§ 50.3.36 – D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260.
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:24/06/1998
Numero:260


Sommario
Art. 1.  Competenza.
Art. 2.  Recupero delle somme.
Art. 3.  Garanzia ipotecaria.
Art. 4.  Procedure contabili.
Art. 5.  Bilancio.
Art. 6.  Giudizio di interpretazione in sede di esecuzione.
Art. 7.  Comunicazioni al procuratore regionale.
Art. 8.  Abrogazioni.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 50.3.36 – D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260.

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 4 agosto 1998, n. 180).

 

     Art. 1. Competenza. [1]

     [1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico di responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o ente interessati.]

 

          Art. 2. Recupero delle somme. [2]

     [1. Il recupero è effettuato mediante ritenuta nei limiti consentiti dalla normativa in vigore su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio di cui all'articolo 5.

     2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione immediata.

     3. A richiesta del debitore il pagamento può essere effettuato a rate, il cui numero è determinato dall'ufficio di cui al comma 2, tenuto conto, entro i limiti di cui al comma 1, dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore.

     4. Per la riscossione dei crediti dello Stato non recuperati nelle forme disciplinate dal presente regolamento, l'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; per i crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.]

 

          Art. 3. Garanzia ipotecaria. [3]

     [1. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, alle spese di iscrizione e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.]

 

          Art. 4. Procedure contabili.

     1. Con provvedimento del Ministro competente o dell'organo di Governo dell'amministrazione o ente interessato, sono altresì individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonché l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse.

 

          Art. 5. Bilancio.

     1. I crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.

 

          Art. 6. Giudizio di interpretazione in sede di esecuzione. [4]

     [1. Qualora in sede di esecuzione sorgano questioni di interpretazione delle sentenze di condanna, il giudizio di interpretazione, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'articolo 25 del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, può essere proposto dal procuratore regionale competente, o dal titolare dell'ufficio.]

 

          Art. 7. Comunicazioni al procuratore regionale. [5]

     [1. Il titolare dell'ufficio che procede all'esecuzione dà notizia al procuratore regionale competente per territorio dell'inizio della procedura indicando il responsabile del procedimento, comunica al procuratore regionale stesso la conclusione del procedimento di propria competenza, specificando le partite riscosse, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e quelle date in carico al concessionario per la riscossione ai sensi dell'articolo 2, comma 4.]

 

          Art. 8. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

     2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ogni qualvolta altre disposizioni richiamano il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

 

          Art. 9. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.