sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata nel comma 2, sulla base dei flussi trasmessi dalla struttura di gestione preleva, dopo averne verificata la disponibilità ed aver stampato gli ordini stessi su modelli da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1, i fondi dalle apposite contabilità speciali, riversandoli agli enti destinatari e comunica alla struttura di gestione l'avvenuto trasferimento. Le quietanze di entrata riguardanti le somme da far affluire alle contabilità speciali intestate alle sedi autonome di produzione dell'I.N.P.S. possono essere sostituite da flussi informatici ai sensi dell'articolo 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

     4. Gli ordini di pagamento di cui al comma 3 recano la firma del direttore centrale per la riscossione del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, riprodotta a stampa, in conformità alla procedura automatica concordata fra le amministrazioni interessate.

     5. Qualora le somme da prelevare da ciascuna delle citate contabilità speciali superino le relative disponibilità, la sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata al comma 2 non procede alla ripartizione delle somme e restituisce l'intero flusso informativo alla struttura di gestione comunicando che la ripartizione non è avvenuta; in tal caso, la struttura di gestione, eseguite le necessarie verifiche sui dati, invia entro due giorni una segnalazione telematica alle banche delegate ed ai concessionari, che sono tenuti a fornire, entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta, tutte le informazioni utili ai fini dell'individuazione delle cause che non hanno consentito la ripartizione dei fondi.

     6. La struttura di gestione comunica, giornalmente e in via telematica, al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, per ciascun capitolo ed articolo del bilancio dello Stato, per competenza o residui e distintamente per provincia e per regione, i dati relativi agli accertamenti lordi desunti dai modelli di versamento, nonché alle riscossioni ed ai versamenti; analoga comunicazione viene effettuata, per le entrate loro spettanti, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Con uguale cadenza temporale la struttura di gestione comunica allo stesso sistema informativo i dati relativi alle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341, distinti per capitolo ed articolo di bilancio sul quale sono state fatte valere; all'importo di eventuali pignoramenti effettuati sulle contabilità speciali; alle somme oggetto di provvedimenti di concessione o revoca di dilazione e di sgravio usufruiti dai concessionari sui versamenti diretti, nonché ai compensi riversati o trattenuti dai medesimi concessionari per le dilazioni concesse o revocate; ai rimborsi d'imposta erogati dagli stessi concessionari ed alle eventuali rettifiche dei rimborsi dovute ad un esito negativo dei rimborsi medesimi; ai compensi trattenuti su tali rimborsi; alle compensazioni effettuate dai contribuenti fra i tributi destinati ad affluire sui singoli capitoli ed articoli di bilancio; agli eventuali saldi negativi delle sezioni INPS e regioni dei modelli di versamento distintamente per regione; ai versamenti eseguiti dalla struttura stessa al bilancio dello Stato per ricondurre al lordo le somme incassate; all'importo globale delle commissioni trattenute dai concessionari e dalle banche delegate, distintamente per provincia; al totale nazionale degli accertamenti lordi, delle riscossioni e dei versamenti; all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini dell'applicazione del presente comma la struttura di gestione opera in conformità alle modalità da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1.

     7. La struttura di gestione, nella comunicazione al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato prevista dal comma 6:

     a) distingue per capitolo ed articolo di bilancio cui si riferisce il credito d'imposta del contribuente i versamenti effettuati mediante prelevamenti dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" occorrenti ad operare le regolazioni conseguenti alle compensazioni interne alla sezione erario dei modelli di versamento e quelle afferenti i rimborsi da conto fiscale;

     b) evidenzia l'importo globale dei prelevamenti dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" occorrenti per effettuare le regolazioni contabili relative alle commissioni trattenute dai concessionari e dalle banche delegate;

     c) per le somme devolute alla regione siciliana, evidenzia, distintamente per capitolo ed articolo, le entrate accertate, per l'effettuazione della regolazione contabile da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     8. Le comunicazioni effettuate dalla struttura di gestione ai sensi dei commi 6 e 7 potranno essere integrate di ulteriori dati in relazione a specifiche esigenze contabili o gestionali.

     9. La struttura di gestione comunica alla Banca d'Italia, per ciascun capitolo ed articolo del bilancio dello Stato, per competenza o residui, distintamente per provincia e regione, i dati relativi ai versamenti eseguiti dalla struttura stessa al bilancio dello Stato.

     10. I dati relativi alle avvenute regolazioni contabili connesse ai minori versamenti dovuti all'utilizzazione delle agevolazioni in forma automatica previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono forniti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le modalità indicate dal decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90.

     11. Il titolare delle contabilità speciali disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, produce alla ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze i rendiconti delle stesse contabilità speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con le modalità stabilite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 4. Sanzioni

     1. La struttura di gestione, qualora rilevi le violazioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le segnala mensilmente ed in via telematica alla competente direzione regionale delle entrate, evidenziando l'importo delle sanzioni e degli eventuali interessi di spettanza di ciascun ente destinatario dei versamenti unitari, calcolati in proporzione agli importi dovuti e non versati. La direzione regionale delle entrate trasmette la segnalazione, sempre in via telematica, agli uffici delle entrate, che contestano le violazioni ed applicano le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la violazione è contestata ed applicata dalla stessa direzione regionale delle entrate.

     2. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, da parte del concessionario, delle somme riscosse direttamente o mediante delega alle banche, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate applica le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     3. In caso di ritardato invio dei dati o di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono versate dai concessionari all'entrata del bilancio dello Stato o della regione siciliana; gli eventuali interessi sono corrisposti a ciascuno degli enti destinatari.

 

          Art. 5. Inadempimenti delle banche

     1. L'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene segnalato dalla struttura di gestione con le modalità indicate dall'articolo 4, comma 1. L'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate provvede al recupero delle penalità e degli interessi dovuti dalle banche delegate notificando, entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione, apposito invito al pagamento; in caso di mancato spontaneo pagamento nei dieci giorni successivi, nei quali la banca ha facoltà di presentare osservazioni, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate, qualora non ritenga fondate le eventuali osservazioni della banca, procede alla riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le penalità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato o della regione siciliana; gli eventuali interessi sono corrisposti direttamente a ciascuno degli enti destinatari.

 

          Art. 6. Comunicazioni al centro informativo del Ministero delle finanze

     1. La struttura di gestione segnala in via telematica al centro informativo del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della violazione, i nominativi dei soggetti che hanno compensato crediti d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite indicato nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.