§ 4.2.12 – L. 11 aprile 1974, n. 138.
Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:11/04/1974
Numero:138


Sommario
Art. 1.      E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      E' vietato detenere, vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'impiego ad uso alimentare umano, latte in polvere che abbia beneficiato [...]
Art. 5.      E' vietato preparare, detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'alimentazione umana, prodotti che contengano latte in polvere che [...]
Art. 6.      Ferme le sanzioni previste dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
Art. 7.      Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di [...]
Art. 8.      Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente art. 6, il giudice, nel pronunciare la condanna per reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della [...]
Art. 9.      L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita anche attraverso i propri istituti di vigilanza e secondo le disposizioni contenute [...]
Art. 10.      Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1965, n. 1330, incompatibili con la presente legge
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le norme di cui agli articoli 2 e 3 sono applicabili a decorrere [...]


§ 4.2.12 – L. 11 aprile 1974, n. 138.

Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

(G.U. 7 maggio 1974, n. 117).

 

     Art. 1.

     E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

     a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

     b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

     c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

     d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze in qualsiasi proporzione [1].

     E' altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari.

     E' escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo "granulare e a solubilità istantanea" e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purchè il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. E' vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto è limitato alle cucine e ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti [2].

 

          Art. 2. [3]

     1. Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

 

          Art. 3. [4]

     1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

 

          Art. 4.

     E' vietato detenere, vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'impiego ad uso alimentare umano, latte in polvere che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico e mangimi composti contenenti detto latte.

 

          Art. 5.

     E' vietato preparare, detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'alimentazione umana, prodotti che contengano latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico o mangimi nei quali sia presente tale latte.

 

          Art. 6.

     Ferme le sanzioni previste dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

     1) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 1.

     A detta sanzione si aggiunge quella di L. 500 per ogni litro di latte fresco o di latte liquido ottenuto, in tutto o in parte, con latte in polvere o altri latti comunque conservati o per ogni chilogrammo di prodotti caseari preparati con i latti stessi.

     La medesima sanzione di L. 500 al chilogrammo si applica per la detenzione di prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 1;

     2) da L. 2.000.000 a L. 3.000.000, qualora le infrazioni di cui all'art. 1 riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico. In questo caso, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere destinati all'adulterazione del latte fresco o alla preparazione dei prodotti caseari;

     3) di L. 500 mila a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3;

     4) da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. Per tali violazioni, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere tal quale o contenuti nei mangimi composti, destinati alla preparazione dei prodotti per l'alimentazione umana, diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

     In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà.

     Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti [5].

 

          Art. 7.

     Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione del latte in polvere.

     Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative deve:

     1) procedere al sequestro della merce;

     2) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

     3) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, entro trenta giorni, l'accertamento della infrazione all'interessato, a mezzo di un messo comunale;

     4) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto, territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, una somma pari al minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio.

     Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato lo accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

     L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

     Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

     L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

     E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

     Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

     L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

     Nei casi in cui il trasgressore si avvalga della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e negli altri casi in cui venga applicata una sanzione amministrativa, il prefetto dispone la vendita del prodotto per gli usi consentiti. Il ricavato di tale vendita sarà versato all'erario dello Stato.

 

          Art. 8.

     Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente art. 6, il giudice, nel pronunciare la condanna per reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione del latte in polvere, dispone:

     a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia o su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

     b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ed a quello del comune ove risiede il condannato;

     c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di eventuali analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

     E' soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera a) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

 

          Art. 9.

     L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita anche attraverso i propri istituti di vigilanza e secondo le disposizioni contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 10.

     Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1965, n. 1330, incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le norme di cui agli articoli 2 e 3 sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 ottobre 1985, n. 527.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 3 ottobre 1985, n. 527.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.