§ 4.9.6 - L. 29 novembre 1965, n. 1330.
Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:29/11/1965
Numero:1330


Sommario
Art. 1.      E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte magro in polvere che sia importato dall'estero per uso [...]
Art. 2.      E' vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame
Art. 3.      I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del [...]
Art. 4.      E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia [...]
Art. 5.      E' vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti latte magro in polvere
Art. 6.      E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere [...]
Art. 7.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità secondo le rispettive competenze
Art. 8.      Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con la multa di lire 250 per ogni [...]
Art. 9.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 è punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000
Art. 10.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 5 è punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000
Art. 11.      Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 6 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424
Art. 12.      In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate


§ 4.9.6 - L. 29 novembre 1965, n. 1330. [1]

Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

(G.U. 14 dicembre 1965, n. 311).

 

Art. 1.

     E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per la suddetta destinazione può essere effettuata solo da chi sia autorizzato a norma dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1963 n. 281 , a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.

 

     Art. 2.

     E' vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame.

 

     Art. 3.

     I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturanti che potranno essere indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per la sanità. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantità e le modalità d'impiego di tali elementi.

 

     Art. 4.

     E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'art. 3.

 

     Art. 5.

     E' vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

 

     Art. 6.

     E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere.

     Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare è vietato aggiungere amido di granoturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari.

 

     Art. 7.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 8.

     Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 200.000.

 

     Art. 9.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 è punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 10.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 5 è punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.

 

     Art. 11.

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 6 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424.

 

     Art. 12.

     In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate.

     Nei procedimenti per i reati previsti dalla presente legge deve essere sempre ordinato il sequestro della merce, e questa è confiscata in caso di accertata infrazione.

     Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 11 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, a chi senza essere a conoscenza dell'infrazione, detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o cede a qualsiasi titolo prodotti fabbricati da terzi e contenuti in confezioni originali conformi, per quanto riguarda i mangimi, all'art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, per quanto riguarda i prodotti alimentari all'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, purché la confezione non presenti segni di alterazione.

 


[1] L'art. 10 della L. 11 aprile 1974, n. 138 abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L. 138/1974.