§ 50.2.7 - R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672 .
Modificazioni ai testi unici delle leggi sul consiglio di Stato e sulla giunta provinciale amministrativa, approvati con regi decreti del 26 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:23/10/1924
Numero:1672


Sommario
Art. 1.      Gli articoli appresso indicati del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sono interamente o parzialmente [...]
Art. 2.  [8]
Art. 3.  [9]
Art. 4.      E' transitoriamente istituito in soprannumero un posto di presidente di sezione, che sarà assorbito nel ruolo organico del consiglio di Stato alla prima vacanza
Art. 5.      Il governo del Re è autorizzato a coordinare in testi unici tutte le disposizioni del presente decreto con quelle dei testi unici approvati coi regi decreti 26 giugno [...]


§ 50.2.7 - R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672 [1] .

Modificazioni ai testi unici delle leggi sul consiglio di Stato e sulla giunta provinciale amministrativa, approvati con regi decreti del 26 giugno 1924, numeri 1054 e 1058.

(G.U. 3 novembre 1924, n. 257)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli appresso indicati del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sono interamente o parzialmente sostituiti dalle disposizioni seguenti:

     Art. 2 comma secondo. "I posti di referendario al consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esame tra i funzionari appartenenti alla amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza".

     Art. 6 comma primo (secondo periodo). "Essi possono far parte anche di altri corpi consultivi dell'amministrazione centrale, ma devono astenersi dal voto in tutti i casi nei quali debba essere udito anche il consiglio di Stato, salvo che trattisi dell'esame di schemi di norme legislative e regolamentari" [2] .

     Art. 12 comma primo. "Al principio di ogni anno sono designati, con decreto reale, il presidente ed i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente".

     Art. 34 comma primo. "Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso al consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per riprodurre all'autorità gerarchica competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro provvedimenti non definitivi" [3] .

     Art. 36 primo e secondo comma. "Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali, relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al consiglio di Stato in sede giurisdizionale è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione del consiglio di Stato, il termine è di giorni trenta dalla data della dichiarazione" [4]

     "Il ricorso è diretto al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce, salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile".

     Art. 39 "I ricorsi in sede giurisdizionale non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato, reso dalla sezione in camera di consiglio e senza discussione orale, sopra istanza del ricorrente [5] .

     "La reiezione della domanda di sospensione per motivi di rito o per altri di carattere pregiudiziale attinenti al ricorso non pregiudica la discussione e la decisione sulle questioni stesse in relazione al ricorso principale, da promuoversi secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento" [6] .

     Art. 44 (aggiungere come ultimo comma). "I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso, di cui al presente articolo, potranno essere disposti anche dal presidente della sezione, secondo le norme stabilite dal regolamento" [7] .

 

          Art. 2. [8]

     Gli articoli 7, 11 e 14 del testo unico delle leggi sulla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato col regio decreto 25 giugno 1924, n. 1058, sono modificati come segue:

     Art. 7 secondo comma (sostituire). "Essi debbono essere notificati tanto all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione nei casi di errore che dalla Giunta sia ritenuto scusabile. Non si ammette come equipollente della notificazione se non la prova che l'interessato ha avuto cognizione del provvedimento".

     Art. 11 secondo comma (sostituire). Tuttavia l'esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla giunta provinciale, sopra istanza del ricorrente".

     Art.14 (aggiungere come terzo comma). "I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso possono anche essere disposti dal presidente, nei modi stabiliti dal regolamento".

 

          Art. 3. [9]

     L'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2810 (art. 40 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054), è abrogato e sostituito dall'art. 32 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul consiglio di Stato.

 

          Art. 4.

     E' transitoriamente istituito in soprannumero un posto di presidente di sezione, che sarà assorbito nel ruolo organico del consiglio di Stato alla prima vacanza.

     I presidenti e i consiglieri, ai quali, anche in applicazione di disposizioni di legge e di regolamento, vengano affidati uffici, incarichi o missioni presso qualsiasi amministrazione, che non consentano il regolare e continuativo esercizio delle funzioni ordinarie al consiglio di Stato, non possono superare, complessivamente, il numero di cinque e per non più di tre di essi, compresi quelli comunque risultanti attualmente in eccedenza al ruolo organico, può provvedersi nelle forme di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, salvo riassorbimento con le vacanze che si verificheranno dopo la prima attuazione del presente decreto.

     Per la prima attuazione del precedente comma non ha luogo la riserva del terzo dei posti, stabilita a favore dei primi referendari dall'art. 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 [10] .

     Il presidente di sezione, di cui al primo comma, ed il consigliere che saranno nominati in applicazione del secondo comma verranno destinati alle varie sezioni secondo le esigenze dei servizi, con particolare riguardo all'esercizio della funzione consultiva di cui agli articoli 14 (n. 2) e 16 (numeri 1 e 3) del testo unico ed alla necessità di accelerare la risoluzione dei ricorsi pendenti in sede giurisdizionale all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il governo del Re è autorizzato a coordinare in testi unici tutte le disposizioni del presente decreto con quelle dei testi unici approvati coi regi decreti 26 giugno 1924, n. 1054, e n. 1058, a riformare il regolamento approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1055, ed a emanare nuovi regolamenti di procedura innanzi al consiglio di Stato ed alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è applicabile, per quanto riguarda il consiglio di Stato, l'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1826.

     E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

     Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1926, n. 562.

[2] Capoverso modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562.

[3] Capoverso così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562.

[4] Capoverso così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562.

[5] Capoverso così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562.

[6] Capoverso così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562.

[7] Capoverso così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562.

[8] Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562.

[9] Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562.

[10] Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562.